Nuova rilevante pronunciata dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione sulle responsabilità del condominio e delle imprese nel caso di furto in appartamento, si tratta della
sentenza 1890/ 2013 che, oltre a ripercorrere il percorso
logico/giuridico che ha portato il giudice di secondo grado a quella
pronuncia, risolve anche questioni che possono essere definite di rito e
riguardano l'introduzione del ricorso in Cassazione.
La situazione era di sicuro eccezionale infatti il ricorrente aveva subito il furto in appartamento e l'ingresso in casa dei ladri era stato agevolato dai ponteggi per i lavori in corso nel condominio stesso.
Per questo motivo il ricorrente aveva agito in tutela per vedere
riconosciuta la responsabilità del condominio e dell'impresa che aveva
montato i ponteggi stessi. La sentenza di primo grado pronunciata dal
tribunale di Milano aveva accolto i motivi del ricorrente, ma la stessa
sentenza era stata impugnata dall'impresa e dal condominio e in secondo
grado la sentenza è stata riformata in favore degli appellanti.
Da qui il ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del ricorrente non già
perché il condominio e l'impresa avevano adottato tutti i provvedimenti
necessari ad evitare i furti, ma bensì perché vi era stata una delibera
condominiale, a cui aveva partecipato anche il ricorrente, in cui per
eccessiva onerosità l'assemblea aveva rinunciato all'installazione dei sistemi di allarme sul ponteggio.
E' stato infatti dimostrato che l'impresa aveva sollecitato
l'installazione dell'antifurto proprio perché il ponteggio poteva
facilitare l'ingresso di malintenzionati, ma l'assemblea condominiale
non aveva aderito a tale sollecitazione. Il ricorrente d'altronde, pur
essendo presente all'adunanza, anche in tale sede non aveva manifestato
in alcun modo contrarietà alla posizione espressa dall'assemblea.
Non bastasse ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso anche perché i preziosi rubati erano mal custoditi
infatti, nonostante l'ingente valore, erano contenuti in una scatola
nell'armadio e non in una cassaforte o in un blindato.
La Corte di Cassazione nella pronuncia in oggetto valuta anche le
questioni di rito ovvero i vizi nell'introduzione del ricorso stesso
perché nel ricorso non sono indicate le norme di legge che secondo il
ricorrente sarebbero state violate e non sono ben precisati i motivi di
censura della motivazione della sentenza di secondo grado. Afferma
infatti la Cassazione che la legge individua una serie di motivi di
critica verso la motivazione, ma questi tra di loro sono alternativi e
non possono essere richiamati tutti in contemporanea lasciando poi al
giudice la discrezione nello scegliere il vizio da cui è colpita la
motivazione. I vizi previsti sono "omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione", questi stessi secondo la Corte possono
essere chiamati in uno stesso giudizio solo per proposizioni diverse
della stessa sentenza, ma non genericamente riferibili alla motivazione
in toto perché un'omessa motivazione è in contraddizione con un'
insufficiente o contraddittoria motivazione.
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