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giovedì 24 dicembre 2009
AUGURI DI BUONE FESTE
Anche questo difficile anno sta per giungere al termine, vogliamo quindi ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito ed hanno creduto nei nostri progetti.
Affronteremo il 2010 con un nuovo e sempre più intenso impegno, inaugurando servizi sempre più completi.
Con la speranza di averVi ancora come lettori o come nostri assistiti, Vi auguriamo
Un felice Natale e un prospero 2010
Lo staff di Legal, i consulenti, lo staff di Amministrazioni AC
Le pubblicazioni dei post inizieranno il giorno Lunedì 4 gennaio 2010
lunedì 14 dicembre 2009
Disabili e Fisco
Carichi di famiglia
La Finanziaria 2007, nel sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d'imposta, ha previsto, a partire dal 2007. per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. ^articolo 12. comma i, lettera a
Imposte sui redditi di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), stabilisce che dall'imposta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i fìgli naturali riconosciuti, i fidi adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciacun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'aricelo 3 della legge 5 febbraio 992, n. 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni portaore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo dell'avente diritto al beneficio arriva a 95.000 euro.
Successione e donazione
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i lega-tari che beneficiano di un patrimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrjce di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1^2, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera l'importo di 1.500,000 euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di imposta sulle donazioni.
L'acquisto di veicoli
Ecco i benefici sull'acquisto dell'autovettura: detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; Iva al 4% sull'acquisto; esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ne beneficiano: i) non vedenti e sordomuti; 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento; 3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili di cui ai punti 2 e 3 la situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92) deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap presso la Asl. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano, contemporaneamente, «affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione», per cui nei loro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo acquistato. È opportuno ricordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
Le spese sanitàrie
Per i soggetti in questione l'articolo io del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disabili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di «assistenza specifica», tra le altre, le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa e quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l'intera retta pagata ma solo laparte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza. Le spe.se sanitarie specialisti-che (analisi, prestazioni chi-rurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
I mezzi di ausilio
Trale agevolazioni di carattere più specifico, ricordiamo: la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici, cioè apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici. anche appositamente fab-" bricati per le persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese mantenimento (calcolando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guidaperinon vedenti. Si ricorda che spetta inoltre la detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta perun solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente. Risulta a carico.
contatta i nostri professionisti
Legal.affinati.com
La Finanziaria 2007, nel sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d'imposta, ha previsto, a partire dal 2007. per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. ^articolo 12. comma i, lettera a
Imposte sui redditi di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), stabilisce che dall'imposta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i fìgli naturali riconosciuti, i fidi adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciacun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'aricelo 3 della legge 5 febbraio 992, n. 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni portaore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo dell'avente diritto al beneficio arriva a 95.000 euro.
Successione e donazione
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i lega-tari che beneficiano di un patrimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrjce di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1^2, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera l'importo di 1.500,000 euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di imposta sulle donazioni.
L'acquisto di veicoli
Ecco i benefici sull'acquisto dell'autovettura: detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; Iva al 4% sull'acquisto; esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ne beneficiano: i) non vedenti e sordomuti; 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento; 3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; 4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili di cui ai punti 2 e 3 la situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92) deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap presso la Asl. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano, contemporaneamente, «affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione», per cui nei loro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo acquistato. È opportuno ricordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
Le spese sanitàrie
Per i soggetti in questione l'articolo io del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disabili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di «assistenza specifica», tra le altre, le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa e quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l'intera retta pagata ma solo laparte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza. Le spe.se sanitarie specialisti-che (analisi, prestazioni chi-rurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
I mezzi di ausilio
Trale agevolazioni di carattere più specifico, ricordiamo: la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici, cioè apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici. anche appositamente fab-" bricati per le persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese mantenimento (calcolando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guidaperinon vedenti. Si ricorda che spetta inoltre la detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta perun solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente. Risulta a carico.
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mercoledì 9 dicembre 2009
Fotovoltaico ... ultimo capitolo
La produzione di energia da fonti fotovoltaiche può essere effettuata anche da persone fisiche?
Sì, la fattispecie è affrontata dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 (paragrafo 9.1 e 9.2). L'utilizzo dell'energia prodotta da un privato per autoconsumo non rileva né ai fini Iva, né ai fini delle imposte dirette, qualora l'impianto sia di potenza nominale inferiore o pari a 20 kW e sia utilizzato al solo scopo di soddisfare i consumi energetici dell'abitazione.
La tariffa incentivante corrisposta non ha rilevanza fiscale avendo natura di contributo a fondo perduto. Qualora il privato venda l'energia prodotta in eccesso, può scegliere fra due opzioni, che hanno anche diverse conseguenze fiscali: lo scambio sul posto o la cessione dell'energia esuberante alla rete. Se l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW supera Ì propri consumi e si sceglie lo scambio sul posto, l'energia esuberante non costituisce reddito imponibile, perché, immessa nella rete, genera a favore del privato un credito in termini di energia verso l'ente gestore (Gse), prelevabìle nei tre anni successivi.
Se si opta per la vendita dell'energia e l'impianto è installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, i proventi per la vendita dell'energia in eccesso sono considerati redditi diversi. La circolare n. 4Ó/E/2OO7 precisa che tali redditi derivano da attività commerciali non esercitate abitualmente (ai sensi dell'artìcolo 67, comma i, lettera i), del Tuir). Stesse considerazioni valgono anche nel caso dell'impianto realizzato da un condominio. In tale ipotesi, i proventi costituiscono reddito da imputare direttamente in capo ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà.
Si ringrazia per la collaborazione AmministrazioniAC
Consulenza tecnica ed esecutiva
General Group Italia S.r.l.
Sì, la fattispecie è affrontata dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 (paragrafo 9.1 e 9.2). L'utilizzo dell'energia prodotta da un privato per autoconsumo non rileva né ai fini Iva, né ai fini delle imposte dirette, qualora l'impianto sia di potenza nominale inferiore o pari a 20 kW e sia utilizzato al solo scopo di soddisfare i consumi energetici dell'abitazione.
La tariffa incentivante corrisposta non ha rilevanza fiscale avendo natura di contributo a fondo perduto. Qualora il privato venda l'energia prodotta in eccesso, può scegliere fra due opzioni, che hanno anche diverse conseguenze fiscali: lo scambio sul posto o la cessione dell'energia esuberante alla rete. Se l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW supera Ì propri consumi e si sceglie lo scambio sul posto, l'energia esuberante non costituisce reddito imponibile, perché, immessa nella rete, genera a favore del privato un credito in termini di energia verso l'ente gestore (Gse), prelevabìle nei tre anni successivi.
Se si opta per la vendita dell'energia e l'impianto è installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, i proventi per la vendita dell'energia in eccesso sono considerati redditi diversi. La circolare n. 4Ó/E/2OO7 precisa che tali redditi derivano da attività commerciali non esercitate abitualmente (ai sensi dell'artìcolo 67, comma i, lettera i), del Tuir). Stesse considerazioni valgono anche nel caso dell'impianto realizzato da un condominio. In tale ipotesi, i proventi costituiscono reddito da imputare direttamente in capo ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà.
Si ringrazia per la collaborazione AmministrazioniAC
Consulenza tecnica ed esecutiva
General Group Italia S.r.l.
venerdì 4 dicembre 2009
Fotovoltaico e condominio
E' possibile?
Il condominio ha la possibilità di installare un impianto fotovoltaico. Si possono seguire due differenti percorsi: o un singolo inquilino decide di costruire un proprio allestimento nelle parti comuni, o vi provvede unanimemente la totalità dei condomini. In entrambi i casi è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea. E’ importante sottolineare che, oltre al risparmio sulla bolletta elettrica, il nuovo sistema offre una considerevole opportunità di guadagno. Infatti un impianto di circa 50KW produce un guadagno medio di 3000/3500 euro al mese: questo budget una volta trascorso il tempo di restituzione del prestito potrà essere utilizzato per ridurre ulteriori costi di gestione del condominio oppure suddiviso tra i condomini.
Dove collocare l'impianto?
L'impianto potrà essere collocato sul tetto/copertura dell'edificio, oppure una soluzione conveniente potrebbe essere l'installazione di pannelli a tettoia, ad esempio sfruttando i posti macchina scoperti, con l'indubbio vantaggio di portare un secondo concreto miglioramento alle strutture del condominio.
Di che taglia?
Un impianto fotovoltaico da 10/20 kWp è in grado di generare l'energia elettrica sufficiente a coprire i consumi condivisi di un condominio di 20/60 famiglie o comunque grandi condomini.
Ovviamente verranno valutati i budget di spesa disponibili, la superficie disponibile per l'installazione e le richieste di energia del condominio
I vantaggi:
Il conto energia:
Nel settore fotovoltaico, i contributi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sono erogati col “Conto Energia”. Il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che eroga del denaro in base all’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico.
Quindi col conto energia si ricevono contributi in denaro per ogni Kw prodotto.
I finanziamenti:
La finanziaria 2007 prevede contributi economici e fiscali per case e condomini che si dotano di impianto fotovoltaico, mentre per la nuova costruzione l`installazione dell`impianto fotovoltaico è obbligatoria.
Come fare?
Per gli impianti fotovoltaici è necessaria l`autorizzazione dell`assemblea condominiale e dell`ufficio tecnico comunale, in quanto l`installazione di un impianto fotovoltaico è considerato come ogni altro intervento di manutenzione straordinaria.
Come dicevamo, i moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertineza di immobile (tetto, facciata, terrazzo o su un terreno).
Vuoi saperne di più, senza alcun impegno?
visita il sito di AmministrazioniAC
Il servizio viene reso da
GeneralGroupItalia S.r.l
Il condominio ha la possibilità di installare un impianto fotovoltaico. Si possono seguire due differenti percorsi: o un singolo inquilino decide di costruire un proprio allestimento nelle parti comuni, o vi provvede unanimemente la totalità dei condomini. In entrambi i casi è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea. E’ importante sottolineare che, oltre al risparmio sulla bolletta elettrica, il nuovo sistema offre una considerevole opportunità di guadagno. Infatti un impianto di circa 50KW produce un guadagno medio di 3000/3500 euro al mese: questo budget una volta trascorso il tempo di restituzione del prestito potrà essere utilizzato per ridurre ulteriori costi di gestione del condominio oppure suddiviso tra i condomini.
Dove collocare l'impianto?
L'impianto potrà essere collocato sul tetto/copertura dell'edificio, oppure una soluzione conveniente potrebbe essere l'installazione di pannelli a tettoia, ad esempio sfruttando i posti macchina scoperti, con l'indubbio vantaggio di portare un secondo concreto miglioramento alle strutture del condominio.
Di che taglia?
Un impianto fotovoltaico da 10/20 kWp è in grado di generare l'energia elettrica sufficiente a coprire i consumi condivisi di un condominio di 20/60 famiglie o comunque grandi condomini.
Ovviamente verranno valutati i budget di spesa disponibili, la superficie disponibile per l'installazione e le richieste di energia del condominio
I vantaggi:
Il conto energia:
Nel settore fotovoltaico, i contributi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sono erogati col “Conto Energia”. Il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che eroga del denaro in base all’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico.
Quindi col conto energia si ricevono contributi in denaro per ogni Kw prodotto.
I finanziamenti:
La finanziaria 2007 prevede contributi economici e fiscali per case e condomini che si dotano di impianto fotovoltaico, mentre per la nuova costruzione l`installazione dell`impianto fotovoltaico è obbligatoria.
Come fare?
Per gli impianti fotovoltaici è necessaria l`autorizzazione dell`assemblea condominiale e dell`ufficio tecnico comunale, in quanto l`installazione di un impianto fotovoltaico è considerato come ogni altro intervento di manutenzione straordinaria.
Come dicevamo, i moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertineza di immobile (tetto, facciata, terrazzo o su un terreno).
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