L'ampio spazio temporale concesso dal Dm23 luglio 2009, permette di pianificare con comodo i lavori indicati dall'ente che ha effettuato l'analisi dei rischi e consente all'amministratore di spiegare ai condòmini l'importanza degli interventi.
L'obbligo di chiedere la verifica ricade sull'amministratore - in quanto rappresentante dei proprietari e i costi sono a carico del condominio.
I condòmini non possono opporsi alla richiesta della verifica, anzi, l'obbligatorietà e l'urgenza della richiesta di verifica - abbinata allo scarso peso economico dell'intervento - rende addirittura inutile la preventiva convocazione dell'assemblea, che semmai dovrà essere semplicemente informata alla prima occasione.
Ben più critica, invece, può essere la fase dell'attuazione degli interventi prescrìtti dall'ente di controllo, perché è in questo momento che entra pesantemente in gioco la responsabilità amministrativa dell'amministratore. Il mancato adeguamento dell'impianto alle prescrizioni indicate per eliminare i rischi, infatti, comporta l'immediata chiusura dell'ascensore e l'esposizione dell’amministratore ai provvedimenti sanzionatori comminati dall'ufficio comunale competente. Serve quindi la convocazione di un'assemblea per informare i condòmini dell'obbligatorietà dell'esecuzione degli interventi che un terzo soggetto - appunto l'organo di controllo - ha ritenuto indispensabili al fine dì permettere all'impianto di continuare a restare attivo.
L'entità della spesa condiziona il quorum necessario per assumere la delibera che autorizza i lavori: se l'importo è rilevante, servirà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno metà del valore millesimale; altrimenti, sarà sufficiente il voto dì un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti almeno un terzo dei millesimi. Il tutto tenendo presente che il concetto di rilevanza va valutato caso per caso, visto che la stessa potrebbe essere "pesante" per il rendiconto annuo dì un condominio e non per un altro.
A scanso dì responsabilità penali, l'amministratore deve immediatamente disporre la chiusura dell'impianto.
Resta però la sua responsabilità amministrativa, per escludere la quale può ricorrere al giudice in sede di volontaria giurisdizione per fare assumere i provvedimenti più idonei a consentirgli di ottemperare a un obbligo impostogli dalla legge, compreso quello di raccogliere tra i condòmini i fondi necessari per far fronte all'esecuzione degli interventi.
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domenica 24 gennaio 2010
lunedì 18 gennaio 2010
Condominio: Ascensore
Il Dm impone di sottoporre a verifica straordinaria gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 . I controlli vanno compiuti entro termini tanto più ravvicinati quanto più gli impianti sono vecchi: per i 7omila ascensori entrati in servizio prima del 15 novembre 1964, la scadenza è il 31 agosto 2011. Per gli altri, c'è più tempo.
Il proprietario deve concordare il check-up con un ente di controllo in occasione della prima verifica ordinaria biennale programmata dopo il i" settembre. Abbinare i due controlli - quello "normale" e quello straordinario - non è obbligatorio, ma potrebbe essere conveniente.
I tecnici fanno l'analisi dei rischi seguendo una check-list che non ammette discrezionalità e devono essere assistiti dagli addetti dell'impresa di manutenzione. Il prezzo delle verifiche straordinarie dipende da molti fattori, ma una media potrebbe attestarsi sui 400 euro.
Una volta completata l'analisi, il controllore redige un verbale che indica gli eventuali adeguamenti necessari. Il Dmas segna cinque anni di tempo dalla data di verificaper fare i lavori ad alta priorità (tabella A) e dieci anni per quelli a media priorità (tabella B).
Posto che gli adeguamenti vanno fatti per forza -altrimenti si rischia il fermo dell'impianto - è sempre meglio confrontare preventivi di ditte diverse. E l'amministratore di condominio farà bene a presentare l'elenco dei lavori in forma dettagliata, evidenziando il costo delle singole componenti, con i prezzi e le caratteristiche delle marche sul mercato
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AmministrazioniAC.com
Il proprietario deve concordare il check-up con un ente di controllo in occasione della prima verifica ordinaria biennale programmata dopo il i" settembre. Abbinare i due controlli - quello "normale" e quello straordinario - non è obbligatorio, ma potrebbe essere conveniente.
I tecnici fanno l'analisi dei rischi seguendo una check-list che non ammette discrezionalità e devono essere assistiti dagli addetti dell'impresa di manutenzione. Il prezzo delle verifiche straordinarie dipende da molti fattori, ma una media potrebbe attestarsi sui 400 euro.
Una volta completata l'analisi, il controllore redige un verbale che indica gli eventuali adeguamenti necessari. Il Dmas segna cinque anni di tempo dalla data di verificaper fare i lavori ad alta priorità (tabella A) e dieci anni per quelli a media priorità (tabella B).
Posto che gli adeguamenti vanno fatti per forza -altrimenti si rischia il fermo dell'impianto - è sempre meglio confrontare preventivi di ditte diverse. E l'amministratore di condominio farà bene a presentare l'elenco dei lavori in forma dettagliata, evidenziando il costo delle singole componenti, con i prezzi e le caratteristiche delle marche sul mercato
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lunedì 11 gennaio 2010
Tia: Natura e sanzioni, un nuovo capitolo.
II riconoscimento della natura tributaria della Tia da parte della Corte costituzionale impone ai comuni che hanno abbandonato la Tarsu di rimodellare il prelievo secondo gli sche¬mi tributati. Oltre alla questione dell'Iva e ai problemi nella gestione del servizio, i comuni dovranno modificare i regolamenti che conten¬gono elementi privatistici o disposizioni contrastanti con la disciplina applicabile ai tributi locali
Sull’obbligo dichiarativo;la disciplina della della Tia non contiene indicazioni sui termini entro cui effettuare la dichiarazione di inizio occupazione, ma l’assenza di un'espressa previsione legislativa non consente l'applicazione delle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/97).
Per quanto riguarda poi i termini di accertamento: Ogni potere della Pa sul privato presuppone una norma di legge, quindi per la Tia l'accertamento dovrebbe svolgersi in assenza di poteri autoritativi
Per i termini per recuperare il prelievo, si dovrà fare riferimento alla Finanziaria 2007 (comma 161) che –impone di notificare l'accertamento entro la fine del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o versamento. Si dovranno quindi modificare le disposizio¬ni regolamentari che prevedono termini diversi.
Per quanto attiene ai rimborsi, La natura tributaria della Tia impone ora l'applicazione del comma 164 della Finanziaria 2007, utilizzando il termine di cinque anni dal pagamento per richiedere il rimborso, che il comune dovrà effettuare entro 180 giorni. In tal senso quindi dovranno disporre tutti i regolamenti.
Infine riguardo alle sanzioni: mentre per l'omesso o tardivo pagamento è possibile applicare le sanzioni del 30% previste dall'articolo 13 Dlgs 471/97 (riferito genericamente ai «tributi»), per l'omessa o infedele denuncia il comune non può intervenire autonomamente poiché la materia sanzionatoria costituisce un limite "esterno"al potere regolamentare.
Sull’obbligo dichiarativo;la disciplina della della Tia non contiene indicazioni sui termini entro cui effettuare la dichiarazione di inizio occupazione, ma l’assenza di un'espressa previsione legislativa non consente l'applicazione delle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/97).
Per quanto riguarda poi i termini di accertamento: Ogni potere della Pa sul privato presuppone una norma di legge, quindi per la Tia l'accertamento dovrebbe svolgersi in assenza di poteri autoritativi
Per i termini per recuperare il prelievo, si dovrà fare riferimento alla Finanziaria 2007 (comma 161) che –impone di notificare l'accertamento entro la fine del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o versamento. Si dovranno quindi modificare le disposizio¬ni regolamentari che prevedono termini diversi.
Per quanto attiene ai rimborsi, La natura tributaria della Tia impone ora l'applicazione del comma 164 della Finanziaria 2007, utilizzando il termine di cinque anni dal pagamento per richiedere il rimborso, che il comune dovrà effettuare entro 180 giorni. In tal senso quindi dovranno disporre tutti i regolamenti.
Infine riguardo alle sanzioni: mentre per l'omesso o tardivo pagamento è possibile applicare le sanzioni del 30% previste dall'articolo 13 Dlgs 471/97 (riferito genericamente ai «tributi»), per l'omessa o infedele denuncia il comune non può intervenire autonomamente poiché la materia sanzionatoria costituisce un limite "esterno"al potere regolamentare.
Anno nuovo problemi vecchi
Carissimi lettori,
La formula per il 2010 è stata implementata, e prevede la pubblicazione di speciali in collaborazione con professionistoi esperti nelle singole materie.
Potranno essere post monografici, o come già visto nel mese di dicembre 2009 una serie di post collegati e dedicati a un unico argomento.
Buona lettura e grazie per l'attenzione
Legal.affinati.com
AmministrazioniAC
La formula per il 2010 è stata implementata, e prevede la pubblicazione di speciali in collaborazione con professionistoi esperti nelle singole materie.
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martedì 5 gennaio 2010
giovedì 24 dicembre 2009
AUGURI DI BUONE FESTE
Anche questo difficile anno sta per giungere al termine, vogliamo quindi ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito ed hanno creduto nei nostri progetti.
Affronteremo il 2010 con un nuovo e sempre più intenso impegno, inaugurando servizi sempre più completi.
Con la speranza di averVi ancora come lettori o come nostri assistiti, Vi auguriamo
Un felice Natale e un prospero 2010
Lo staff di Legal, i consulenti, lo staff di Amministrazioni AC
Le pubblicazioni dei post inizieranno il giorno Lunedì 4 gennaio 2010
lunedì 14 dicembre 2009
Disabili e Fisco
Carichi di famiglia
La Finanziaria 2007, nel sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d'imposta, ha previsto, a partire dal 2007. per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. ^articolo 12. comma i, lettera a
Imposte sui redditi di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), stabilisce che dall'imposta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i fìgli naturali riconosciuti, i fidi adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciacun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'aricelo 3 della legge 5 febbraio 992, n. 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni portaore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo dell'avente diritto al beneficio arriva a 95.000 euro.
Successione e donazione
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i lega-tari che beneficiano di un patrimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrjce di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1^2, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera l'importo di 1.500,000 euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di imposta sulle donazioni.
L'acquisto di veicoli
Ecco i benefici sull'acquisto dell'autovettura: detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; Iva al 4% sull'acquisto; esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ne beneficiano: i) non vedenti e sordomuti; 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento; 3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili di cui ai punti 2 e 3 la situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92) deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap presso la Asl. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano, contemporaneamente, «affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione», per cui nei loro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo acquistato. È opportuno ricordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
Le spese sanitàrie
Per i soggetti in questione l'articolo io del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disabili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di «assistenza specifica», tra le altre, le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa e quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l'intera retta pagata ma solo laparte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza. Le spe.se sanitarie specialisti-che (analisi, prestazioni chi-rurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
I mezzi di ausilio
Trale agevolazioni di carattere più specifico, ricordiamo: la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici, cioè apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici. anche appositamente fab-" bricati per le persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese mantenimento (calcolando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guidaperinon vedenti. Si ricorda che spetta inoltre la detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta perun solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente. Risulta a carico.
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La Finanziaria 2007, nel sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d'imposta, ha previsto, a partire dal 2007. per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. ^articolo 12. comma i, lettera a
Imposte sui redditi di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), stabilisce che dall'imposta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i fìgli naturali riconosciuti, i fidi adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciacun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'aricelo 3 della legge 5 febbraio 992, n. 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni portaore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo dell'avente diritto al beneficio arriva a 95.000 euro.
Successione e donazione
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i lega-tari che beneficiano di un patrimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrjce di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1^2, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera l'importo di 1.500,000 euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di imposta sulle donazioni.
L'acquisto di veicoli
Ecco i benefici sull'acquisto dell'autovettura: detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; Iva al 4% sull'acquisto; esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ne beneficiano: i) non vedenti e sordomuti; 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento; 3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili di cui ai punti 2 e 3 la situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92) deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap presso la Asl. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano, contemporaneamente, «affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione», per cui nei loro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo acquistato. È opportuno ricordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
Le spese sanitàrie
Per i soggetti in questione l'articolo io del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disabili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di «assistenza specifica», tra le altre, le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa e quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l'intera retta pagata ma solo laparte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza. Le spe.se sanitarie specialisti-che (analisi, prestazioni chi-rurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
I mezzi di ausilio
Trale agevolazioni di carattere più specifico, ricordiamo: la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici, cioè apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici. anche appositamente fab-" bricati per le persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese mantenimento (calcolando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guidaperinon vedenti. Si ricorda che spetta inoltre la detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta perun solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente. Risulta a carico.
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