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martedì 10 aprile 2012

mutuo ed irpef

Detrazione degli interessi passivi, disposta dalla lettera b) dell'artìcolo 15 del Tuir:

Aspetto soggettivo:
Be­neficiari dell'agevolazione possono essere coloro che, contemporaneamente, siano titolari del contratto di mu­tuo e della proprietà dell'im­mobile, È stato escluso che l'usufruttuario possa conse­guire la detrazione, in quanto non acquista la proprietà del bene immobile.
Il benefìcio fiscale, quindi, compete soltanto al nudo proprie­tario che potrà assumere co­me base di calcolo gli interes­si rapportati all'intero valore dell'immobile, ancorché una parte di questo valore sia riferita al diritto reale dell'usu­fruttuario (circolare 2O/E del 13 maggio 2011, paragrafo 1.5).
Per quanto riguarda il sog­getto che eroga il finanzia­mento, non è richiesto che sia necessariamente un ente isti­tuzionale, o che sia residente in Italia.

Dal punto di vista oggettivo:
La detrazione è calcolata applicando l'aliquota del 19% su un importo annuo (co­stituito da interessi passivi e oneri accessori e quote di ri­valutazione) non superiore a 4.000 euro (fino al 2007 era di 3.615,20 euro), che, in caso di più beneficiari, va propor­zionalmente suddiviso in ba­se all'intestazione del mu­tuo, tenendo, altresì, conto di tutti i mutui (co) intestati. Qualora mutuo e proprietà dell'abitazione principale si­ano cointestati fra coniugi, la detrazione può essere fruita per intero da quello che ha fi­scalmente a carico l'altro (la possibilità è limitata ai mu­tui stipulati a decorrere dal 1993).

Il benefìcio va esposto in dichiarazione secondo il criterio di cassa: le rate, cioè, si detraggono solo nell'anno d "impos ta in cui vengono pa­gate, a prescindere dalle di­verse scadenze che risultano dal piano di ammortamento convenuto con il mutuante (analogo criterio vale per gli oneri accessori).

È stato giustamente chiari­to (circolare 15/E del 20 apri­le 2005) che, qualora il capita­le mutuato sia superiore al costo di acquisto dell'immo­bile (aumentato di tutti gli oneri correlati, quali la par­cella notarile del rogito, le im­poste di registro eccetera), la quantificazione degli inte­ressi su cui applicare la detra­zione compete nel limite di quest'ultimo valore, secon­do la percentuale che scaturi­sce dalla seguente formula; costo di acquisto per interes­si pagati diviso capitale mu­tuato
La circolare 17/E del 8 maggio 2006. ha chiarito che se la proprietà del bene immobile è intestata a più soggetti ma uno soltanto contrae il mutuo, la detrazione spetta comun­que per intero a quest'ultimo (nel limite del valore dell'im­mobile stesso), a nulla rile­vando che il finanziamento sia superiore alla sua quota di proprietà.

La tempistica

A pena della perdita del di­ritto alla detrazione, il mu­tuo va stipulato non oltre 12 mesi precedenti o successi­vi all'acquisto dell'unità im­mobiliare. È, comunque, possibile stipularne (o rine­goziarne) in seguito uno nuovo (pure con una banca diversa), in sostituzione del primo, anche per un impor­to superiore (contrariamen­te a quanto prevede la nor­ma, che pertanto andrebbe meglio circostanziata), ma il diritto alla detrazione re­sta circoscritto al capitale re­siduo del mutuo estinto ( cir­colare 34/E/2Oo8).

Un ulteriore vincolo temporale prevede che l'immo­bile venga adibito ad abita­zione principale, del pro­prietario o di un suo familia­re non fiscalmente a carico (coniuge, anche separato finché non intervenga la sentenza di divorzio, paren­ti e affini rispettivamente fi­no al terzo e al secondo gra­do), entro 12 mesi dall'acqui­sto. La norma accorda un'esimente a questa sca­denza qualora l'unità abita­tiva acquistata risulti loca­ta oppure sia oggetto di ri­strutturazione. Nel primo caso, la detrazione è conse­guibile immediatamente, ma occorre, entro tre mesi dall'acquisto, notificare al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e adibire l'immobile ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.

Prima casa
Il concetto di abitazione prin­cipale (da non confondere con quello di "prima casa", utilizzato per l'applicazione dell'aliquota agevolata Iva/ registro, all'atto dell'acqui­sto dell'immobile, essendo i rispettivi presupposti so­stanzialmente divergenti) si identifica, per espressa pre­visione normativa, con la di­mora abituale; ciò significa che essa non deve necessa­riamente coincidere con la residenza anagrafica del contribuente (per afferma­zioni di principio in tal sen­so si vedano la circolare 304/1997 e la risoluzione 35/E/2Oo8), il quale può in ogni caso autocertificare, in sede di un eventuale control­lo, la veridicità della partico­lare condizione che in con­creto lo riguarda.

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lunedì 28 settembre 2009

Proroga fino al 2012 per la detrazione Irpef del 36%

Confermata l’aliquota del 10%. Proroga fino al 2012 per la detrazione Irpef del 36% sugli interventi di manutenzione

Il regime agevolato dell’Iva sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli diventa permanente. Lo ha stabilito la Finanziaria 2010appena approvata dal Consiglio dei ministri.

Con la probabile approvazione del Parlamento, dunque, non si dovrà rinunciare all’aliquota agevolata del 10% La Finanziaria estende fino al 2012 anche le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie, ovvero la detrazionedall'Irpef del 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali.La detrazione, riferita all'unità immobiliare, si calcola su un limite massimo di spesa di 48mila euro da dividere in dieci anni. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono suddividere la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali.Prorogata pure la detrazione Irpef del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione, effettuati su interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano all'alienazione o all'assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. All’acquirente o all’assegnatario spetta la detrazione del 36%, calcolata sull’ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

AmministrazioniAC

Per tutti coloro che credono nel valore della casa

domenica 16 novembre 2008

Tributario: TRIBUTI - IRPEF - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO

In tema di IRPEF, la Suprema Corte ha affermato che l'indennità di fine rapporto (nella specie, l'indennità supplementare per licenziamento prevista dall'art. 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali) corrisposta ad un soggetto non residente è assoggettabile a tassazione, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo nel caso in cui trovi la propria fonte in un rapporto di lavoro dipendente il cui reddito sia assoggettabile ad imposizione in quanto prodotto nel territorio dello Stato, e non anche quando derivi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in quanto i redditi derivanti da tale tipo di rapporto sono esclusi in ogni caso dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 cit..