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venerdì 23 marzo 2012

Ristrutturazioni Edilizie - Parte 2 -

L'incenti­vo (detrazione Irpef e Ires del 55%)riguarda le persone fi­siche, le imprese e le società, per gli interventi effettuati su qualunque tipo di immobile (non solo per le abitazioni e lo­ro pertinenze, come per le age­volazioni generiche del 36%).

Per il 2012, le regole da segui­re restano tutte invariate ri­spetto alla disciplina valida per l'anno scorso, compresi gli im­porti massimi di detrazione, gli adempimenti necessari (bonifi­co per le persone fisiche e i pro­fessionisti, invio consuntivo della comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei la­vori) e le modalità di ripartizio­ne del bonus (io anni per tutti).

L'unica variazione sostanzia­le è che, con la proroga al 2012 della detrazione Irpef e Ires del 55%, l'incentivo è stato este­so anche alle spese sostenute, solo nel 2012, «per interventi disostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sa­nitaria». Per individuare i limi­ti di spesa agevolata per que­sto nuovo incentivo, si deve fa­re riferimento a quelli previsti per la sostituzione degli im­pianti di climatizzazione in­vernale (articolo i, comma 347, 296/2006). Quanto speso per lo scalda acqua a pompa di calo­re deve essere sommato alle spese per gli altri interventi agevolati nella stessa catego­ria, cioè le spese per la sostitu­zione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione in­vernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e con­testuale messa a punto del si­stema di distribuzione. È com­presa in questa categoria an­che la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta effi­cienza e con impianti geotermi­ci a bassa entalpia. Il totale di tutte queste spese non deve su­perare il limite di 54.545,45 eu­ro, quindi, la massima detrazio­ne Irpef e Ires del 55% è di 3omi-la euro, ripartibile in io anni nel modello 730 o in Unico.

Gli altri limiti di detrazione sono:

100.000,00 euro per la riqualifi­cazione energetica di edifici esistenti;

60.000,00 euro per l'involucro di edifici (finestre comprensi­ve di infissi, pareti e coperture su edifici esistenti);

60.000,00 euro per l'installazio­ne di pannelli solari.

In tutti questi casi, dovranno essere rispettati i requisiti sta­biliti dalle norme di attuazione del 55%: Dm Sviluppo 11 marzo 2008 e Dm Economia e finanze 19 febbraio 2007.

II nuovo articolo io-bis, comma i, lettera h), Tuir, pre­vede che dal 2013 i soggetti Ir­pef potranno detrarre il 36% delle spese sostenute per «opere finalizzate al consegui­mento di risparmi energeti­ci», con particolare riferimen­to agli impianti basati sull'utilizzo di fonti rinnovabili.

Questa nuova disciplina si applicherà solo per le spese ef­fettuate a decorrere dal 1° gen­naio 2013. Se non verrà proroga­ta al 2013 la detrazione del 55% sugli interventi per il rispar­mio energetico, quindi, l'unica possibilità per beneficiare di sconti fiscali relativi a queste spese sarà quella contenuta, so­lo per i soggetti Irpef e non per quelli Ires, nell'articolo 16-bis, comma i, lettera h, Tuir.

Relativamente agli interven­ti agevolati dal 2013, si parla ge­nericamente di «opere finaliz­zate al conseguimento di ri­sparmi energetici con partico­lare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di ener­gia», per le quali è necessario acquisire «idonea documenta­zione attestante il consegui­mento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».

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martedì 20 marzo 2012

Ristrutturazioni edilizie - parte 1

Il decreto salva-Italia varato dal Governo Mon­ti, ha confermato per tutto il 2012 che chi ristruttura casa potrà beneficiare dello “sconto” del 55%.

Dal 1° gennaio 2013, invece, le opere per l'efficienza energeti­ca dovrebbero avere il 36%, la storica detrazione sui lavori di recupero, che lo stesso salva-Italia ha trasformato in un bene­ficio stabile, senza bisogno di continue proroghe.

Vediamo da vicino le modifiche che si prospettano nel 2013:

Se la proroga del 55% e la stabi­lizzazione del 36% sono buone notizie per i proprietari di casa, il discorso è un po' diverso sul fronte delle procedure per acce­dere a questi bonus. L'obbligo di inviare la comuni­cazione preventiva di inizio la­vori al Centro operativo di Pescara delle Entrate è stato can­cellato per i cantieri avviati dal 14 maggio 2011 in poi (mentre ne­gli interventi precedenti resta un adempimento indispensabile per avere la detrazione); «proprio in seguito all'elimi­nazione dell'invio a Pescara, è stato previsto l'inserimento nella dichiarazione dei reddi­ti dei dati catastali degli im­mobili ristrutturati; sempre dal 14maggio dell'an­no scorso è stato eliminato l'obbligo di indicare separata­mente nelle fatture il costo del­la manodopera impiegata nei lavori (ma l'indicazione è anco­ra necessaria per le fatture con data anteriore);

per i rogiti stipulati dal 17 settembre 2011 in poi è stata intro­dotta la possibilità di negozia­re il trasferimento delle detra­zioni - sia del 36% che del 55% -tra venditore e compratore, e poi dal gennaio 2012 si è preci­sato che, nel silenzio dell'atto, il bonus passa all'acquirente; « per le sole spese sostenute dal 1 gennaio di quest'anno, viene meno la possibilità di ac­corciare la detrazione (a cin­que o tre rate) per i contribuen­ti oltre i 75 e gli 80 anni d'età;

da gennaio 2012 scatta anche l'estensione del 36% ai lavori di riparazione degli immobili danneggiati da calamità natu­rali, anche anteriori al 2012, purché sia stato dichiarato lo stato d'emergenza;

da quest'anno c'è anche una piccola novità per il 55%, che si allarga agli scalda acqua con pompa di calore (limite di spesa di 3omila euro nello stesso "capitolo" delle caldaie).

Tante modifiche di cui tene­re conto, che però non esauri­scono le novità procedurali. Di fatto, a partire dal Dl 40/2010, il catalogo dei per­messi si è complicato fino ad ar­rivare a sei diversi livelli di «ti­toli abilitativi» a seconda della tipologia di opere: si va dalla semplice comunicazione di ini­zio lavori, fatta direttamente dal proprietario dell'immobile (senza neanche l'aiuto del tec­nico) valida, ad esempio, per i pannelli solari fino al più com­plicato permesso di costruire (necessario per gli interventi più pesanti quali la demolizio­ne e ricostruzione).

II salva-Italia ha disinnescato la mina del taglio automatico dei bonus (5% nel 2012 e 20% nel 2013), ma sul futuro delle de­trazioni fiscali per l'edilizia pesano almeno altre due incogni­te. La prima è il possibile rinca­ro di due punti dell'Iva, che dal 1° settembre di quest'anno po­trebbe aumentare dal 21 al 23% (l'aliquota ordinaria) e dal 10 al 12% (l'aliquota ridotta che si ap­plica - tra l'altro - a molti degli interventi coperti dal 36% e dal 55 per cento).



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lunedì 13 febbraio 2012

Ristrutturazioni e 36%

E' dal 1° gennaio 2012, che le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione della casa diventano permanenti.

Il 36% era stato introdotto dal 1° gennaio 1998 (articolo 1, legge 449/97) e via via prorogato. Il nuovo articolo 16-bis del Testo unico delle imposte dirette, Dpr 917/86 (introdotto dall'articolo 4 Dl 201/2011), rende strutturali i benefici inserendoli tra gli oneri detraibili dall'Irpef.
La detrazione si applica nella misura del 36% delle spese sostenute fino a un massimo di 48mila euro per ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze (box, cantina, soffitta), da dividere in 10 quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui vengono eseguiti i lavori. È stata abrogata, dal 1° gennaio 2012, la possibilità di ripartire l'importo detraibile in 5 o 3 quote annuali per i soggetti, rispettivamente, di età pari a 75 o 80 anni. Possibilità che resta in vigore per tutte le spese sostenute sino al 31 dicembre 2011.

Sostanzialmente confermata la platea dei beneficiari.

Dopo la soppressione, per i lavori iniziati dallo scorso 14 maggio 2011, dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara, gli adempimenti sono ridotti al minimo:
- c'è l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile (e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione del contratto di locazione);
- c'è l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici verificatori, i documenti stabiliti con il provvedimento 2 novembre 2011, protocollo 149646 (si veda la scheda a sinistra).
Eliminato, sempre dal 14 maggio 2011, l'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura che provocava tanti problemi applicativi essendo di difficile individuazione. Resta, invece, la condizione che le spese siano pagate con bonifico bancario o postale, anche online, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione e la partita Iva o il codice fiscale dell'impresa destinataria del bonifico. Sui bonifici rimane anche l'obbligo di banche e poste italiane di effettuazione della ritenuta del 4% (10% sino al 5 luglio 2011), all'atto dell'accredito delle somme sui conti correnti delle imprese esecutrici dei lavori.

È stata mantenuta l'applicabilità del 36% agli acquisti di immobili residenziali ristrutturati e ceduti da imprese edili. L'articolo 16-bis del Tuir prevede che la detrazione si applichi anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48mila euro.
Mentre è espressamente precisato che il rogito deve essere stipulato entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori, non si fa più cenno alla data di inizio dei lavori (prima era il 1° gennaio 2008). Pertanto, poiché le modifiche valgono dal 1° gennaio 2012, se i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati prima, si rende applicabile la vecchia disciplina secondo cui il rogito deve essere stipulato, per beneficiare della detrazione entro il 30 giugno 2012 (termine anticipato rispetto al precedente fissato per il 30 giugno 2013). Tuttavia i lavori di ristrutturazione non possono essere iniziati prima del 1° gennaio 2008 pena l'inapplicabilità dei benefici fiscali. Viceversa, per gli interventi ultimati dal 1° gennaio 2012 la detrazione si applica anche se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2008.

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lunedì 12 dicembre 2011

Il 36 per cento.

Il 36 per cento

La detrazione per i lavori di recupero edilizio diventa strutturale, allarga la casistica e in prospettiva – ma solo dal 2013 – si lega all'Isee
Le nuove regole, inserite direttamente nel Tuir (Dpr 917/86) non hanno più scadenza. Potranno beneficiare del bonus tutti i contribuenti «che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi». Sempre con il limite di 48mila euro per unità immobiliare. Sempre da dividere in dieci anni.

Quanto agli interventi agevolati, l'elenco ora comprende:
i lavori (anche di manutenzione ordinaria) sulle parti comuni condominiali, ma solo su muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni, vestiboli, anditi, portici, cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (escluse quindi portinerie, impianti e ascensori – oggi agevolate – a meno che non si tratti di risparmio energetico);

ristrutturazione, restauro-risanamento conservativo e manutenzione straordinaria nelle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali , e loro pertinenze;
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
rimozione di barriere architettoniche, ascensori e comunque per favorire la mobilità interna di disabili;
cablatura, risparmio energetico, antifurto e sicurezza, contenimento dell'inquinamento acustico, misure antisismiche.

Due sono le novità forti: la detraibilità delle spese per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile – anche non residenziale – danneggiato a seguito «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza) e delle spese per opere volte a evitare gli infortuni domestici.
È confermata anche la detrazione pari al 25% del prezzo pagato per comprare case in edifici oggetto di restauro-risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia purché vendute entro sei mesi dalla fine lavori.
Per gli eredi l'agevolazione è conservata per le rate non beneficiate dal defunto, ma solo se continueranno a detenere materialmente e direttamente il bene. Mentre per gli acquirenti il trasferimento delle quote di detrazione residue è automatica «salvo diverso accordo delle parti». Le vecchie regole continuano comunque a valere per tutto il 2011, quelle nuove scatteranno dal 2012.

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