"In tema di recesso del
conduttore in base al disposto di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 27,
u.c., nell'ipotesi di andamento della congiuntura economica favorevole
all'attività di impresa, che obblighi ad ampliare la struttura aziendale
così da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto
locativo, non è sufficiente la unilaterale valutazione del conduttore
circa la propria convenienza a lasciare l'immobile, a seguito della
sopravvenuta restituzione, in suo favore, del possesso di locali, più
estesi, di sua proprietà, ma la gravosità della persistenza del rapporto
locativo deve essere valutata oggettivamente ed in concreto utilizzando
come parametri comparativi da una parte la dimensione e le
caratteristiche dell'immobile locato e del nuovo locale e dall'altra le
sopravvenute nuove esigenze di produzione e di commercio dell'azienda.
Ne consegue che il giudice del merito non può limitarsi a prendere in
considerazione il fatto che vi sia stato un aumento del fatturato
aziendale o un aumento del personale lavorante, indici di per sè soli,
utili ma non sufficienti al fine propostosi, ma deve altresì verificare,
sulla base delle prove raccolte - il cui onere spetta al conduttore
recedente secondo i principi generali in materia di ripartizione
dell'onere probatorio - se nello specifico ed in concreto le
caratteristiche dell'immobile oggetto di locazione siano divenute
inadeguate alla accresciuta dimensione dell'azienda così da rendere
oltremodo gravosa per il conduttore la prosecuzione del rapporto
locativo"
soluzioni immobiliari
Un unico referente per la consulenza per investimenti immobiliari ed assistenza nella tutela del patrimonio
lunedì 16 luglio 2012
lunedì 9 luglio 2012
mutui per ristrutturazioni
L'aumento del bonus ristrutturazioni dal 36 al 50% ha portato al rialzo l'andamento dei prestiti finalizzati ai lavori in casa.
Se le compravendite sono in frenata, un'alternativa è rappresentata dalla ristrutturazione del proprio appartamento, più allettante dal 26 giugno, data di entrata in vigore del decreto Sviluppo, che prevede l'aumento delle detrazioni Irpef sui lavori di ristrutturazione dal 36% al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96mila euro (prima era 48mila).
Se le compravendite sono in frenata, un'alternativa è rappresentata dalla ristrutturazione del proprio appartamento, più allettante dal 26 giugno, data di entrata in vigore del decreto Sviluppo, che prevede l'aumento delle detrazioni Irpef sui lavori di ristrutturazione dal 36% al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96mila euro (prima era 48mila).
Già nel I semestre 2012, i
finanziamenti richiesti per ristrutture casa sono stati una fetta
significativa del mercato, con il 13% del totale delle domande di
prestito personale e un importo medio di 16.800 da restituire in 78
mesi. Il richiedente tipo ha intorno ai 40 anni e dichiara di guadagnare 1.700 euro al mese. La
quota di prestiti destinata alla ristrutturazione è decisamete più alta
al Sud dove raggiunge una quota del 17 per cento.
Un fenomeno che si può prevedere in crescita
almeno fino a fine giugno 2013, quando terminerà l'aumento del bouns
previsto dall'articolo 11 del decreto Sviluppo. A parte l'innalzamento
della quota deducibile alla metà dell'importo totale fino a un tetto di
96mila euro per intervento, restano valide tutte le altre regole, dalla
rateazione in dieci anni del bonus all'elenco delle opere agevolabili
contenuta all'articolo 16-bis del Tuir, inserito nel testo unico
dall'articolo 4 del Dl 201/2011. Potranno essere quindi detratte al 50%
le spese per manutenzioni straordinarie, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle
loro pertinenze (anche per manutenzioni ordinarie di parti comuni
condominiali).
Per poter beneficiare del bonus maggiorato il riferimento saranno le «spese documentate», cioè i bonifici "tracciabili" – nei modelli appositamente predisposti per questo tipo di pratica – effettuati per il pagamento dei lavori.
Sembra chiaro che tutte le spese che saranno
sostenute dopo l'entrata delle nuove regole saranno agevolabili al 50
per cento. Il problema potrebbe essere il calcolo del limite massimo di
spesa: come deve regolarsi chi quest'anno ha già speso, ad esempio,
15mila euro? Logica vorrebbe che il suo monte-spese residuo, per lo
stesso intervento, sia pari alla differenza con 96mila, quindi 81mila.
Per avere certezza su questo punto sono necessari chiarimenti a breve,
perché in teoria potrebbero essere applicabili anche letture e
interpretazioni diverse da parte delle Entrate.
Tra la fine del 2011 e i primi mesi 2012 il bonus sulle ristrutturazioni ha già subìto significativi "ritocchi": dalla cancellazione dell'obbligo della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara alla trasformazione (dal 1° gennaio) della detrazione in misura stabile e non soggetta a scadenze (anche se poi venivano puntualmente prorogate di anno in anno.
Tra la fine del 2011 e i primi mesi 2012 il bonus sulle ristrutturazioni ha già subìto significativi "ritocchi": dalla cancellazione dell'obbligo della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara alla trasformazione (dal 1° gennaio) della detrazione in misura stabile e non soggetta a scadenze (anche se poi venivano puntualmente prorogate di anno in anno.
soluzioni immobiliari
domenica 1 luglio 2012
Cortile condominiale (Cass. 9877/2012)
Il cortile condominiale è l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio
o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti
circostanti.
Ma avuto riguardo all’ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell’edificio – quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
In questo contesto spesso ci si domanda: come può essere utilizzato il cortile condominiale?
La risposta è semplice: nei modi che, in relazione al contesto spaziale, siano legittimi in modo che l’uso ci ciascuno sia da ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c.
In secondo luogo, si afferma che l’uso del cortile condominiale dev’essere conforme a quello indicato nel regolamento di condominio.
Nello statuto della compagine sono vietate le soste, eccezion fatta per quelle brevi per il carico/scarico merci?
I condomini dovranno astenersi dall’usare il cortile come parcheggio comune.
Che cosa dovrebbero fare quegli stessi comproprietari qualora decidessero di mutare la destinazione d’uso del cortile, ad esempio per consentire il parcheggio?
La domanda, sostanzialmente, è la stessa cui è stata chiamata a dare risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9877 dello scorso 15 giugno.
In un condominio l’assemblea, con le maggioranze di cui all’art. 1136, quinto comma, c.c. (quelle previste per le innovazioni) delibera l’utilizzazione come parcheggio del cortile condominiale.
Uno dei condomini non ci sta ed impugna quella decisione: il mutamento di destinazione d’uso, a suo dire, doveva avvenire con il consenso di tutti i condomini, soprattutto in considerazione del fatto che l’uso del cortile condominiale era disciplinato da un regolamento di orgine contrattuale.
La Corte di Cassazione, invece, ha considerato valida la delibera.
Secondo gli ermellini, in tema di condominio, la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture – in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune – è validamente approvata con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 5, c.c. (non essendo richiesta l’unanimità dei consensi) ed è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento condominiale che si limitano a dettare norme che disciplinano, appunto, l’utilizzazione e i modi di fruizione delle cose comuni e che, in quanto tali, hanno natura regolamentare e non contrattuale (Cass. 15 giugno 2012, n. 9877) .
Ciò, spiegano i giudici per arrivare a formulare questo principio di diritto, in quanto la clausola che disciplina le modalità d’uso dei beni comuni è da ritenersi in ogni caso norma di natura regolamentare ai sensi dell’art. 1138 c.c.
AmministrazioniAC.com
soluzioni immobiliari
Ma avuto riguardo all’ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell’edificio – quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
In questo contesto spesso ci si domanda: come può essere utilizzato il cortile condominiale?
La risposta è semplice: nei modi che, in relazione al contesto spaziale, siano legittimi in modo che l’uso ci ciascuno sia da ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c.
In secondo luogo, si afferma che l’uso del cortile condominiale dev’essere conforme a quello indicato nel regolamento di condominio.
Nello statuto della compagine sono vietate le soste, eccezion fatta per quelle brevi per il carico/scarico merci?
I condomini dovranno astenersi dall’usare il cortile come parcheggio comune.
Che cosa dovrebbero fare quegli stessi comproprietari qualora decidessero di mutare la destinazione d’uso del cortile, ad esempio per consentire il parcheggio?
La domanda, sostanzialmente, è la stessa cui è stata chiamata a dare risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9877 dello scorso 15 giugno.
In un condominio l’assemblea, con le maggioranze di cui all’art. 1136, quinto comma, c.c. (quelle previste per le innovazioni) delibera l’utilizzazione come parcheggio del cortile condominiale.
Uno dei condomini non ci sta ed impugna quella decisione: il mutamento di destinazione d’uso, a suo dire, doveva avvenire con il consenso di tutti i condomini, soprattutto in considerazione del fatto che l’uso del cortile condominiale era disciplinato da un regolamento di orgine contrattuale.
La Corte di Cassazione, invece, ha considerato valida la delibera.
Secondo gli ermellini, in tema di condominio, la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture – in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune – è validamente approvata con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 5, c.c. (non essendo richiesta l’unanimità dei consensi) ed è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento condominiale che si limitano a dettare norme che disciplinano, appunto, l’utilizzazione e i modi di fruizione delle cose comuni e che, in quanto tali, hanno natura regolamentare e non contrattuale (Cass. 15 giugno 2012, n. 9877) .
Ciò, spiegano i giudici per arrivare a formulare questo principio di diritto, in quanto la clausola che disciplina le modalità d’uso dei beni comuni è da ritenersi in ogni caso norma di natura regolamentare ai sensi dell’art. 1138 c.c.
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domenica 24 giugno 2012
Ristrutturazioni e bonus fiscali
Un bell'incentivo ai cantieri, una spallata al nero in
edilizia e un grosso punto di domanda sul risparmio energetico. Il
nuovo 36% – che il decreto sviluppo porta al 50% – avrà un impatto
positivo su uno dei settori più colpiti dalla crisi, ma rischia di
ridurre gli incentivi alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.
Per capire perché, bisogna mettere insieme tutte le tessere del mosaico. Primo: dall'entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2013, la detrazione sul recupero edilizio passerà al 50%, e il limite massimo di spesa salirà da 48mila a 96mila euro. Secondo: la detrazione del 55% sull'efficienza energetica rimarrà in vigore fino alla fine di quest'anno, come già previsto, e poi si allineerà al 50% per i primi sei mesi del 2013, con piccole variazioni nella spesa massima agevolata. Terzo: sempre per effetto del decreto sviluppo, il nuovo 36% potrà essere usato già da quest'anno per i lavori finalizzati al risparmio energetico.
Per capire perché, bisogna mettere insieme tutte le tessere del mosaico. Primo: dall'entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2013, la detrazione sul recupero edilizio passerà al 50%, e il limite massimo di spesa salirà da 48mila a 96mila euro. Secondo: la detrazione del 55% sull'efficienza energetica rimarrà in vigore fino alla fine di quest'anno, come già previsto, e poi si allineerà al 50% per i primi sei mesi del 2013, con piccole variazioni nella spesa massima agevolata. Terzo: sempre per effetto del decreto sviluppo, il nuovo 36% potrà essere usato già da quest'anno per i lavori finalizzati al risparmio energetico.
Il livellamento dei bonus
Di fatto, verrà meno la "gradazione" dei bonus, che finora sono stati strutturati secondo due livelli: uno base, destinato alle ristrutturazioni edilizie, e uno più ricco, riservato a un catalogo ben delimitato di interventi di efficientamento energetico (finestre,
caldaie a condensazione, pannelli solari, coibentazioni di tetti e
pareti). Si spiegano così le proteste delle sigle imprenditoriali più
vicine al 55%, da Finco
a Uncsaal, che fanno da contraltare alla soddisfazione dei costruttori
rappresentati dall'Ance. Se si può avere il 50% senza dover raggiungere
le prestazioni previste per il 55% – è il ragionamento degli scontenti –
perché mai un proprietario poco consapevole dei risparmi sulla bolletta
dovrebbe acquistare finestre o caldaie più performanti, ma più costose? O far certificare da un tecnico i lavori di coibentazione?
I paletti per l'efficienza
Per
valutare davvero gli effetti delle nuove norme, comunque, bisogna
capire a quali condizioni si potrà avere il nuovo 36% anche sul
risparmio energetico. La norma che lo prevede è la lettera h)
dell'articolo 16-bis del Tuir, e richiede comunque che il proprietario
acquisisca «idonea documentazione» e dimostri di aver ridotto la
bolletta energetica «in applicazione della normativa vigente in materia». Quale sia la documentazione, e quale la normativa da rispettare, per ora non lo sa nessuno, perché la norma doveva inizialmente entrare in vigore dal 2013 e non sono ancora state dettate indicazioni interpretative.
Se per esempio si facesse riferimento alle regole previste per le nuove
costruzioni, si imporrebbe una serie di parametri molto severi ai
proprietari. Ma si potrebbe anche decidere di richiamare la normativa e
la documentazione già prevista per il 55 per cento.
Forse si potrebbero anche accogliere le proposte di riforma del 55% suggerite dai tavoli «4E» coordinati
dall'Enea, che suggeriscono di legare le detrazioni al miglioramento
delle prestazioni energetiche globali dell'edificio, con qualunque
tecnologia siano raggiunte. Solare termico, coibentazioni, pompe di
calore, schermature solari o termoregolazione: tutto potrebbe essere
agevolato, con questa impostazione, purché si arrivi a migliorare la
classe energetica dell'edificio. Questo approccio permetterebbe anche di
correggere la principale stortura del 55%, che in circa metà dei casi viene utilizzato per il la sostituzione delle finestre.
Il contrasto al sommerso
Se
c'è un effetto sicuro, è quello che il decreto sviluppo avrà sui
cantieri – soprattutto come acceleratore di quelli già avviati – e sul
contrasto al lavoro nero. Tra il vecchio 36% e il nuovo 50% non c'è
partita: la convenienza per i privati aumenta, e di molto, perché si
attenua l'effetto dell'inflazione, che rosicchia inevitabilmente
le somme restituite dal fisco nell'arco di dieci anni. A maggio l'Istat
ha rilevato il 3,2%: con un livello come questo, su 10mila euro spesi
nel 2012, con il 36% il proprietario si vedrebbe rimborsati – in termini reali – 3.040 euro da qui al 2022. Con il 50%, invece, l'importo supererebbe i 4.200 euro, avvicinandosi molto ai 4.600 euro garantiti dalla più ricca detrazione verde.
Lo stesso succede con i lavori in nero. Contro una detrazione del 50%, la proposta di interventi «senza fattura» diventa sempre meno appetibile, tranne che per i proprietari in crisi di liquidità, disposti ad accettare un piccolo sconto immediato in
cambio di un bonus molto più grande distribuito su dieci anni. E le
cose non cambierebbero molto neppure se dal 1° ottobre l'Iva in edilizia dovesse passare dal 10 al 12 per cento. Al contrario, con l'Iva maggiorata e l'inflazione oltre il 3%, il bonus vecchia maniera finirebbe per essere (forse) un po' troppo povero.
Tra presente e futuro
LE RISTRUTTURAZIONI
Un contribuente ha già avviato nella
propria villetta lavori di ristrutturazione agevolati al 36% a marzo di
quest'anno, pagando due bonifici d'acconto, pagando 30mila euro. Il
cantiere è ancora in corso e si prevede che finisca entro l'autunno
I bonifici effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto legge beneficeranno della detrazione del 50%, anziché di quella del 36 per cento. Resta da chiarire fino
a quale limite di spesa: si potrebbero sottrarre dai 96mila euro
agevolabili i 30mila già spesi, ma sono ipotizzabili anche situazioni
diverse
LE FINESTRE
Il proprietario di un alloggio sta valutando se sostituire le vecchie finestre di casa con nuovi infissi isolanti
Fino alla fine di quest'anno valgono le classiche regole del 55%: si può avere la detrazione a patto di acquistare finestre che rispettano i limiti di legge e fare la pratica con l'Enea. In teoria, dall'entrata in
vigore del decreto legge, però, il proprietario potrebbe scegliere di
usare la detrazione del 50%, che ora agevola anche il risparmio
energetico: la norma impone di però di acquisire «idonea documentazione»
che andrebbe meglio precisata
LA CALDAIA
Un condominio ha deliberato qualche settimana fa di sostituire la vecchia caldaia a gasolio con un impianto a condensazione, abbinato a termoregolazione e contabilizzazione del calore. I lavori saranno effettuati prima dell'accensione del riscaldamento
L'intervento è agevolato al 55%, se i bonifici alla ditta vengono effettuati dall'amministratore quest'anno. Anche in questo caso, come per le finestre,
si potrebbe avere anche il 50%, ma non è detto che la documentazione da
acquisire sia diversa (o più leggera) rispetto a quella del 55%
I CAPANNONI
Un'impresa manifatturiera ha intenzione di ristrutturare il capannone in cui ha sede – intestato alla Srl – coibentando il sottotetto e sostituendo l'impianto di riscaldamento con una caldaia a condensazione
Per tutto il 2012 continuano a valere le regole del 55%, che non è solo detrazione Irpef, ma anche Ires: ne può beneficiare, quindi anche la Srl, che invece era esclusa dal 36%, ora 50 per cento. Lo stesso accadrà fino al 30 giugno 2013, con la proroga del 55%, sia pure ridotto a 50%. Dal 1° luglio dell'anno prossimo, invece, resterà la detrazione Irpef del 36%
Per tutto il 2012 continuano a valere le regole del 55%, che non è solo detrazione Irpef, ma anche Ires: ne può beneficiare, quindi anche la Srl, che invece era esclusa dal 36%, ora 50 per cento. Lo stesso accadrà fino al 30 giugno 2013, con la proroga del 55%, sia pure ridotto a 50%. Dal 1° luglio dell'anno prossimo, invece, resterà la detrazione Irpef del 36%
Soluzioni Immobiliari
lunedì 18 giugno 2012
Il nostro partner per gli investimenti a Manhattan
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mondo-immobiliare/2012-06-14/manhattan-crescera-sette-anni-100656.php?uuid=Abj1N5rF
lunedì 11 giugno 2012
Condominio: distacco dall'impianto centralizzato
Il principio, più volte affermato dai
giudici, è stato anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione con
la sentenza n. 5331 del 3 aprile 2012 che ha confermato la nullità
della delibera dell'assemblea che neghi al singolo condomino di
staccarsi dall'impianto quand'anche il distacco avvenga senza ulteriori
oneri per gli altri condomini.
«Il condomino – afferma la sentenza – può
addirittura legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento
centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare
dall'impianto termico comune senza necessità di autorizzazione o di
approvazione da parte degli altri condomini». Attenzione, però, perché
il distacco non lo esonera dal partecipare comunque alle spese per la
conservazione dell'impianto, tra cui anche quelle per la sostituzione
della caldaia centrale, stante la potenziale possibilità di riallacciare
in futuro la sua unità immobiliare distaccata (Cassazione n. 7708/07).
Qualora poi, in ultima analisi, l'intera
operazione si risolva in un aumento degli oneri in capo ai condomini che
proseguono nel godimento del servizio comune, restano a suo carico
anche quelle di gestione (combustibile compreso): al distacco deve
seguire una diminuzione del costo generale del servizio, così che il
condomino che rimane collegato all'impianto centralizzato non debba
gravarsi, a conti fatti, anche della quota del condomino che si
distacca.
Ed ancora: a rigor di logica, anche a
seguito del distacco dalla rete condominiale, il singolo condomino
continua comunque a percepire un beneficio dall'impianto centralizzato
per irraggiamento derivante vuoi dal calore degli appartamenti
confinanti riscaldati e vuoi dai tubi condominiali che attraversano la
sua proprietà. Da qui il suo obbligo di riconoscere in ogni caso al
condominio le spese dell'eventuale aggravio derivato alle spese di
gestione, pari al maggior calore di cui beneficia il suo appartamento.
In presenza comunque delle condizioni
predette, può dirsi definitivamente consacrato il diritto del condomino
al distacco dall'impianto centralizzato, quand'anche il regolamento di
natura contrattuale lo vieti, imponendo in tal modo all'autore del
distacco l'onere di continuare a pagare tutte le spese del servizio. Le
disposizioni del regolamento sono infatti meritevoli di tutela solo ove
regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale
dell'ordinamento. Tale interesse non sussiste in una clausola che
impedisca il distacco dal servizio di riscaldamento centralizzato
(ovvero lo condizioni all'obbligo del condomino di continuare a pagare
le relative spese), perché – hanno stabilito i giudici supremi con la
sentenza n. 19893 del 29 novembre 2011 – simile divieto sarebbe
«espressione di prevaricazione egoistica anche da parte di esigua
minoranza e di lesione del principio costituzionale di solidarietà
sociale».
Risparmio energetico
Resta in ogni caso l'apparente incompatibilità delle pronunce (anche recenti) dei giudici con la normativa dettata in tema di risparmio energetico (Dpr n. 59/09), che non vede di buon occhio la contestuale presenza negli edifici di impianti centralizzati e di caldaiette autonome, proprio perché l'aggiunta di nuovi impianti, sebbene limitati solo ad alcune unità immobiliari, comporta un generale aumento di consumo energetico.
Se è vero però che uno dei presupposti che
legittima il distacco è proprio quello che l'intervento non provochi uno
squilibrio termico dell'impianto comune, tra tali requisiti deve darsi
rilievo al risparmio energetico per cui, in pratica, il distacco diventa
oggi realizzabile solo se sussistono motivi tecnici o di forza maggiore
che lo giustificano: il tutto da accertarsi con apposita relazione
tecnicaResta in ogni caso l'apparente incompatibilità delle pronunce (anche recenti) dei giudici con la normativa dettata in tema di risparmio energetico (Dpr n. 59/09), che non vede di buon occhio la contestuale presenza negli edifici di impianti centralizzati e di caldaiette autonome, proprio perché l'aggiunta di nuovi impianti, sebbene limitati solo ad alcune unità immobiliari, comporta un generale aumento di consumo energetico.
soluzioni immobiliari
lunedì 4 giugno 2012
Scenari Immobiliari: Il mercato globale
Residenziale
In molte aree continua a soffrire. È il caso della Spagna, della Grecia e della stessa Italia - dove però la contrazione delle compravendite al momento non si è ancora tradotta pienamente in un calo dei prezzi -, ma anche di Irlanda, Portogallo o ancora la Cina, dove il boom immobiliare sta lasciando il posto alla discesa dei valori. Il settore ha non poca rilevanza se si pensa che solo in Italia, il valore delle operazioni nel residenziale nel 2011 è stato di 92,7 miliardi di euro e dovrebbe arrivare a fine 2012 a 94 miliardi (rispetto ai 115 miliardi del fatturato totale del mattone), mentre nell'Europa a 27 il fatturato è stato di 556,5 miliardi lo scorso anno, non lontano dai 590 miliardi di euro degli Stati Uniti (700 miliardi in tutta l'America del nord). Qui tornano a comprare proprio gli italiani, concentrandosi su New York.
In molte aree continua a soffrire. È il caso della Spagna, della Grecia e della stessa Italia - dove però la contrazione delle compravendite al momento non si è ancora tradotta pienamente in un calo dei prezzi -, ma anche di Irlanda, Portogallo o ancora la Cina, dove il boom immobiliare sta lasciando il posto alla discesa dei valori. Il settore ha non poca rilevanza se si pensa che solo in Italia, il valore delle operazioni nel residenziale nel 2011 è stato di 92,7 miliardi di euro e dovrebbe arrivare a fine 2012 a 94 miliardi (rispetto ai 115 miliardi del fatturato totale del mattone), mentre nell'Europa a 27 il fatturato è stato di 556,5 miliardi lo scorso anno, non lontano dai 590 miliardi di euro degli Stati Uniti (700 miliardi in tutta l'America del nord). Qui tornano a comprare proprio gli italiani, concentrandosi su New York.
Uffici
Il 2011 è stato un anno positivo per il
mercato degli uffici a livello globale. Nei mercati in crescita la
domanda è in perenne aumento. Pechino ha registrato un +75% dei canoni
di locazione per uffici "prime" ed è al quarto posto nella classifica
mondiale per costi di occupazione, seguita dal +41% di Mosca.
In generale, l'incremento più rilevante è stato registrato nel l'area Asia-Pacifico con +8%, seguita dalle Americhe con +4% e infine dall'area Emea (Europa, Middle East e Africa) con una variazione positiva dell'1%. Hong Kong si conferma la location più costosa al mondo (2.026 euro/mq/anno), seguita da Londra West End (1.978 euro/mq/anno) e da Tokyo (1.635 euro/mq/anno), confermando le prime tre posizioni del 2010.
Per il 2012 la domanda rimarrà forte in Brasile e la polarizzazione di Nord e Sud America sarà sempre più evidente. Debole il Messico, in crisi invece Cile e Colombia.
Nel Nord America, San Francisco ha registrato un'elevata crescita dei canoni grazie alla domanda per il settore tecnologico.
Retail
Il focus degli operatori del segmento è sempre più incentrato sul l'Asia. Guardando all'Europa, l'area registra una buona tenuta dei valori nelle strade di lusso. Ma i retailer dove cercano nuovi spazi? Il Regno Unito con il 56,7% delle presenze di retailer intenazionali si conferma in testa alla graduatoria, seguito dagli Emirati Arabi (53,1%) e dagli Stati Uniti (50,3%). La Spagna guadagna posizioni collocandosi quarta con il 47,5%, seguita dalla Cina (47,2%).
Logistica
Il primo trimestre 2012 ha già evidenziato una maggior cautela per investimenti e locazioni.Il settore è divenuto sempre più globale, accomunato dalla ricerca della qualità e di spazi moderni.
Tracciando le tendenze fino al 2020,si può sottolineare che tra i mercati emergenti Cina e India aumenteranno gli scambi con l'Europa. La Turchia occupa una posizione strategica tra Europa e Asia, e potenzialmente avrà il ruolo di facilitare gli scambi: Istanbul, porta di entrata del Sud Europa dall'Asia, insieme al Canale di Suez, subirà forti pressioni. Questo trend, abbinato alla crescita economica e manifatturiera dell'Est Europa, impone investimenti nelle infrastrutture. Anche perché da qui al 2020 sarà notevole la crescita dei consumi in Europa. Con Inghilterra e Francia, primi Paesi per spesa, seguiti a breve distanza dalla Polonia. Romania e Repubblica Ceca saranno i Paesi emergenti nell'area dell'Est. La crescita porterà con sé la necessità di catene di distribuzione in questi Paesi e di uno sviluppo dei mercati della logistica.
In generale, l'incremento più rilevante è stato registrato nel l'area Asia-Pacifico con +8%, seguita dalle Americhe con +4% e infine dall'area Emea (Europa, Middle East e Africa) con una variazione positiva dell'1%. Hong Kong si conferma la location più costosa al mondo (2.026 euro/mq/anno), seguita da Londra West End (1.978 euro/mq/anno) e da Tokyo (1.635 euro/mq/anno), confermando le prime tre posizioni del 2010.
Per il 2012 la domanda rimarrà forte in Brasile e la polarizzazione di Nord e Sud America sarà sempre più evidente. Debole il Messico, in crisi invece Cile e Colombia.
Nel Nord America, San Francisco ha registrato un'elevata crescita dei canoni grazie alla domanda per il settore tecnologico.
Retail
Il focus degli operatori del segmento è sempre più incentrato sul l'Asia. Guardando all'Europa, l'area registra una buona tenuta dei valori nelle strade di lusso. Ma i retailer dove cercano nuovi spazi? Il Regno Unito con il 56,7% delle presenze di retailer intenazionali si conferma in testa alla graduatoria, seguito dagli Emirati Arabi (53,1%) e dagli Stati Uniti (50,3%). La Spagna guadagna posizioni collocandosi quarta con il 47,5%, seguita dalla Cina (47,2%).
Logistica
Il primo trimestre 2012 ha già evidenziato una maggior cautela per investimenti e locazioni.Il settore è divenuto sempre più globale, accomunato dalla ricerca della qualità e di spazi moderni.
Tracciando le tendenze fino al 2020,si può sottolineare che tra i mercati emergenti Cina e India aumenteranno gli scambi con l'Europa. La Turchia occupa una posizione strategica tra Europa e Asia, e potenzialmente avrà il ruolo di facilitare gli scambi: Istanbul, porta di entrata del Sud Europa dall'Asia, insieme al Canale di Suez, subirà forti pressioni. Questo trend, abbinato alla crescita economica e manifatturiera dell'Est Europa, impone investimenti nelle infrastrutture. Anche perché da qui al 2020 sarà notevole la crescita dei consumi in Europa. Con Inghilterra e Francia, primi Paesi per spesa, seguiti a breve distanza dalla Polonia. Romania e Repubblica Ceca saranno i Paesi emergenti nell'area dell'Est. La crescita porterà con sé la necessità di catene di distribuzione in questi Paesi e di uno sviluppo dei mercati della logistica.
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