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lunedì 26 novembre 2012

Casa: ristrutturazioni, BONUS 50%

Spendi mille euro per ristrutturare la casa e il fisco te ne restituisce 500 nell'arco di dieci anni, sotto forma di sconto dalle imposte dovute. L'ultima versione della detrazione per l'edilizia spinge a un livello di generosità mai visto il vecchio bonus del 36 per cento. Certo, fin dal 2007 c'è il 55% per il risparmio energetico, ma si tratta di un'agevolazione selettiva, riservata a un catalogo di interventi ben definito, dalla sostituzione delle finestre al cambio della caldaia. Il 50% sulle ristrutturazioni, invece, si applica a tutti i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in casa, dallo spostamento di una parete interna al rifacimento del bagno o dell'impianto elettrico. E comprende anche una serie di interventi minori che non richiedono l'apertura di un cantiere, come l'installazione di una porta blindata o di un rilevatore di gas.
Se poi si aggiunge che la detrazione extra-large del 50% si applica a una spesa massima di 96mila euro, non è difficile capire perché il Governo abbia voluto inserire questo provvedimento nel decreto sviluppo dello scorso giugno, proprio per dare una spinta a uno dei settori più colpiti dalla crisi.
Attenzione, però: sia il 50% per le ristrutturazioni che il 55% per il risparmio energetico si applicano solo alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Dal 1° luglio, invece, si tornerà al 36% su una spesa massima di 48mila euro. Le imprese della filiera delle costruzioni hanno già richiesto la stabilizzazione del 55%, ma – nel dubbio – chi aveva una mezza idea di investire per riqualificare la propria abitazione farà a bene a pensarci adesso.
Il momento di decidere
Oggi mancano poco meno di otto mesi alla scadenza dei bonus, ed è chiaro che qualsiasi intervento minimamente strutturato va programmato proprio in queste settimane, iniziando a contattare il progettista e le imprese. Se poi si tratta di un lavoro che coinvolge il condominio – come ad esempio il cambio di caldaia – muoversi adesso diventa indispensabile: bisogna preparare un capitolato, raccogliere i preventivi, confrontarli, discuterli, votarli... e poi naturalmente eseguire e pagare i lavori entro il termine del 30 giugno. Un piccolo tour de force, insomma, soprattutto nelle realtà più grandi, dove non è mai facile raggiungere il quorum richiesto per la deliberazione.
La situazione generale dell'economia e le difficoltà di accesso al credito hanno sicuramente appesantito la crisi dell'edilizia. In questo scenario, le detrazioni fiscali non possono dare denaro a chi non ne ha, ma possono spostare la bilancia della convenienza per chi stava valutando se mettere mano al portafoglio o no. Anche con un'inflazione sopra al 3% annuo, infatti, i bonus restano interessanti: ragionando in termini di potere d'acquisto, i 500 euro su mille restituiti dal fisco diventano 420.
Risparmio e rivalutazione
La vera domanda che deve porsi ogni proprietario, comunque, è un'altra: se oggi spendo mille euro e ne recupero 420, dove vanno a finire gli altri 580? Perché non siano una perdita secca, ma un investimento, è importante che le spese vengano indirizzate bene, per tagliare il costo della bolletta del riscaldamento, ad esempio, o per far crescere il valore della casa. Su quest'ultimo punto, però, tutto dipende dalla lungimiranza dei proprietari e dei progettisti che li assistono: la legge, infatti, concede la detrazione del 50% anche per semplici lavori di manutenzione straordinaria che non migliorano le prestazioni energetiche dell'edificio. E invece è un aspetto da non trascurare in prospettiva. Così come non va trascurato l'incremento di valore e di redditività: una casa "in ordine" si rivaluterà più in fretta (o conterrà la perdita di valore) e potrà essere affittata a un canone un po' più alto.
I beneficiari
Sono i contribuenti che hanno sfruttato il 36 e il 55% nel 2011
Misure a confronto
DETRAZIONE DEL 36-50%
Per le spese sostenute dal 26 giugno scorso fino al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef del 36% per i lavori di recupero edilizio è maggiorata al 50% e la spesa massima su cui applicarla passa da 48mila a 96mila euro. Dal 1° luglio 2013, torna al 36% e al vecchio tetto di spesa massima
DETRAZIONE DEL 55%
La detrazione del 55% Irpef/Ires per il risparmio energetico è prorogata fino al 30 giugno 2013, senza alcun cambiamento rispetto alla regole in vigore quest'anno. Dal 1° luglio 2013, salvo proroghe, la detrazione finirà e al risparmio energetico potrà essere applicato il 36%
Spesa massima: 96mila euro
Detrazione 50%: 48mila euro
- Manutenzione ordinaria in condominio (ad esempio tinteggiatura facciata)
- Manutenzione straordinaria nelle singole unità immobiliari abitative (ad esempio rifacimento del bagno)
- Opere per prevenire il compimento di atti illeciti (ad esempio porta blindata)
- Opere per la sicurezza domestica (ad esempio interruttore con salvavita)
- Opere contro le barriere architettoniche (ad esempio nuovo ascensore)
Spesa massima: 181.818 euro
Detrazione 55%: 100.000 euro
- Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Spesa massima: 109.091 euro
Detrazione 55%: 60.000 euro
- Sostituzione di finestre - e/o coibentazione di pareti e coperture
- Installazione di pannelli solari per l'acqua calda
Spesa massima: 54.545 euro
Detrazione 55%: 30.000 euro
- Sostituzione dell'impianto di riscaldamento con una caldaia nuova
Per i cantieri avviati dal 14 maggio 2011 non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo delle Entrate di Pescara
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori va mandata in via telematica all'Enea la documentazione dei lavori, che cambia a seconda del tipo di intervento
Le fatture emesse dal 14 maggio 2011 non devono più contenere l'indicazione della manodopera. I pagamenti vanno eseguiti sempre con bonifico bancario "tracciabile" da cui risultino:
la causale del pagamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è eseguito il pagamento
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono sostenute le spese, si può iniziare a scontare la detrazione dall'imposta dovuta. Ad esempio, chi effettua bonifici per 10mila euro a novembre di quest'anno, può detrarre 500 euro all'anno per 10 anni a partire dal 730 o Unico 2013

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domenica 18 novembre 2012

Fotovoltaico, mutuo e mancata realizzazione dell'opera



Il mutuo stipulato per finanziare la realizzazione di un impianto fotovoltaico acquistando i pannelli e il contratto dicompravendita sono negozi giuridici collegati Quindi l inadempimento da parte della società incaricata dell impegno di realizzare l impianto su un terreno di proprietà di privati fa cadere
anche l obbligo per i privati di pagare le rate del finanziamento contratto per fare fronte agli impegni derivanti dalla costruzione Lo ha stabilito il tribunale di Cassino che con ordinanza non impugnabile in base all articolo 669 terdecies del Codice di procedura civile del 19 ottobre ha riaffermato il principio simul stabunt simul cadent che regola il collegamento tra negozi giuridici
Il provvedimento scaturisce da un ricorso d urgenza promosso in base all articolo 700 del Codice di procedura civile da alcuni privati nei confronti della banca finanziatrice della costruzione degli impianti fotovoltaici sul terreno di proprietà dei ricorrenti Questi ultimi hanno chiesto al giudice di sospendere il pagamento delle rate del finanziamento a seguito dell inadempimento da parte della
ditta incaricata di realizzare gli impianti nell ambito di un bando pubblico Le rate del finanziamento avrebbero dovuto essere rimborsate dalla ditta installatrice che in
cambio avrebbe beneficiato dell incentivo ventennale riconosciuto all energia fotovoltaica.
 I privati hanno ottenuto la sospensione e la banca ha poi impugnato il provvedimento
Il tribunale ha però respinto il reclamo della banca stabilendo che il contratto di finanziamento e il contratto per la realizzazione degli impianti fossero collegati in quanto entrambi finalizzati a ottenere un risultato economico unitario Si tratta secondo il tribunale di una pluralità di contratti stipulati sì da soggetti diversi ma sorretti da un intento comune delle parti coinvolte. Prova l interdipendenza dei negozi giuridici il fatto che lo scopo ultimo a cui miravano entrambi i contratti era la costruzione degli impianti fotovoltaici Il mutuo in particolare era di scopo dato che prevede
va la specifica destinazione del finanziamento alla realizzazione degli impianti

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lunedì 12 novembre 2012

Condominio: usucapione parti comuni

L'usucapione in un condominio

(Artt. 1102 - 1158 – 1159 – 1163 – 1164 – 1165 – 1166 – 1167 cod. civ.)

La proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (art. 1158 cod. civ.).

L'usucapione decennale non trova applicazione in un condominio, se non in casi sporadici.

Questo articolo può trovare la sua applicazione anche in un condominio. Si pensi solo ad un' occupazione continuativa di un sottotetto o all' appropriazione di una parte di un giardino comune.

Le premesse per un'usucapione sono sempre il possesso effettivo della cosa ed il trascorrere del tempo prescritto. Inoltre il possesso deve essere noto e visibile, non deve essere interrotto, non deve essere acquistato in modo violento o clandestino e l'esercizio del diritto di possesso non deve essere messo in dubbio.

Il legittimo proprietario che non usa il bene, per non far maturare il ventennio di usucapione, può agire in un solo modo: promuovere un'azione in giudizio per la reintegrazione nel possesso del bene.

L'ultimo comma dell'art. 1102 cod. civ. trova applicazione, che regolamenta l'uso della cosa comune, prevede espressamente che il partecipante non possa estendere il suo diritto sulla cosa comune a danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Naturalmente l'usucapione non ha luogo, se la durata del tempo è stata sospesa o interrotta. Inoltre occorre distinguere fra possesso e custodia; quest'ultima non permette l'usucapione.

A norma dell'art. 2943 cod. civ. la prescrizione viene interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo oppure esecutivo.

La prescrizione viene pure interrotta da una domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'amministratore è chiamato ad intervenire nei casi in cui un proprietario occupi parti comuni, le chiuda o le recinti.

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domenica 4 novembre 2012

acquistare o cedere un azienda

La compravendita di un'azienda è un momento particolarmente delicato che merita attenzioni speciali, di seguito indichiamo un vademecum per evitare errori banali .

ANALISI DELL’AZIENDA IN CESSIONE
L'analisi deve essere rapida, e aggiornata al momento dell'inizio delle trattative un bilancio preventivo e la valutazione degli ultimi 3 bilanci, oltre alla verifica di eventuali pendenze fiscali è la regola.
 INCARICO DI VENDITA
Accertata l'appetibilità dell'impresa cedente si produce una scheda tecnica che conterrà tutte le informazioni salienti da sottoporre  ai candidati all'acquisto; si sottoscrive la lettera d'incarico, comprensiva di ogni necessaria tutela.
RICERCA PERSONALIZZATA DI CANDIDATI  ALL'ACQUISTO 
  La ricerca di potenziali acquirenti deve essere  personalizzata e mirata - evitare l’indiscriminata divulgazione di dati sensibili, genera un adeguato flusso di  investitori selezionati, dotati delle opportune caratteristiche finanziarie nonchè morali. 
 IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI ACQUIRENTI
Sottoponiamo al cedente i profili dei candidati all'acquisto  individuati e raccogliamo l'approvazione per quelli di suo gradimento promuovendo l'incontro diretto solo con questi.
INCONTRO TRA LE PARTI
A seguito della selezione sin qui operata si programma l'incontro di presentazione. E' un'occasione di approfondimento diretto di tutti gli aspetti d'interesse delle potenziali parti contraenti.
STESURA DELLA LETTERA D'INTENTI
Accertato il reciproco accordo procediamo alla stesura della lettera d'intenti, documento con cui la parte acquirente s'impegna ad acquistare e la parte alienante s'impegna a vendere; tale atto è comprensivo di ogni dettaglio e clausola regolante la compravendita dell'azienda. La lettera d'intenti va corredata di caparra.
ATTO NOTARILE
 
Avanti al notaio le parti sottoscrivono tutti i documenti necessari alla regolare ufficializzazione della vendita, attraverso il trasferimento di proprietà. L'atto notarile dettaglia tutte le clausole che regolano la compravendita.

ALCUNI CONSIGLI
La difficoltà e la rischiosità di una scelta importante come quella della cessione di un’azienda fanno sì che per la buona riuscita dell'affare e per la reciproca soddisfazione delle parti contraenti, siano di capitale importanza la dirittura morale e la preparazione professionale dell'intermediario.
La libera ed intelligente scelta di trasparenza del cedente favorisce una puntuale selezione del candidato ideale per l'acquisto e agevola la speditezza dell'iter lavorativo.
Si sottoscrive un impegno a mantenere riservate le informazioni di cui si viene a conoscenza durante i colloqui.

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lunedì 29 ottobre 2012

locazioni: assicurare l'affitto

Per le locazioni abitative e commerciali esistono prodotti emessi da Intermediari Finanziari 106 e raramente 107.
 Il costo della garanzia è generalmente il 10% del canone annuo di locazione, va pagato una sola volta e la fidejussione ha la durata di 6 anni nel caso della locazione commerciale. Le fidejussioni tra privati vengono rilasciate a "perdita definitiva" cioè si attivano soltanto dopo che è stata esperita l'azione legale di recupero del credito, ci sono però alcune soluzioni che permettono di avere una parte del credito appena si sia iniziata l'azione legale. Per qunto riguarda il pagamento della garanzia di solito viene addebitato al conduttore, in caso di fidejussione sarebbe corretto non chiedere la caparra, in questo modo la fidejussione potrebbe essere un vantaggio anche per il conduttore che eviterebbe di depositare due mensilità di canone.
 
Per l’ottenimento di una fidejussione generalmente si segue questa prassi:

a) Raccolta dei documenti: I documenti che vengono sempre richiesti per l’ottenimento di una fidejussione sono i seguenti:
- Documento oggetto della fidejussione (bozza di contratto, contratto firmato oppure richiesta scritta di presentazione della fidejussione). Questo documento deve contenere quanto indicato in Oggetto della Fidejussione della 3a parte della guida: 3. Elementi cardine delle fidejussioni
- Se il contraente è una persona fisica: Copia di Carta d’Identità, Codice fiscale (o tesserino sanitario) ed ultima dichiarazione dei redditi della persona fisica e/o di eventuali soggetti coobbligabili.
- Se il contraente è una persona giuridica: Visura camerale, ultimo bilancio, Copia di Carta d’Identità, Codice fiscale (o tesserino sanitario) ed ultima dichiarazione dei redditi di persone fisiche coobbligabili (solitamente gli amministratori o i soci). Solo nel caso in cui la persona giuridica sia una SPA alle volte non è necessario coobbligare persone fisiche, tuttavia si tratta più di una eccezione che di una regola
b) Invio della documentazione all’ente erogante desiderato o al proprio broker di fiducia.

c) Ricezione di bozza e di preventivo di fidejussione.

d) Proposta della bozza di fidejussione al beneficiario per ottenerne l’approvazione PRIMA di procedere con l’emissione.

e) Una volta ottenuto l’OK del beneficiario procedere con l’ordine di emissione, il pagamento del premio ed il ritiro della fidejussione. La fidejussione solitamente viene emessa in 3 copie, una per il Beneficiario, una per il Contraente ed una per l’Ente Erogante.

g) Firma di tutte le copie della fideiussione negli appositi campi “Il Contraente” ed eventualmente “il/i coobbligato/i”.

h) Consegna della fidejussione al beneficiario e contestualmente firma di tutte le copie della stessa da parte del beneficiario negli appositi campi.

i) Invio della copia per l’Ente Erogante debitamente firmata alla sede dell’Ente a mezzo raccomandata/assicurata con ricevuta di ritorno.

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lunedì 22 ottobre 2012

Condominio: bilancio consuntivo e debito singolo condomino

L’amministratore di condominio, al termine di ogni anno di gestione, deve rendere all’assemblea dei condomini il conto della propria gestione (art.1129 c.c.)

La sede deputata all’esame ed all’(eventuale) approvazione del così detto rendiconto consuntivo è l’assemblea ordinaria (art. 1135 c.c.).

Vale la pena chiedersi, in termini pratici, quale sia l’effetto dell’approvazione del rendiconto.

Per fare ciò è utile, sinteticamente, ripercorrere i punti fondamentali che portano ad una simile deliberazione.

All’inizio di ogni anno di gestione
(contestualmente all’approvazione dei conti per la gestione passata) l’amministratore di condominio presenta il così detto preventivo di spesa. In sostanza sulla base dei servizi necessari per la gestione e manutenzione dello stabile condominiale, il mandatario dei condomini formula una previsione di spesa sottoponendola all’assemblea unitamente al piano di riparto della stessa.

Una volta che l’assemblea ha approvato il rendiconto preventivo ed il relativo piano di riparto sarà possibile desumere la quota spese riferibile ad ogni singolo condomino.

Al termine dell’anno l’amministratore presenterà all’assemblea i conteggi definitivi per l’anno di gestione appena trascorso.

In sostanza dovrà fare un consuntivo delle spese, uno delle entrate e ripartirlo tra i vari condomini allo stesso modo del preventivo.

In questa occasione, se i conti non sono chiusi in pareggio, è possibile che si debbano registrare degli attivi o dei passivi di gestione.

In pratica potrà accadere che il singolo condomino debba versare qualche cosa in più rispetto a quanto preventivato o che, al contrario, abbia versato in misura eccedente e quindi abbia un credito nei confronti del condominio. Nell’uno e nell’altro caso l’approvazione del rendiconto consuntivo rende esigibile la somma. Stiamo parlando del così detto conguaglio ossia delle somme che è necessario eccedenti o mancanti in relazione al pareggio tra entrate e spese.

Approvato il rendiconto le somme di cui il condominio è creditore, nel senso appena specificato, divengono esigibili, ossia l’amministratore di condominio potrà richiederle se del caso anche per via giudiziale attraverso l’azione per decreto ingiuntivo di pagamento ex art. 63 disp. att. c.c. e 633 e ss. cod. proc. civ.

Può accadere, per una svariata serie d’ipotesi, che pur avendo accertato che il singolo condomino è debitore nei confronti della compagine condominiale l’amministratore non si attivi per la riscossione di quel credito.

Al termine dell’anno di gestione successivo, quindi, quel condomino avrà ancora un pregresso riferibile alla gestione precedente e magari un altro debito per quella in corso.

L’amministratore del condominio, per praticità contabile, potrà riportare “quel vecchio debito” nell’ultimo rendiconto consuntivo? Se si, che valore avrà quella operazione e la successiva approvazione da parte dell’assise condominiale?

Alla domanda ha dato risposta la Corte d’Appello di Genova secondo la quale “ il conteggio fra il singolo e l'amministratore, seppure predisposto da quest'ultimo, diviene atto proprio del condominio, una volta approvato dall'assemblea. Ne consegue così che i saldi degli esercizi precedenti rientrino a far parte integrante di quel rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all'articolo 1137 c.c.” (Corte d’Appello di Genova 11 maggio 2009 n. 513).

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giovedì 18 ottobre 2012

Conviene ristrutturare

Dopo le importanti novità intervenute all'inizio dell'anno e quelle introdotte dal 26 giugno 2012 dall'articolo 11 del Dl 83/2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, l'esame parlamentare per la conversione in legge del provvedimento ha confermato il «potenziamento» della detrazione per le ristrutturazioni edilizie (articolo 11, commi 1 e 3, del Dl 83/2012). Pertanto, dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2013, la detrazione spetta:
in misura pari al 50% (al posto del 36%) delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente;
per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro (al posto dei 48.000 euro) per unità immobiliare.
Per il resto, anche in questo periodo di «temporaneo potenziamento» dell'agevolazione, vengono confermate tutte le disposizioni operative già applicabili «a regime», ivi comprese le recenti semplificazioni relative al venir meno dell'obbligo di preventiva comunicazione al Centro di Pescara e dell'indicazione in fattura del costo della manodopera, nonché i soggetti che hanno diritto alla detrazione e gli interventi di recupero agevolati.
Confermata anche, con efficacia dal 1° gennaio 2012, l'applicabilità della detrazione del 36% (50% dal 26 giugno 2012) per gli interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Dpr 917/1986), per i quali la manovra Monti (Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011) aveva originariamente posticipato l'efficacia a decorrere dal 2013, ossia successivamente al termine di vigenza della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Il temporaneo potenziamento dell'agevolazione opera anche per la realizzazione o l'acquisto di box (o posti auto) di nuova costruzione, pertinenziali ad abitazioni, per i quali la percentuale del 50% si deve comunque applicare sui costi di costruzione attestati dall'impresa cedente, sino ad un massimo di 96.000 euro.
Il ristrutturato da impresa
Dal tenore della norma, non è chiaro, invece, se i maggiori importi detraibili siano riconosciuti anche per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese di costruzioni cedenti. L'articolo 11, comma 1, del Dl 83/2012, infatti, riconosce espressamente i maggiori importi detraibili per gli interventi «di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del Dpr 22 dicembre 1986, n.917» e non già anche a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo 16-bis, relativi all'acquisto di abitazioni ristrutturate da imprese. Tuttavia l'estensione potrebbe essere riconosciuta anche in tal caso, tenuto conto che il citato comma 3 rinvia alle modalità generali, previste (dal comma 1) per tutti gli interventi agevolabili. In merito, nel corso della discussione parlamentare il Governo si è impegnato (ordine del giorno - n.G/3426/47/8 e 10 - testo 2) a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986 (Tuir), ivi compreso l'acquisto di abitazioni parte di edifici interamente ristrutturati da imprese. In ogni caso, anche se non dovesse pervenire a breve un chiarimento sull'applicabilità della detrazione del 50% sino a 96.000 euro, anche per tali acquisti, resta ferma l'applicazione della minore detrazione del 36% correlata a un importo massimo di 48.000 euro. Resta fermo che, a decorrere dal 1° luglio 2013, la detrazione riprenderà ad operare secondo la percentuale (36%) ed i limiti massimi di spesa (48.000) previsti a regime dall'articolo 16-bis del Dpr 917/1986-Tuir.
Confermato il 55%
La legge di conversione del Dl 83/2012 ha introdotto anche la proroga della detrazione Irpef/Ires del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici per le spese sostenute entro il 30 giugno 2013, secondo le modalità applicative dell'agevolazione ad oggi in vigore (articolo 1, comma 48, legge 220/2010). In sostanza, è stata eliminata la norma, contenuta nel testo originario del Dl 83/2012 che, nel prorogare la detrazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, ne riduceva la quota spettante (dal 55%) al 50% delle spese sostenute, fermi restando gli interventi agevolabili ed i limiti massimi di importo detraibile (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda dei lavori «energetici» eseguiti). Ma non è finita qui per il 55%. Nel corso della discussione parlamentare di fine luglio e primi di agosto, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo «ad adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, apposite iniziative normative volte a dare stabilità al credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, estendendolo anche agli interventi di mitigazione dei rischi e di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio esistente e permettendone l'accesso anche alle imprese». L'assunzione di tale impegno formale del Governo fa ben sperare sulla messa a regime dell'agevolazione in grado di stimolare gli interventi volti all'«ammodernamento energetico» dei fabbricati e sull'estensione della stessa ad altre tipologie d'intervento, connesse non solo al conseguimento del risparmio energetico, ma anche ai lavori che rendano efficienti i fabbricati dal punto di vista antisismico (per queste ultime tipologie di lavori esiste già, a regime, la detrazione del 36%-50% (articolo 16-bis, Dpr 917/1986). 

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