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domenica 27 luglio 2008

Indici ISTAT

Troverete qui:
http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/variaz1a.html

gli indici aggiornati fino a luglio 2008.

Gli indici sono utilizzati per le rivalutazioni, come per esempio la rivalutazione dei canoni di locazione.

SENTENZA N. 31171 DEL 24/07/2008 REATO - GIURISDIZIONE - REATO COMMESSO DA MILITARE USA IN DANNO DI ITALIANI IN IRAQ - IMMUNITA' FUNZIONALE

REATO - GIURISDIZIONE - REATO COMMESSO DA MILITARE USA IN DANNO DI ITALIANI IN IRAQ - IMMUNITA' FUNZIONALE - CRIMINE DI GUERRA - NON CONFIGURABILITA'

Con la sentenza in esame, la Corte ha confermato la declaratoria di non doversi procedere per difetto della giurisdizione penale italiana in ordine ai delitti di omicidio e tentato omicidio commessi il 4 marzo 2005 da un militare del contingente militare USA dislocato con la Forza Multinazionale in territorio iracheno, in servizio come artigliere ad un posto di blocco nelle vicinanze dell’aeroporto di Baghdad, in danno di due funzionari del SISMI lì in missione per la liberazione di una giornalista rapita da un gruppo di terroristi islamici e appena liberata, e della medesima giornalista, esplodendo numerosi colpi d’arma da fuoco con un mitragliatore automatico contro l’autovettura sulla quale essi viaggiavano. La Corte, dopo aver puntualmente ricostruito il contesto storico-ordinamentale vigente in Iraq al momento dei fatti, ha sottoposto a critica le argomentazioni giuridiche poste a fondamento della decisione del giudice di prime cure. In particolare, la Corte ha ritenuto non decisivi né il ricorso al principio internazionale consuetudinario della c.d. “legge della bandiera”, del quale ha constatato la progressiva limitazione con l’evolversi dei rapporti internazionali dopo il secondo conflitto mondiale verso un più sofisticato sistema di riparto e regolamentazione delle priorità fra le giurisdizioni concorrenti (v. ad es. Trattato Nato); né il regime di immunità dalla giurisdizione derivante dalla risoluzione n. 1546 dell’8/6/2004 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, diretta piuttosto a disciplinare i rapporti (per così dire “verticali”) tra Stato di invio e Stato di destinazione, ma non lo status dei contingenti multinazionali nei loro rapporti reciproci. Secondo la Corte, deve venire piuttosto in applicazione il principio di diritto internazionale consuetudinario della “immunità funzionale” o ratione materiae dell’individuo-organo dello Stato estero dalla giurisdizione penale di un altro Stato, per gli atti eseguiti jure imperii nell’esercizio dei compiti e delle funzioni a lui attribuiti. Tale principio – ha precisato la Corte - risulterebbe derogabile soltanto in presenza di una “grave violazione” del diritto internazionale umanitario, nella specie non riscontrata, non essendo configurabile nei fatti contestati un “crimine contro l’umanità” o un “crimine di guerra” per l’assenza delle caratteristiche proprie di questi ultimi.

SENTENZA N. 14350 DEL 29/05/2008, ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RINUNCIA
Verificatasi l'occupazione appropriativa, gli atti dell'amministrazione rivolti ad offrire, liquidare o depositare una somma a titolo non di risarcimento del danni, ma di indennità espropriativa o di corrispettivo forfetario dell'effettuato acquisto, non possono di per sé integrare rinuncia "per facta concludentia" ad opporre la prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno (art. 2937, ultimo comma, cod. civ.), atteso che tale comportamento, riferendosi ad un'obbligazione distinta, alternativa e soggetta a disciplina differenziata rispetto al suddetto debito risarcitorio, non si pone in relazione d'incompatibilità assoluta con la volontà di conservare l'indicata eccezione.

lunedì 21 luglio 2008

cassazione Sentenza n. 28606 del 24 aprile 2008

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE << DOMESTICA >> DESTINATA AD USO PERSONALE - IRRILEVANZA PENALE - ESCLUSIONE - INOFFENSIVITA' DELLA CONDOTTA - NOZIONE

Con due sentenze rese in pari data, le Sezioni Unite hanno chiarito che "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale", osservando in particolare che: (a) non è individuabile un "nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale", ed è conseguentemente impossibile "determinare ex ante la potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla coltivazione" (cfr. Corte cost. n. 360 del 1995): la fattispecie in esame ha, infatti, natura di reato di pericolo presunto, che fonda sulle "esigenze di tutela della salute collettiva", bene giuridico primario che "legittima sicuramente il legislatore ad anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pericolo concreto"; (b) il fatto che, anche dopo l'intervento normativo del 2006, gli artt. 73 co. 1-bis e 75 co. 1 d. P.R. n. 309 del 1990 non richiamino la condotta di << coltivazione >>, lascia ritenere, nel rispetto delle garanzie di riserva di legge e di tassatività, che il legislatore ha inteso "attribuire a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale"; (c) è arbitraria la distinzione tra << coltivazione in senso tecnico-agrario >> ovvero << imprenditoriale >> e << coltivazione domestica >>, non legittimata da alcun riferimento normativo, e superata dal rilievo che qualsiasi tipo di << coltivazione >> è caratterizzato dal dato essenziale e distintivo rispetto alla << detenzione >> di "contribuire ad accrescere … la quantità di sostanza stupefacente esistente". A parere del Supremo Collegio, spetta inoltre al giudice "verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva"; peraltro, la condotta de qua è << inoffensiva >> soltanto "se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile".

Cassazione Sentenza n. 14879 del 9 aprile giugno 2008

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – ATTIVITA’ DI ODONTOIATRA
Ai fini della ricostruzione del reddito e dell’accertamento di tipo analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio può verificare il consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra, dal momento che esiste una correlazione tra il materiale di consumo utilizzato e gli interventi sui pazienti.

Cassazione Sentenza n. 14486 del 30 maggio 2008

CONTRATTI - LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - INDICAZIONE ERRONEA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA
Ad avviso della S.C., la circostanza che il locatore abbia chiesto la convalida ed abbia indicato nell’intimazione una data di cessazione del contratto erronea, non osta né all’accoglimento della domanda di rilascio sotto il profilo della fondatezza del rinnovo, quando la convalida sia stata domandata per uno dei motivi legittimanti l’esercizio della facoltà di diniego, e questo sia stato specificamente indicato, né all’accoglimento per la scadenza effettiva, legale o convenzionale, in quanto l’indicato errore non vale ad escludere l’inequivoca volontà del legislatore di riottenere la disponibilità dell’immobile.

Cassazione Sentenza n. 17978 del 1° luglio 2008

PREVIDENZA- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE – NATURA GIURIDICA - CONSEGUENZE
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, l’estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, al pari dell’opposizione proposta oltre il termine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e preclude quindi il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio.