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domenica 24 gennaio 2010

Condominio: Ascensore e sicurezza

L'ampio spazio temporale concesso dal Dm23 luglio 2009, permette di pianificare con comodo i lavori indicati dall'ente che ha effettuato l'analisi dei rischi e consente all'amministratore di spiegare ai condòmini l'importanza degli interventi.
L'obbligo di chiedere la verifica ricade sull'amministratore - in quanto rappresentante dei proprietari e i costi sono a carico del condominio.
I condòmini non possono opporsi alla richiesta della verifica, anzi, l'obbligatorietà e l'urgenza della richiesta di verifica - abbinata allo scarso peso economico dell'intervento - rende addirittura inutile la preventiva convocazione dell'assemblea, che semmai dovrà essere semplicemente informata alla prima occasione.
Ben più critica, invece, può essere la fase dell'attuazione degli interventi prescrìtti dall'ente di controllo, perché è in questo momento che entra pesantemente in gioco la responsabilità amministrativa dell'amministratore. Il mancato adeguamento dell'impianto alle prescrizioni indicate per eliminare i rischi, infatti, comporta l'immediata chiusura dell'ascensore e l'esposizione dell’amministratore ai provvedimenti sanzionatori comminati dall'ufficio comunale competente. Serve quindi la convocazione di un'assemblea per informare i condòmini dell'obbligatorietà dell'esecuzione degli interventi che un terzo soggetto - appunto l'organo di controllo - ha ritenuto indispensabili al fine dì permettere all'impianto di continuare a restare attivo.
L'entità della spesa condiziona il quorum necessario per assumere la delibera che autorizza i lavori: se l'importo è rilevante, servirà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno metà del valore millesimale; altrimenti, sarà sufficiente il voto dì un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti almeno un terzo dei millesimi. Il tutto tenendo presente che il concetto di rilevanza va valutato caso per caso, visto che la stessa potrebbe essere "pesante" per il rendiconto annuo dì un condominio e non per un altro.
A scanso dì responsabilità penali, l'amministratore deve immediatamente disporre la chiusura dell'impianto.
Resta però la sua responsabilità amministrativa, per escludere la quale può ricorrere al giudice in sede di volontaria giurisdizione per fare assumere i provvedimenti più idonei a consentirgli di ottemperare a un obbligo impostogli dalla legge, compreso quello di raccogliere tra i condòmini i fondi necessari per far fronte all'esecuzione degli interventi.

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lunedì 18 gennaio 2010

Condominio: Ascensore

Il Dm impone di sottoporre a verifica straordinaria gli ascen­sori installati prima del 24 giu­gno 1999 . I controlli vanno compiu­ti entro termini tanto più ravvi­cinati quanto più gli impianti so­no vecchi: per i 7omila ascenso­ri entrati in servizio prima del 15 novembre 1964, la scadenza è il 31 agosto 2011. Per gli altri, c'è più tempo.
Il proprietario deve concorda­re il check-up con un ente di con­trollo in occasione della prima verifica ordinaria biennale pro­grammata dopo il i" settembre. Abbinare i due controlli - quello "normale" e quello straordina­rio - non è obbligatorio, ma po­trebbe essere conveniente.
I tecnici fanno l'analisi dei rischi se­guendo una check-list che non ammette discrezionalità e devo­no essere assistiti dagli addetti dell'impresa di manutenzione. Il prezzo delle verifiche straordi­narie dipende da molti fattori, ma una media potrebbe attestar­si sui 400 euro.
Una volta completata l'anali­si, il controllore redige un verba­le che indica gli eventuali ade­guamenti necessari. Il Dmas segna cinque anni di tempo dal­la data di verificaper fare i lavori ad alta priorità (tabella A) e die­ci anni per quelli a media priori­tà (tabella B).
Posto che gli ade­guamenti vanno fatti per forza -altrimenti si rischia il fermo dell'impianto - è sempre meglio confrontare preventivi di ditte diverse. E l'amministratore di condominio farà bene a presen­tare l'elenco dei lavori in forma dettagliata, evidenziando il co­sto delle singole componenti, con i prezzi e le caratteristiche delle marche sul mercato

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lunedì 11 gennaio 2010

Tia: Natura e sanzioni, un nuovo capitolo.

II riconoscimento della natura tributaria della Tia da parte della Corte costituzionale impone ai comuni che hanno abbandonato la Tarsu di rimodellare il prelievo secondo gli sche¬mi tributati. Oltre alla questione dell'Iva e ai problemi nella gestione del servizio, i comuni dovranno modificare i regolamenti che conten¬gono elementi privatistici o disposizioni contrastanti con la disciplina applicabile ai tributi locali
Sull’obbligo dichiarativo;la disciplina della della Tia non contiene indicazioni sui termini entro cui effettuare la dichiarazione di inizio occupazione, ma l’assenza di un'espressa previsione legislativa non consente l'applicazione delle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/97).
Per quanto riguarda poi i termini di accertamento: Ogni potere della Pa sul privato presuppone una norma di legge, quindi per la Tia l'accertamento dovrebbe svolgersi in assenza di poteri autoritativi
Per i termini per recuperare il prelievo, si dovrà fare riferimento alla Finanziaria 2007 (comma 161) che –impone di notificare l'accertamento entro la fine del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o versamento. Si dovranno quindi modificare le disposizio¬ni regolamentari che prevedono termini diversi.
Per quanto attiene ai rimborsi, La natura tributaria della Tia impone ora l'applicazione del comma 164 della Finanziaria 2007, utilizzando il termine di cinque anni dal pagamento per richiedere il rimborso, che il comune dovrà effettuare entro 180 giorni. In tal senso quindi dovranno disporre tutti i regolamenti.
Infine riguardo alle sanzioni: mentre per l'omesso o tardivo pagamento è possibile applicare le sanzioni del 30% previste dall'articolo 13 Dlgs 471/97 (riferito genericamente ai «tributi»), per l'omessa o infedele denuncia il comune non può intervenire autonomamente poiché la materia sanzionatoria costituisce un limite "esterno"al potere regolamentare.

Anno nuovo problemi vecchi

Carissimi lettori,

La formula per il 2010 è stata implementata, e prevede la pubblicazione di speciali in collaborazione con professionistoi esperti nelle singole materie.

Potranno essere post monografici, o come già visto nel mese di dicembre 2009 una serie di post collegati e dedicati a un unico argomento.

Buona lettura e grazie per l'attenzione

Legal.affinati.com

AmministrazioniAC

martedì 5 gennaio 2010

giovedì 24 dicembre 2009

AUGURI DI BUONE FESTE


Anche questo difficile anno sta per giungere al termine, vogliamo quindi ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito ed hanno creduto nei nostri progetti.

Affronteremo il 2010 con un nuovo e sempre più intenso impegno, inaugurando servizi sempre più completi.

Con la speranza di averVi ancora come lettori o come nostri assistiti, Vi auguriamo
Un felice Natale e un prospero 2010

Lo staff di Legal, i consulenti, lo staff di Amministrazioni AC

Le pubblicazioni dei post inizieranno il giorno Lunedì 4 gennaio 2010

lunedì 14 dicembre 2009

Disabili e Fisco

Carichi di famiglia
La Finanziaria 2007, nel sosti­tuire le deduzioni dal reddi­to imponibile per i figli a cari­co con una detrazione d'im­posta, ha previsto, a partire dal 2007. per il figlio portato­re di handicap una maggiora­zione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. ^articolo 12. comma i, lettera a
Imposte sui redditi di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), stabilisce che dall'im­posta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i fìgli naturali riconosciuti, i fi­di adottivi e gli affidati o affi­liati, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciacun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'ar­icelo 3 della legge 5 febbraio 992, n. 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni portaore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo pos­seduto nel periodo d'impo­sta e il loro importo diminui­sce con l'aumentare del red­dito fino ad annullarsi quan­do il reddito complessivo dell'avente diritto al benefi­cio arriva a 95.000 euro.
Successione e donazione
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i lega-tari che beneficiano di un pa­trimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrjce di handicap gra­ve, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1^2, l'im­posta si applica sulla parte del valore della quota che su­pera l'importo di 1.500,000 euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di impo­sta sulle donazioni.

L'acquisto di veicoli
Ecco i benefici sull'acquisto dell'autovettura: detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; Iva al 4% sull'acquisto; esenzio­ne dal bollo auto e dall'impo­sta di trascrizione sui passag­gi di proprietà. Ne beneficiano: i) non ve­denti e sordomuti; 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indenni­tà di accompagnamento; 3) disabili con grave limitazio­ne della capacità di deambu­lazione o affetti da pluriamputazioni; 4) disabili con ri­dotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili di cui ai punti 2 e 3 la situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92) deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap presso la Asl. I disabili di cui al pun­to 4 sono coloro che presen­tano ridotte o impedite capa­cità motorie ma che non ri­sultano, contemporanea­mente, «affetti da grave limi­tazione della capacità di de­ambulazione», per cui nei lo­ro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo acquistato. È opportuno ri­cordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le age­volazioni previste sui veico­li utilizzati per la locomozio­ne dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano uti­lizzati in via esclusiva o pre­valente dai beneficiari degli sconti fiscali.

Le spese sanitàrie
Per i soggetti in questione l'articolo io del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese medi­che generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono de­ducibili dal reddito comples­sivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disa­bili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di «as­sistenza specifica», tra le al­tre, le spese relative all'assi­stenza infermieristica e riabi­litativa e quelle sostenute dal personale in possesso del­la qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assi­stenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l'intera retta pagata ma solo laparte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assi­stenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella do­cumentazione rilasciata dal­l'istituto di assistenza. Le spe.se sanitarie specialisti-che (analisi, prestazioni chi-rurgiche e specialistiche), in­vece, danno diritto ad una de­trazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscal­mente a carico.

I mezzi di ausilio
Trale agevolazioni di carat­tere più specifico, ricordia­mo: la possibilità di detrar­re dall'Irpef il 19% della spe­sa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acqui­sto dei sussidi tecnici e in­formatici, cioè apparecchia­ture e dispositivi meccani­ci, elettronici o informatici. anche appositamente fab-" bricati per le persone limita­te da menomazioni perma­nenti di natura motoria, visi­va, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese mantenimento (calco­lando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guidaperinon vedenti. Si ri­corda che spetta inoltre la detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane gui­da. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta perun solo cane e può esse­re calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acqui­sto degli autoveicoli utiliz­zati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente. Risulta a carico.

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