Con la legge di conversione sono state
introdotte alcune modifiche e integrazioni all’art. 30 - relativo alle
misure di semplificazione in materia edilizia - che accolgono molte
delle proposte dell’Associazione dei costruttori edili.
IL COMMENTO ANCE
Di seguito pubblichiamo il commento
dell'Ance sulle norme della legge relative alle semplificazioni in
materia di ristrutturazione edilizia (articolo 30, comma 1, lett. a),
c), e)).
Durante l’iter di conversione del decreto
legge l’Ance ha svolto un’intensa azione a livello sia politico che
istituzionale che ha portato alla conferma delle seguenti previsioni
normative: A. eliminazione del
vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini
dell’inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella
categoria edilizia della ristrutturazione edilizia; B. previsione
nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia anche degli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, purché si possa
accertarne la preesistente consistenza; C. salvo alcuni casi,
estensione della Scia agli interventi di ristrutturazione edilizia
nonché delle cd. “varianti minori” ai permessi di costruire in caso di
modifica della sagoma.
Le suddette disposizioni non si applicano agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004.
La legge di conversione ha, inoltre,
introdotto un’ulteriore limitazione con riferimento agli interventi
ricadenti nei centri storici. In particolare, nel nuovo articolo 23 bis
del Dpr 380/2001, come introdotto dal dall’art. 30, comma 1, lett. f del
decreto legge 69/2013, poi modificato dalla legge di conversione, è
stato specificato che all’interno delle zone A di cui al Dm 1444/68 e in
quelle equipollenti, i Comuni dovranno entro il 30 giugno 2014
individuare, con propria deliberazione, le aree nelle quali non è
consentito eseguire con SCIA un intervento di demolizione e
ricostruzione, o presentare una variante al permesso di costruire, che
comportino modifica della sagoma. Decorso tale termine e in mancanza di
un intervento sostitutivo della Regione la norma prevede la nomina di un
Commissario ad acta nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Nelle aree in cui sarà consentito
eseguire i lavori con SCIA gli stessi non potranno iniziare
immediatamente, ma decorsi 30 giorni.
A seguito delle modifiche apportate in
sede di conversione la possibilità di eseguire un intervento di
demolizione e ricostruzione, o presentare una variante al permesso di
costruire con SCIA che comportino modifiche della sagoma è, quindi,
esclusa per gli immobili:
- soggetti a vincolo ai sensi del Dlgs
42/2004 (in questo caso è necessario sempre il permesso di costruire o
la Dia in alternativa);
- ricadenti nella zona A del DM 1444/68 o
in quelle equipollenti, fino a quando il comune non abbia assunto il
provvedimento di individuazione (termine massimo 30/06/2014) o al
successivo intervento sostitutivo.
Si richiama l'attenzione sul fatto che
non è stato previsto né un termine, né le modalità per l'esercizio di
tale potere sostitutivo il cui esercizio potrebbe essere oggetto anche
di istanza da parte del soggetto interessato.
Demolizione e fedele ricostruzione senza vincolo della sagoma (comma 1, lett. a)
L’art. 30, comma 1, lett. a), accogliendo
la proposta Ance, rivede la definizione di ristrutturazione edilizia
contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett.
d) del Dpr 380/2001 il riferimento alla “sagoma”.
Tali interventi anche senza il rispetto
della sagoma originaria (intesa come conformazione planovolumetrica
della costruzione e del suo perimetro considerato in senso verticale e
orizzontale) non saranno più inquadrati come nuove costruzioni, ma
rientreranno nell’alveo delle ristrutturazioni edilizie salvo, come
detto si tratti di interventi:
- su immobili soggetti a vincolo ai sensi
del D.lgs. 42/2004. In tali casi la demolizione e ricostruzione con
modifica della sagoma sarà considerata sempre nuova costruzione e
soggetta a permesso di costruire o Dia in alternativa;
- su immobili ricadenti nei centri
storici. In tali casi saranno i Comuni che entro il 30/06/2014 dovranno
decidere in quali aree non sarà consentito eseguire l’intervento di
demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma con Scia.
Al fine di comprendere la portata della norma si ritiene necessario riassumere brevemente i termini della questione.
Il decreto legge 69/2013, come convertito
in Legge 98/2013 dirime, infatti, una delle questioni di maggior
dibattito a livello giurisprudenziale e dottrinale la cui soluzione è
stata sollecitata in passato dall’Ance.
Il Dpr 380/2001 ricomprende all'interno
della "ristrutturazione edilizia" (art. 3, comma 1, lett. d)
l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile.
Il successivo D.lgs. 301/2002 che ha
coordinato il Testo Unico Edilizia con la legge 443/2001 c.d. Legge
obiettivo, ha ampliato la nozione di demolizione con successiva
ricostruzione, indicando come elementi limitativi unicamente il rispetto
della stessa volumetria e sagoma dell'edificio preesistente, mentre
sono stati eliminati il rispetto dell'area di sedime e dei materiali
originari.
La Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 309/2011, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 27 della legge
della Regione Lombardia 12/2005 nella parte in cui escludeva il rispetto
della sagoma nella ristrutturazione edilizia mediante demolizione e
ricostruzione.
In particolare, la Corte ha ribadito la
titolarità dello Stato nell’individuazione delle categorie di intervento
in quanto principi fondamentali dato che è in conformità a queste
ultime che viene disciplinato il regime dei titoli abilitativi con
riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi ed alle
relative sanzioni, anche penali.
Gli effetti di tale pronuncia hanno
creato molti problemi non solo per gli interventi futuri, ma anche
pericolosi vuoti normativi e situazioni di incertezza nei confronti di
interventi in corso ed oggetto di legittimi titoli abilitativi edilizi.
Le azioni dell’Ance sono state, pertanto,
finalizzate a rimuovere tale ostacolo nella consapevolezza che gli
interventi di sostituzione edilizia rappresentano una tipologia di
intervento in espansione (vedi anche decreto legge 70/2011) e quindi di
importanza vitale per il settore delle costruzioni.
Molteplici sono i riflessi che determina
l’inquadramento della demolizione e ricostruzione con modifica della
sagoma nell’alveo della ristrutturazione edilizia anziché della nuova
costruzione.
Si evidenzia che, come affermato anche
dalla giurisprudenza, in caso di ristrutturazione edilizia, anche
mediante la demolizione e ricostruzione, ai fini della conformità
urbanistica la normativa di riferimento sarà quella vigente all’epoca
della realizzazione del manufatto e, non invece, quella sopravvenuta al
momento dell’esecuzione dei lavori (Tar Puglia n. 2341/2006; Tar Puglia
n. 3210/2004).
Ne consegue che, diversamente da un
intervento qualificato di “nuova costruzione”, si potranno mantenere i
parametri edilizi e urbanistici (es. distanze, altezze ecc.) esistenti
al momento della realizzazione del fabbricato senza necessità di doversi
conformare alle successive e mutate discipline urbanistiche.
Ristrutturazione edilizia - interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti (comma 1, lett. a)
L’art. 30, comma 1, lett. a), aggiunge
all’art. 3, comma 1, lett. d) del Testo Unico Edilizia, relativo agli
interventi di ristrutturazione edilizia, anche gli “interventi volti al
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza”.
La modifica, che accoglie una proposta
Ance, definisce in via legislativa un'ulteriore questione dibattuta a
livello giurisprudenziale.
La qualificazione come ristrutturazione
della demolizione e successiva fedele ricostruzione richiede
necessariamente la sussistenza del fabbricato da ristrutturare.
Una struttura identificabile come
organismo edilizio del quale rimangano soltanto pochi residui e tracce,
la cui opera muraria non consenta, in realtà, la sicura individuazione
dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua
fedele ricostruzione, ha portato la giurisprudenza ad essere concorde
nel considerare l’immobile un rudere e la relativa ricostruzione come
intervento di “nuova costruzione” non equiparabile alla ristrutturazione
edilizia (tra le tante Cons. Stato n. 5375/2006), con tutte le
conseguenze negative del caso in merito alle disposizioni in tema di
distanze, altezze ecc.
In particolare, la demolizione per essere
ricondotta alla nuova nozione legislativa di “ristrutturazione
edilizia” deve essere contestualizzata temporalmente nell’ambito di un
intervento unitario volto nel suo complesso alla conservazione di un
edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile
al momento dell’inizio dei lavori (Cass. pen. n. 14455/2003).
Con le modifiche al Testo Unico Edilizia
previste dal decreto legge 69/2013, come convertito nella Legge 98/2013,
gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione saranno
considerati “ristrutturazione edilizia” purché sia possibile “accertarne
la preesistente consistenza”.
Ciò potrà essere dimostrato, ad esempio,
con documentazione catastale, tecnica, iconografica al fine di fornire
all’amministrazione comunale elementi utili per poter ricavare
l’effettiva consistenza del fabbricato (il Consiglio di Stato con la
sentenza n. 5791 del 2004 ha stabilito che sulla base delle planimetrie
in possesso del Comune era “tecnicamente verificabile” la ricostruzione
della volumetria).
Anche in questo caso si specifica che
tale modifica non si applica agli interventi su immobili soggetti a
vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004. In tali casi la fattispecie integrerà
la nuova costruzione.
Scia per gli interventi di
ristrutturazione edilizia nonché delle varianti minori ai permessi di
costruire con modifica sagoma (comma 1, lett. c , e)
Conseguenziali alle modifiche apportate
con l’eliminazione della sagoma sono quelle relative al regime dei
titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi di
ristrutturazione edilizia o delle cd. “varianti minori” ai permessi di
costruire.
In particolare, viene eliminato il
riferimento della sagoma all’art. 10, comma 1 lett. c) e specificato,
all’art. 22, comma 2 del Dpr 380/2001, che le varianti ai permessi di
costruire sono realizzabili con DIA (ora SCIA) purché non alterino la
sagoma dell’immobile “qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Dlgs
42/2004”.
Pertanto, gli interventi di
ristrutturazione edilizia nonché le cd “varianti minori” ai permessi di
costruire ai sensi dell’art. 22, comma 2 Dpr 380/2001 che comportino
modifiche della sagoma non saranno più soggette a permesso di costruire o
a Dia in alternativa al permesso di costruire, ma a Scia.
Tale semplificazione non sarà applicabile
nei casi di interventi su immobili vincolati per i quali sarà sempre
necessario il permesso di costruire o in alternativa la Dia
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