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lunedì 28 gennaio 2013

Condominio: Scala può costituire veduta



Anche la realizzazione di una scala in un condominio può essere assoggettata alle regole sulle distanze legali.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 18904/2012, che ha accolto il ricorso del proprietario di un appartamento la cui vicina aveva realizzato illecitamente una scala a chiocciola di collegamento con il lastrico solare sovrastante.
L’uomo si era ricolto ai giudici sostenendo che la scala violava le distanze legali, aggravando la preesistente veduta.
Il tribunale aveva respinto la domanda affe
rmando che la scala a chiocciola non consentiva una comoda veduta e un affaccio sulla proprietà del ricorrente e che, quindi, non si poteva parlare di violazione delle distanze legali.
La vertenza è arrivata quindi alla Suprema corte, la quale, al contrario, ha stabilito che le porte, i ballatoi e le scale d’ingresso alle abitazioni in genere non costituiscono vedute, in quanto destinate fondamentalmente all’accesso in determinati luoghi.
Tuttavia, la proseguito la Corte, le scale possono costituire vedute quando, per le particolari situazioni di fatto, risultino obbiettivamente destinate, in via normale, anche all’esercizio della veduta e dell’affaccio su e verso la proprietà del vicino. In sostanza, il fatto che dalla scala siano possibili entrambe le “operazioni” comporta la configurabilità di una veduta normale, a prescindere dalla destinazione primaria del manufatto.

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lunedì 21 gennaio 2013

Tares - prime impressioni

Il debutto della Tares richiede percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto a quelli dei Comuni con Tia1 o Tia2. La differenza sostanziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul Dpr 158/99, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.
In primo luogo, occorre ricondurre le categorie di utenze non domestiche Tarsu nelle 30 categorie di attività (21 nei Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti), previste nel Dpr 158/99. Il lavoro non è agevole, poiché i gruppi Tarsu potrebbero essere molto diversi da quelli Tares. Non è detto inoltre che il Comune disponga di informazioni sufficienti nella propria banca dati per classificare correttamente gli operatori economici. Una possibilità è rappresentata dall'incrocio con i dati del Registro delle imprese che, attraverso i codici Atecofin, identificano con precisione l'attività esercitata. Si ritiene peraltro che la categorie del Dpr possano essere modificate dal Comune, sia accorpando più raggruppamenti sia istituendo di nuove categorie. Infatti, ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 158, le tabelle allegate trovano applicazione fino a che i Comuni «non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale» dei rifiuti prodotti. Ne consegue che se il Comune, attraverso supporti tecnici, è in grado di dimostrare che una diversa distribuzione degli operatori economici è funzionale ad una migliore rispondenza del prelievo alla produzione di rifiuti degli stessi, lo scostamento dal decreto sarà legittimo.
Occorre inoltre distribuire le utenze domestiche secondo la numerosità di ciascun nucleo familiare e decidere un criterio di attribuzione delle utenze dei non residenti. A quest'ultimo proposito, molti Comuni in Tia hanno attribuito un numero presuntivo di componenti in funzione della estensione dell'immobile. Si tratta di un ragionevole criterio di semplificazione e non di una presunzione assoluta.
La parte più delicata è tuttavia rappresentata dalla costruzione della tariffa, che passa attraverso una pluralità di simulazioni di calcolo. Occorre innanzitutto procurarsi i dati contabili del gestore del servizio rifiuti, riclassificati secondo i criteri del Dpr 158. Si tratta peraltro di dati destinati a far parte del piano economico finanziario. Bisogna inoltre decidere le modalità per ripartire il costo del servizio tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche. Il criterio più semplice è mantenere la medesima ripartizione del gettito Tarsu. Quello più corretto dovrebbe essere il riferimento alle quantità di rifiuti complessive imputabili all'una e all'altra categoria.
Incrociando quindi i dati contabili con i dati rilevanti delle utenze (superficie e numero dei componenti) si ottengono le prime simulazioni. Per evitare eccessivi sbalzi, bisognerà agire sui coefficienti di produttività dei rifiuti. Anche in questo caso, si è dell'avviso che i coefficienti minimi e massimi previsti nelle tabelle allegate dal decreto possano essere derogati sulla base di indagini tecniche.
L'entità del prelievo sarà comunque maggiore della Tarsu sia per l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio che per l'inclusione tra i costi da coprire delle spese amministrative di gestione e del costo d'uso del capitale

lunedì 14 gennaio 2013

Società: autonomia del ramo d'azienda ceduto

La cessione di rami societari può risultare per alcune aziende una ricetta necessaria per far fronte alle difficoltà della crisi economica. Il tema diventa ancora più di attualità in questo momento, a cavallo tra la fine del l'esercizio 2012 e l'inizio del nuovo anno.
Dal punto di vista dei giudici – chiamati a esprimersi su queste operazioni in caso di contenzioso – l'esigenza di razionalizzare le strutture aziendali deve bilanciare la libertà di iniziativa economica e la salvaguardia dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori. In questa direzione, la giurisprudenza è sempre più impegnata nella ricerca degli elementi di legittimità per determinare una genuina ed effettiva operazione di cessione imprenditoriale. In particolare, il filo che lega le pronunce è certamente la presenza di una struttura aziendale con autonomia funzionale e produttiva.
Così, il 4 dicembre scorso con sentenza n. 21711, la Cassazione ha precisato che il trasferimento a un altro datore di lavoro di una serie di contratti di lavoro eterogenei, dall'addetto alla guardiania, fino alla receptionist e all'impiegata del design industriale, rappresenta cessione di ramo d'azienda solo se prima del negozio tra cedente e cessionario questi contratti configuravano una vera e propria struttura aziendale con autonomia funzionale e produttiva: in mancanza di questi elementi, il trasferimento è una mera esternalizzazione.
La vicenda vede coinvolta una lavoratrice del settore disegno industriale, progettazione e realizzazione di prototipi di autovetture, trasferita ad altra società che da anni aveva l'appalto del servizio di pulizia dei locali della cedente. In realtà, si legge nel ricorso, il provvedimento di trasferimento non aveva riguardato un ramo di azienda, ma un insieme eterogeneo di lavoratori, per cui non risultava applicabile l'articolo 2112 del Codice civile, ma l'articolo 1406 sulla cessione del contratto, che necessita del consenso del contraente ceduto.
La Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice, sostenendo che sia la normativa comunitaria (direttiva Ce 98/50 e 2001/23), sia la legislazione nazionale perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in un semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con un altro, sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva (si veda l'altro articolo in pagina). Secondo la Corte, la cessione di ramo d'azienda può anche comportare la "smaterializzazione" o "l'alleggerimento" delle strutture, per esempio per innovazioni tecnologiche, ma comunque deve sussistere una struttura aziendale apprezzabile, composta dai contratti, prima della cessione.

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lunedì 7 gennaio 2013

Condominio: ritenuta d'acconto



La legge Finanziaria 449/1997 ha previsto che, dal 1º gennaio 1998, il condominio assumesse la qualificazione di sostituto d'imposta. A seguito delle modifiche sul testo dell'articolo 23 del Dpr 600/1973, il condominio è obbligato, all'atto dei pagamento dei compensi ai lavoratori dipendenti, come il portiere, a effettuare una ritenuta d'acconto ai fini Irpef con diritto di rivalsa. Il medesimo obbligo è previsto, secondo l'articolo 24 dello stesso Dpr, per ciò che riguarda i compensi corrisposti ai lavoratori con redditi assimilati al lavoro dipendente, ovvero per i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi (articolo 25). In quest'ultimo caso la ritenuta è stabilita in ragione del 20% dei compensi erogati. La ritenuta dev'essere altresì operata sui compensi spettanti all'amministratore e corrisposti in virtù del mandato che gli è stato conferito.
La circolare dell'agenzia delle Entrate 204/E, del 6 novembre 2000, ha evidenziato che il testo definitivo dell'articolo 23 del Dpr 600/1973 attribuisce la qualifica di sostituto d'imposta al condominio, e non all'amministratore, come originariamente proposto. Pertanto, va chiarito che soggetto obbligato a effettuare le ritenute d'acconto è il condominio in quanto tale.
La regola generale in base alla quale la ritenuta non andava operata in relazione ai compensi corrisposti per le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa è stata modificata introducendo, nel citato Dpr 600/1973, l'articolo 25-ter, a seguito dell'approvazione della legge Finanziaria del 2007 (articolo 1, comma 43, legge 296/2006).
La disposizione prevede che il condominio, quale sostituto di imposta, operi all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. Inoltre, la ritenuta va fatta anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi, a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera i, del Tuir (redditi derivanti da attività commerciali non abituali), così come nei confronti dei prestatori di servizi occasionali.
L'adempimento è entrato in vigore dal 1º gennaio 2007, ma è riferibile anche a fatture emesse o prestazioni di appalto, opere e servizi eseguite in periodi d'imposta precedenti, a condizione che il pagamento sia stato effettuato dal 1º gennaio 2007 in avanti.
Il condomino non deve invece effettuare alcuna ritenuta in caso di forniture di beni con posa in opera, in quanto queste operazioni, nelle quali la posa in
opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Gli elenchi
A decorrere dal 1º gennaio 2007 devono ritenersi assoggettate a ritenuta tutte le prestazioni di manutenzioni e di ristrutturazione (come quella descritta nel quesito), nonché tutti i servizi resi in regime di impresa, indipendentemente dalla circostanza che la forma contrattuale stipulata sia il contratto d'appalto o d'opera. Oggi, in virtù dell'articolo 25-ter, si assoggettano a ritenuta, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:
• manutenzioni murarie, idrauliche ed elettriche;
• imbiancature e opere da fabbro;
pulizia, spurgo e disinfestazione;
• manutenzione di ascensori, sistema antincendio, giardino, piscine e altri impianti sportivi condominiali, cancelli automatici, apparecchi citofonici e video, sistemi di sorveglianza e antenne;
• manutenzioni e conduzione di centrali termiche, autoclave;
• verifica degli impianti ascensore ed elettrico.
Ai sensi della circolare 7/E del 2007 sono esclusi, invece, dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi dovuti in dipendenza di:
• contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito (sono inclusi, invece, i corrispettivi corrisposti in base a contratto di servizio energia);
• forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione dei beni;
• prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale, come quelle rese da architetti, ingegneri e geometri, già assoggettate a ritenuta del 20 per cento;
• prestazioni rese da persone fisiche che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13 della legge 388/2000), a condizione che il condominio acquisisca agli atti la dichiarazione prevista dai relativi provvedimenti di attuazione della legge stessa.
La ritenuta del 4% a titolo di acconto si effettua anche sui corrispettivi delle prestazioni d'opera e dei servizi resi da soggetti non residenti, qualora siano rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del Tuir.
Termini e modalità
Le ritenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Si deve utilizzare il modello F24 con il codice tributo 1019 per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef, e il codice 1020 per i percipienti soggetti passivi dell'Ires. I codici sono stati istituiti con la risoluzione 19/E del 5 febbraio 2007.
Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di pagamento dei compensi, il condominio deve rilasciare ai percipienti il modello Cud per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, e le certificazioni delle ritenute fiscali operate e versate relative agli altri redditi (lavoratori autonomi). La disposizione di riferimento è l'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr 322/1998. Successivamente, entro il 31 luglio, va presentata la dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Dpr 322/1998. 

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venerdì 21 dicembre 2012

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lunedì 17 dicembre 2012

Condominio, funzionamento dell'impianto di riscaldamento

Negli edifici in condominio ciascun condomino ha la proprietà esclusiva di uno o più appartamenti e un diritto di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio, è questa la caratteristica fondamentale del condominio, oltre ai beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, vi sono una serie di beni che, per le funzioni che svolgono, devono essere necessariamente di proprietà comune.
All'interno dell'elencazione dei beni di proprietà comune, operata dal legislatore all'articolo 1117 c.c., rientra anche l'impianto di riscaldamento centralizzato, cioè quell'impianto che fornisce il calore, prodotto da una unica centrale termica, a tutte le unità immobiliari del condominio, in ciò si distingue dall'impianto di riscaldamento autonomo, che fornisce calore alla sola unità immobiliare in cui è installato.
E' opportuno, dunque, soffermarsi sul concetto di bene comune; l'articolo 1117, al numero tre, indica testualmente come parti comuni "le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso ed al godimento comune, come gli impianti per il riscaldamento fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini", pertanto, si è in presenza di una presunzione specifica ed autonoma di comproprietà dell'impianto centralizzato, fondata sul presupposto della destinazione. Tale presunzione opera soltanto per quella parte che può ritenersi centrale e non anche per le condutture che, staccandosi dall'impianto centrale, si addentrano nei singoli appartamenti. Per queste ultime, vige, in considerazione della funzione specifica che l'impianto viene ad assolvere, la presunzione di proprietà esclusiva del condomino, in quanto dal punto di diramazione in avanti le condutture soddisfano le esigenze individuali di quest'ultimo, alimentando unicamente i termosifoni della sua unità immobiliare.
Da tale definizione dell'impianto di riscaldamento centralizzato quale bene comune, deriva in via diretta che il suo funzionamento è regolato dal principio generale di uguaglianza dei condomini nell'uso della cosa comune, principio per il quale tutti i servizi comuni devono essere fruiti dai condomini in maniera uguale.
A tale principio si deve riconoscere, da un punto di vista pratico, una importanza fondamentale posto che avviene sovente che l'impianto di riscaldamento centralizzato non funzioni in maniera corretta, non riscaldando, ovvero, sovrariscaldando, alcune unità immobiliari dell'edificio in condominio.
E' del tutto palese che se tale inconveniente può essere eliminato senza danno per gli altri appartamenti, il condomino interessato può chiedere ed ottenere la regolarizzazione dell'impianto.
Si potrebbe, a tal proposito, porre il quesito se il condomino possa sottrarsi o meno alle spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato quando l'erogazione di calore fornito da questo all'appartamento sia insufficiente a riscaldarlo.
La risposta a tale quesito appare sostanzialmente negativa, infatti, perché si possa avere una riduzione delle spese si deve trattare di un grave deficit dell'erogazione, poiché una carenza di modesta entità non appare idonea a determinare un danno, tale da giustificare la riduzione della spesa. A tale proposito si deve sottolineare che recentemente la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha evidenziato che l'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio (articolo 1123 comma 1 c.c.); con la conseguenza che la semplice circostanza che l'impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non può giustificare un esonero dal contributo, neanche per le sole spese di esercizio dell'impianto, dato che il condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica e, quindi, non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio (Cassazione civile sez. un., 26 novembre 1996, n. 10492).
Analogamente va detto che non può darsi luogo a riduzione delle spese nel caso in cui l'impianto è stato realizzato in modo tale da assicurare al singolo appartamento un beneficio non diverso da quello garantito agli altri condomini, anche se ostacoli occasionali impediscano la realizzazione di tale risultato.
Ogni condomino ha il diritto di ottenere che l'impianto di riscaldamento sia strutturato in modo da assicurare, nelle ore di accensione, un uniforme riscaldamento di tutti gli appartamenti e ciò attraverso opportuni accorgimenti tecnici, quali una differenziazione delle superfici radianti in rapporto alla posizione, alla struttura, all'esposizione ed alla volumetria di ogni appartamento. Se però, le caratteristiche di posizione, struttura ed esposizione di un appartamento (si pensi ad esempio ad un attico) siano tali da determinare nelle ore di interruzione del funzionamento dell'impianto un calo della temperatura più accentuato che negli altri appartamenti, al di fuori di qualsiasi deficienza nell'organizzazione e conduzione del servizio, il condomino interessato ha diritto di ottenere una maggiore fruizione del servizio comune, nei limiti stabiliti dalle norme generali regolanti il funzionamento degli impianti termici, purché ciò sia consentito dalle caratteristiche dell'impianto e possa realizzarsi senza pregiudizio o disagio per gli altri condomini, restando a carico dello stesso le spese per il funzionamento dell'impianto (anche in relazione all'eventuale deterioramento) e quelle che possano rendersi necessarie per la messa in opera di strumenti o l'adozione di accorgimenti tecnici atti ad evitare un eccesso di calore negli altri appartamenti (Cassazione 10 giugno 1981, n. 3775)
A questo punto della nostra analisi si deve sottolineare che si può produrre anche l'ipotesi inversa, esiste, infatti, la possibilità concreta che una singola unità immobiliare sia sovrariscaldata.
Si pensi ad esempio al caso del cattivo isolamento della canna fumaria, da tale disfunzione deriva la conseguenza che i locali ad essa adiacenti avranno una temperatura superiore ai venti gradi previsti dalla legge.
Quale rimedio avrà il proprietario dell'appartamento che è sovrariscaldato?
In tal caso, soccorre la previsione normativa posta all'articolo 844 del codice civile che vieta le immissioni moleste, nel cui ambito, rientra, anche l'immissione di calore.
In base alla previsione normativa le immissioni sono da considerarsi lecite solo se non superano la soglia della normale tollerabilità, valutazione, questa che è demandata al giudice, con riferimento a tale punto si deve chiarire quale debba essere il criterio che dovrà adottare il giudice per poter pervenire all'individuazione del concetto di normale tollerabilità. Sul punto si sono sviluppate due teorie:
     
  1. Tollerabilità in senso soggettivo, è una tollerabilità che cambia con il cambiare dei soggetti chiomati a tollerare.  
  2. Tollerabilità in senso oggettivo, cioè il criterio del normale uso di quel mezzo, ciò implica che deve escludersi che il giudizio in questione possa essere condotto sulla base esclusiva delle dichiarazioni di testimoni, atteso che in materia di immissioni, la valutazione dell'intensità del calore nonché del suo grado di tollerabilità per le persone, costituisce accertamento di natura tecnica, che deve essere necessariamente compiuto mediante apposita consulenza e non può formare oggetto di prova testimoniale.
Tra le due teorie sopra esposte deve essere ritenuta prevalente la seconda, posto che una valutazione destinata ad incidere su di un diritto reale non può essere in alcun modo demandata ad un criterio ancorato ad un valutazione meramente soggettiva,
Alla luce di tali considerazioni, emerge che si deve accertare, caso per caso, il reale eccesso di riscaldamento dell'unità immobiliare.
Pertanto, se l'immissione di calore supera di poco i limiti stabiliti dalla legge (che prevede una temperatura di venti gradi) siamo al di fuori dell'ipotesi di immissione molesta, poiché, non si può configurare il superamento della normale tollerabilità. Mentre nel caso in cui si superi di molto la temperatura normale, ad esempio di sei o addirittura di dieci gradi, è del tutto palese che l'immissione di calore è da considerarsi intollerabile, solo nel caso in cui ricorra quest'ultimo presupposto il condomino può agire per ottenere gli isolamenti necessari al fine di eliminare il rialzo di temperatura.
Si pone, però, ora un quesito concreto, se legittimato all'esercizio dell'azione sia anche il conduttore.
La risposta non è agevole, infatti, l'articolo 844 c.c. si muove nell'area della tutela della ragione proprietaria, limitata dalla sola ragione industriale, impostazione, questa, che porta ad escludere che il conduttore possa esercitare l'azione de qua.
Tuttavia, una simile ricostruzione ci lascia dubbiosi, perché si può anche delineare il caso in cui il proprietario, nonostante le segnalazioni ed i ripetuti solleciti da parte del conduttore, resti inerte abbandonando così il conduttore a se stesso. Si può, quindi, ritenere che anche in tal caso trovi applicazione un principio elaborato in giurisprudenza che ritiene legittimato all'esercizio dell'azione non solo il proprietario, ma anche il soggetto che si trovi in relazione al bene in un rapporto di continuità formale o fattuale, in base a tale considerazione possiamo ritenere che anche il conduttore è legittimato all'esercizio dell'azione, proprio perché si trova in relazione al bene in un rapporto di continuità formale.
Se complessa è stata l'individuazione del soggetto legittimato attivo all'esercizio dell'azione molto più semplice è l'individuazione della legittimato passivo che ovviamente è l'amministratore del condominio.
Per quanto attiene il funzionamento giornaliero dell'impianto di riscaldamento, va posto in evidenza che tale situazione è regolata dal D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 412; il legislatore individua sei zone climatiche in funzione dei gradi giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
 

Zona A: comuni che presentano un numero: di gradi - giorno non superiore a 600;


Zona B: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;


Zona C: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;  

Zona D: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;  

Zona E: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;


Zona F: comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000.
Da tale definizione emerge che assumono una importanza fondamentale i cd gradi giorno che equivalgono alla somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra, la temperatura dell'ambiente convenzionalmente fissata a venti gradi C, e la temperatura media esterna giornaliera.
Per quanto attiene il periodo durante il quale si può avere l'attivazione dell'impianto di riscaldamento esso è compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Tale regola generale incontra due uniche eccezioni:
     
  1. nel caso in cui si sia in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

  2. Nell'ipotesi in cui i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, a fronte di comprovate esigenze, amplino i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili.
In caso di mancato rispetto di tali obblighi o l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità (o anche il proprietario nel caso di riscaldamento autonomo) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire 5 milioni.
Tuttavia, sempre nel rispetto delle disposizioni normative sin qui analizzate, resta ferma la possibilità dei condomini di determinare l'orario di funzionamento del servizio di riscaldamento e stabilire la sua gestione, trattandosi delle modalità di uso di un servizio condominiale, pertanto, l'assemblea ovvero, il regolamento condominiale, possono liberamente determinare l'orario di accensione e di spegnimento dell'impianto.

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lunedì 10 dicembre 2012

IMU: 2 vie per pagare

Doppia opzione per il saldo Imu del 2012; dal 1° dicembre, infatti, oltre al modello F24, i contribuenti possono usare anche il bollettino postale ad hoc approvato con decreto ministeriale del 23 novembre scorso. Tanto nell'uno che nell'altro caso, è possibile scegliere forme di pagamento elettroniche con addebito diretto sul proprio conto corrente: attraverso i normali sistemi di home banking è possibile saldare il modello F24 con un semplice ordine telematico. In molti casi, le procedure legate al conto consentono anche il pagamento di bollettini postali. Infine, lo stesso decreto del 23 novembre prevede la possibilità di versare l'imposta tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane. In questo caso, si riceve la conferma dell'avvenuta operazione, insieme con l'immagine virtuale del bollettino, o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito. Chi fosse meno abituato all'uso delle nuove tecnologie, potrà pagare l'uno o l'altro modello recandosi fisicamente presso uno sportello bancario o postale, avendo cura di conservare la ricevuta di pagamento, specialmente se si usano i contanti.
Quale che sia la forma prescelta, è necessario prestare particolare attenzione alla compilazione del modello (bancario o postale), poiché su questo trovano esposizione, oltre ai dati anagrafici del contribuente, anche gli elementi che individuano il beneficiario delle somme (Comune o Erario) e che consentono di specificare alcune particolarità. Eventuali errori nella esposizione dei dati non pregiudicano la sostanziale correttezza di quanto pagato ma spesso non consentono ai soggetti beneficiari di incrociare i dati. Per rimediare a errori si può intervenire con comunicazioni e richieste di rettifica, come in una sorta di ravvedimento operoso che, ove non si tratti di minori pagamenti, è assolutamente gratuito.
Si pensi, ad esempio, al codice che identifica il Comune di ubicazione del fabbricato, piuttosto che al codice tributo, differenziato tra ipotesi di abitazioni principali (e relative pertinenze) e immobili diversi (altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili), con l'ulteriore differenziazione, per questi ultimi, in ragione del beneficiario (comune o erario). Su questi aspetti non si dovrebbe sbagliare, e va notato che l'uso del bollettino (seppur meno pratico per chi deve stampare elevati volumi) aiuta nella compilazione, perchè prevede già i righi suddivisi negli spazi necessari e non impone, a differenza del modello F24, l'indicazione del codice numerico.

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