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lunedì 30 aprile 2012

IMU: pertinenze

Secondo il testo del decreto salva-Italia, infatti, «per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate» (articolo 13, comma 2). Il proprietario, quindi, dovrà verificare  tramite la visura catastale se e quante pertinenze ci sono per ognuna delle categorie indicate, così da poter calcolare e pagare correttamente l'imposta.
 Ad esempio se l'abitazione è dotata di due box auto sul primo si pagherà in ragione dell'aliquota del 4x1000 mentre sul secondo del 7,6 x mille.

 Entro il 18 giugno si potrà versare – a scelta del contribuente – il 50% o il 33% dell'Imu calcolata applicando l'aliquota ridotta (chi sceglie il 33% avrà un'altra rata, identica, entro il 17 settembre, oltre al conguaglio da versare entro il 18 dicembre). Per l'Imu calcolata ad aliquota ordinaria, invece, la rata di giugno sarà sempre il 50 per cento. Inoltre, mentre l'acconto dell'Imu sull'abitazione principale ha un unico codice tributo da indicare nel modello F24 (3912), quella sugli altri fabbricati – come le pertinenze extra – deve essere diviso a metà tra il codice 3918 e il codice 3919.

 Secondo la legge, infatti, tutte queste regole si applicano alle pertinenze «anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo». Di conseguenza, stando alla lettera della legge, nel caso di un'abitazione principale con cantina e soffitta incorporate – quindi con una rendita catastale unica – l'agevolazione dovrebbe applicarsi solo a una delle due pertinenze, dal momento che entrambe sono censibili nella stessa categoria C/2. Il che rappresenta un bel problema: teoricamente, si potrebbe pensare di scorporare la rendita catastale, sottraendo la parte che può essere ricondotta alla seconda pertinenza. Ma a livello pratico l'operazione è difficile da immaginare: servirebbe l'aiuto di un geometra per fare i conti e, di fatto, i proprietari che non si fanno assistere da un commercialista potrebbero non accorgersi neppure che la rendita include due o più pertinenze censibili in C/2 (oltretutto,il dato non emerge dalla visura, ma solo dalla planimetria o dagli atti d'acquisto). Tra l'altro, sotto il profilo della normativa catastale, la cantina non costituisce autonoma unità, se di modeste dimensioni, in quanto non possiede i requisiti di unità immobiliare, e quindi è perfettamente legittimo che sia accatastata insieme con la casa. Ecco perché sul punto servono istruzioni precise.

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