Prime riflessioni sulla legge regionale Toscana che attua, prima in Italia, il PIANO CASA
Partiamo subito dal concetto che a tutti interessa: se gli strumenti urbanistici comunali consentivano già addizioni funzionali agli edifici, si potranno fare gli incrementi volumetrici fino al 20%. Se invece i comuni avevvano escluso ogni tipo di addizione funzionale l'incremento non sarà possibile.
Ma cosa sono le addizioni funzionali?
La Legge sul governo del territorio (L.R.T. 1/2005) allarga le addizioni non solamente ai così detti volumi tecnici ma anche agli ampliamenti di volume veri e propri.
Gli ampliamenti, seguendo fedelmente l'accordo Stato-regioni, potranno intressare non solamente le case mono o bi familiari ma anche tutti gli altri, purchè con superficie utile lorda non superiore a 350mq.
Le demolizioni e ricostruzioni possono, invece, prevedere fino ad un 35% in più.
Le principali esclusioni riguardano i centri storici, gli edifici con vincoli storico/artistico e ovviamente le zone di inedificabilità assoluta (parchi e riserve)
Vanno ovviamente rispettate le distanze legali tra fabbricati e le altezze massime, nonchè le dotazioni di opere di urbanizzazione primaria.
Essenziale sarà il requisito del risparmio energetico: in caso di ampliamenti l'indice di prestazione energetica delle volumetrie aggiunte deve essere migliore del 20% rispetto a quelli previsti per le nuove costruzioni dal 2010 in poi.
Tutte queste misure saranno valide per tutti gli interventi per cui sia stata presentata una DIA entro la fine del 2010
Nella legge non si fa riferimento ai contributi di costruzione dovuti, alle norme antisimische o alle autorizzazioni paesaggistiche, per cui si rinvia integralmente alla normativa vigente.
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