Secondo il testo del decreto salva-Italia, infatti, «per pertinenze
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate» (articolo 13, comma 2). Il proprietario, quindi, dovrà
verificare tramite la visura catastale se e quante pertinenze ci sono
per ognuna delle categorie indicate, così da poter calcolare e pagare
correttamente l'imposta.
Ad esempio se l'abitazione è dotata di due box auto sul primo si pagherà in ragione dell'aliquota del 4x1000 mentre sul secondo del 7,6 x mille.
Entro il 18 giugno si potrà versare – a scelta del contribuente – il 50%
o il 33% dell'Imu calcolata applicando l'aliquota ridotta (chi sceglie
il 33% avrà un'altra rata, identica, entro il 17 settembre, oltre al
conguaglio da versare entro il 18 dicembre). Per l'Imu calcolata ad
aliquota ordinaria, invece, la rata di giugno sarà sempre il 50 per
cento. Inoltre, mentre l'acconto dell'Imu sull'abitazione principale ha
un unico codice tributo da indicare nel modello F24 (3912), quella sugli
altri fabbricati – come le pertinenze extra – deve essere diviso a metà
tra il codice 3918 e il codice 3919.
Secondo la legge, infatti, tutte queste regole si applicano alle
pertinenze «anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo». Di conseguenza, stando alla lettera della legge, nel caso di
un'abitazione principale con cantina e soffitta incorporate – quindi
con una rendita catastale unica – l'agevolazione dovrebbe applicarsi
solo a una delle due pertinenze, dal momento che entrambe sono censibili
nella stessa categoria C/2. Il che rappresenta un bel problema:
teoricamente, si potrebbe pensare di scorporare la rendita catastale,
sottraendo la parte che può essere ricondotta alla seconda pertinenza.
Ma a livello pratico l'operazione è difficile da immaginare: servirebbe
l'aiuto di un geometra per fare i conti e, di fatto, i proprietari che
non si fanno assistere da un commercialista potrebbero non accorgersi
neppure che la rendita include due o più pertinenze censibili in C/2
(oltretutto,il dato non emerge dalla visura, ma solo dalla planimetria o
dagli atti d'acquisto). Tra l'altro, sotto il profilo della normativa
catastale, la cantina non costituisce autonoma unità, se di modeste
dimensioni, in quanto non possiede i requisiti di unità immobiliare, e
quindi è perfettamente legittimo che sia accatastata insieme con la
casa. Ecco perché sul punto servono istruzioni precise.
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