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domenica 30 giugno 2013

Bonus del 65% anche sui mobili

Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto che proroga di sei mesi (al 31 dicembre 2013) il bonus fiscale per l'efficienza energetica degli edifici e quello sulle ristrutturazioni edilizie in scadenza a fine giugno. La percentuale dell'ecobonus, spiega un comunicato prodotto al termine del vertice dell'esecutivo, sale dal 55% al 65% (sono inclusi mobili e cucine). Lo sgravio del 65% sarà concentrato sugli «interventi strutturali sull'involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia». Il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi ha aggiunto che la detrazione fiscale del 50% sarà valida sugli acquisti di mobili fino a 10mila euro.
In particolare, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 - data di scadenza delle precedenti detrazioni - fino al 31 dicembre di quest'anno (per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio) spetterà la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Il provvedimento, si legge nel comunicato, recepisce la direttiva 2010/31/UE e punta a dare un'adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell'Unione Europea e nell'approssimarsi della scadenza degli attuali benefici.
A ricordare l'impatto della dell'ecobonus al 65% e degli sgravi fiscali per le ristrutturazioni edilizie ci pensa il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, che durante la conferenza stampa del pomeriggio parla di «effetto notevole sull'economia», perchè il decreto «proroga quello che c'era già e continuava fino a fine giugno ma lo migliora portandolo dal 55 al 65%. Non solo si proroga di sei mesi per quel che riguarda la singola abitazione ma di un anno per gli edifici condominali. Vengo dal tavolo sulla siderurgia con Squinzi, sindacati e imprenditori e la notizia è stata accolta con estremo interesse perché trainante diversi settori della nostra industria».

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lunedì 24 giugno 2013

Condominio: ecco il nuovo amministratore

I requisiti
A cambiare, innanzitutto, sono le condizioni per ricoprire l'incarico di amministratore: tra l'altro, occorre rispettare i requisiti di onorabilità, godere dei diritti civili, avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequentare un corso di formazione e seguire l'aggiornamento periodico. E se i nuovi obblighi del titolo di studio e della formazione iniziale risparmiano chi ha fatto l'amministratore per almeno un anno negli ultimi tre, agli altri devono adeguarsi anche i professionisti già in carica: chi perde (o ha perso) i requisiti di onorabilità e i diritti civili decade immediatamente dall'incarico.
I nuovi obblighi
Nell'androne del condominio (o comunque nel luogo di accesso o di maggiore uso comune) deve essere affissa una targa con le generalità, il domicilio e i recapiti dell'amministratore.
Ma apporre una targa nei condomini amministrati non è certo l'adempimento più oneroso imposto dalla riforma. Recependo un orientamento consolidato della Cassazione – e una buona norma di prassi già diffusa tra i professionisti – la legge impone di avere un conto corrente condominiale (bancario o postale) dedicato per ogni edificio, su cui devono transitare i contributi dei condòmini e le somme ricevute da terzi, oltre ai pagamenti fatti per conto del condominio. La sanzione è pesante: la mancata apertura e il mancato uso del conto costituiscono «grave irregolarità», che giustifica la revoca dell'incarico, anche da parte del giudice su ricorso di un condòmino.
Non solo. Con l'entrata in vigore della riforma, l'amministratore deve iniziare a curare una serie di registri: in molti casi sono già utilizzati, ma, da domani, chi non li istituisce e aggiorna può incappare anche in una revoca giudiziale per «grave irregolarità». Si tratta del registro dei verbali, dove annotare le mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni e le dichiarazioni dei condòmini, con, in allegato, il regolamento di condominio. Poi, il registro di nomina e revoca degli amministratori, dove devono essere indicate, in ordine cronologico, le date di nomina e di revoca di ciascun amministratore e gli estremi del decreto di revoca giudiziaria se è intervenuto il giudice. Infine, l'amministrazione deve istituire (anche in modalità informatica) il registro di contabilità, dove annotare tutte le operazioni in ordine cronologico ed entro 30 giorni da quando vengono effettuate.
I rapporti con i condòmini
La riforma interviene anche sulle relazioni tra l'amministratore e i condòmini. Intanto, per le assemblee  qualsiasi sia l'ordine del giorno, i condòmini che non parteciperanno non potranno più delegare l'amministratore, ma dovranno incaricare un altro condòmino o un terzo. Inoltre, l'amministratore deve diventare il "controllore" delle posizioni dei condòmini. La riforma tiene infatti a battesimo il registro di anagrafe condominiale, in cui l'amministratore deve raccogliere le generalità dei proprietari – con codice fiscale, residenza e domicilio – e i dati catastali di ogni unità immobiliare.
 COSA DICE LA NORMA
DELEGHE
Articolo 67 Disposizioni di attuazione del Codice civile
All'amministratore non possono essere date deleghe
per la partecipazione a qualsiasi assemblea che si svolga dal 18 giugno
POLIZZA RC
 Articolo 1129, comma 3, del Codice civile
Dal 18 giugno la nomina dell'amministratore può essere subordinata alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile
L'amministratore già in carica che sia sprovvisto della polizza deve valutare se stipularne una per evitare che, alla fine del mandato, non gli venga confermato l'incarico
CONTO CORRENTE OBBLIGATORIO
Articolo 1129, commi 7 e 12, n. 3), del Codice civile
L'amministratore ha l'obbligo di aprire un conto corrente bancario o postale e di farvi transitare tutte le somme a qualunque titolo ricevute
OBBLIGO DI INFORMAZIONI
Articolo 1129, comma 5, del Codice civile
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune – accessibile anche ai terzi – deve essere affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore
L'amministratore deve apporre una targa con i dati richiesti dalla legge. L'obbligo non è dettato a pena di revoca. In alcune città le regole comunali già prevedono una targa simile
ACCETTAZIONE SCRITTA DELL'INCARICO
Articolo 1129, commi 2, 12, n. 8), e 14 del Codice civile
Dal 18 giugno l'accettazione dell'incarico, sia alla prima nomina sia al rinnovo, deve essere effettuata in forma scritta e indicare – oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale dell'amministratore – il compenso, la sede dell'ufficio dove sono custoditi i registri nonché i giorni e l'ora in cui i condomini, previa richiesta all'amministratore, possono prenderne visione ed estrarne copia
L'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati costituisce «grave irregolarità» e motivo di revoca giudiziaria. L'omessa indicazione del compenso è causa di nullità della nomina. L'amministratore già in carica il 18 giugno può comunque fornire queste informazioni ai condomini, inserendoli ad esempio nella carta intestata o inviando una lettera indicando, soprattutto, gli orari di ricevimento per visionare i documenti ed estrarne copia
ANAGRAFE CONDOMINIALE
Articolo 1130, n. 6), e 1129, comma 12, n. 7), del Codice civile
L'amministratore deve predisporre il registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza
DOCUMENTAZIONE DEL CONDOMINIO
Articolo 1129, comma 8, e articolo 1130, n. 8), del Codice civile
L'amministratore ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alla propria gestione riguardante il condominio e i singoli condòmini, nonché quella riguardante lo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e di consegnarla alla cessazione dell'incarico
Consegnare la documentazione è obbligatorio.
La documentazione non può essere trattenuta dall'amministratore uscente neanche quando abbia un credito, nei confronti del condominio, per compensi non pagati o per anticipazioni non riscosse
RISCOSSIONE FORZOSA
Articolo 1129, comma 9, del Codice civile, e articolo 63, comma 1, Disposizioni di attuazione del Codice civile
Per gli esercizi chiusi dal 18 giugno, l'amministratore ha l'obbligo di agire legalmente per il recupero delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso
L'amministratore dovrà predisporre un calendario per tenere traccia dei crediti arretrati e attivarsi
per il recupero nei tempi previsti, anche senza autorizzazione dell'assemblea, salvo che questa non l'abbia dispensato. La mancata attivazione può essere motivo di giusta revoca
REGISTRI
Articoli 1130, n. 7), e 1129, comma 12, n.7), del Codice civile
Obbligatori il registro dei verbali, con le mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni e le dichiarazioni dei condomini, il registro di nomina e revoca dell'amministratore e quello di contabilità
Dal 18 giugno è obbligatorio predisporre questi registri. L'inottemperanza costituisce grave irregolarità e motivo di revoca giudiziaria
CONDÒMINI MOROSI
Articolo 63, Disposizioni di attuazione del Codice civile
L'amministratore deve comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condòmini morosi
L'amministratore deve comunicare i dati dei condòmini morosi ai creditori, senza che questo vìoli la privacy, per permettere loro di agire nei confronti degli obbligati ed evitare che vengano coinvolti i condomini in regola prima dell'escussione dei morosi.

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martedì 11 giugno 2013

BONUS CASA in CONDOMINIO

Un anno di tempo per gli interventi di risparmio energetico in condominio, sei mesi per le ristrutturazioni. Il tutto accompagnato da nuove maggioranze – spesso più complicate – per deliberare i lavori. È l'effetto dell'incrocio tra le detrazioni fiscali del 50 e del 65% e la riforma del condominio, che scatterà martedì 18 giugno.
Obiettivo 65%
Il bonus extra-large del 65% per il risparmio energetico è in vigore da giovedì scorso, 6 giugno. Se si considera che la scelta di mettere mano all'edificio (e al portafoglio) arriva dopo giorni di riflessioni, calcoli e preventivi, si capisce che di fatto tutti i lavori agevolati ricadranno sotto i nuovi articoli del Codice civile.
Il decreto legge 63/2013 ha agito su due livelli. Da un lato, ha alzato dal 55 al 65% la percentuale di detrazione per le spese sull'efficienza, con la scadenza al 31 dicembre per i lavori nelle singole abitazioni e al 30 giugno 2014 per quelli eseguiti sulle parti comuni condominiali (facciate, caldaie, tetti e così via). Dall'altro, ha prolungato fino alla fine di quest'anno il 50% per le ristrutturazioni, tenendo ferma la data del 31 dicembre sia per gli alloggi, sia per i palazzi. La differenza, qui, è che in condominio sono agevolate anche le manutenzioni ordinarie sulle parti comuni, come la tinteggiatura.
Per il bonus del 50% i lavori agevolati sono rimasti gli stessi, così come il tetto massimo di spesa, a 96mila euro, che – in condominio – vale per ogni singola unità immobiliare, e non per il costo totale.
L'innalzamento al 65% del bonus "verde", invece, si è accompagnato a un ritocco del catalogo degli interventi agevolati. Esclusa la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, oltre che il cambio di scaldacqua tradizionali con modelli a pompa di calore; resta in campo, invece, la sostituzione degli impianti termici con caldaie a condensazione, il cambio delle finestre, la coibentazione di tetti e pareti, l'installazione di pannelli solari termici.
Le scadenze e il 36%
I proprietari dovranno fare i conti con attenzione, valutando tipo di interventi, spese e tempistica. Anche perché molti lavori possono "scegliere" tra un bonus e l'altro, a seconda delle prestazioni energetiche delle componenti installate . E poi c'è il fattore tempo. Una volta scaduti i bonus maggiorati, resterà solo il vecchio 36%, che è ormai "a regime", ma ha un tetto di 48mila euro. Per avere un'idea, un palazzo che spende 100mila euro per cambiare la caldaia, può raddoppiare i tempi di recupero della spesa non rimborsata dai bonus se passa dal 65 al 36%, fermo restando che tutte le detrazioni si recuperano in dieci anni.
Decisiva per rientrare nei bonus sarà la data del pagamento, intendendo come tale quello fatto dall'amministratore con bonifico "parlante" e non quelli dei singoli condòmini.
Il peso dei quorum
In condominio, la preferenza tra i due bonus è dettata da diversi fattori. Il 65% dura sei mesi in più, ma deve fare i conti con le maggioranze per decidere, che si abbassano solo in presenza di una diagnosi o di una certificazione energetica. Mentre la contabilizzazione del calore è condannata a superare sempre lo scoglio dei 500 millesimi . Così, potrebbe essere più semplice votare lavori "ordinari" agevolati al 50%, per i quali basta un terzo del valore dell'edificio (di norma, 334 millesimi).
Dal 18 giugno si aggravano le maggioranze per interventi sugli edifici e sugli impianti per il contenimento del consumo energetico e per l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.
Fino al 17 giugno, secondo la legge 10/1991, articolo 26, comma 2, se l'intervento è fondato su diagnosi energetica o attestato di certificazione energetica (Ace), le decisioni dell'assemblea sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. In pratica, non viene richiesto il quorum riferito ai partecipanti al condominio.
Con la riforma, invece, la maggioranza è stata equiparata a quella delle delibere in seconda convocazione: maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le modifiche al Codice civile, però, hanno anche introdotto il comma 2 all'articolo 1120 in materia di innovazioni. L'attuale formulazione prevede che l'assemblea – con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio – può disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili.
Apparentemente, le norme disciplinano la stessa materia. L'interpretazione più corretta vede applicato il quorum più basso nel caso in cui le opere siano fondate su diagnosi energetica o Ace, e il quorum più alto quando mancano questi documenti.
La riforma è intervenuta anche per l'adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato.
Prima della modifica il quorum non era ben chiaro, in quanto la norma prevedeva che l'assemblea di condominio decidesse a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del Codice civile. Alcune sentenze ritenevano trattarsi della maggioranza dei soli condomini intervenuti (senza riferimento ai millesimi). Altri autori, invece, pensavano che si trattasse dello stesso quorum previsto per la seconda convocazione (1/3 e 1/3). La riforma sul punto ha fatto chiarezza, prevedendo che l'assemblea deliberi con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
Si potrebbe, però, verificare il caso in cui l'assemblea vuole riqualificare la centrale termica o sostituire il generatore di calore in presenza di diagnosi energetica (obbligatoria oltre i 100 kWh) e, contestualmente, adottare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
Il primo intervento richiede il quorum più basso di 1/3 dei millesimi, mentre il secondo quello più alto di 1/2 (oltre, naturalmente, sempre, la maggioranza degli intervenuti). Si rendono così necessarie due delibere con il rischio che il quorum non venga raggiunto per una delle due decisioni.

AmministrazioniAC.com

Il Sole 24 Ore


lunedì 10 giugno 2013

Condominio: preliminare di vendita e spese

Una questione che non smette di generare contenzioso tra l'acquirente ed il venditore di un immobile in condominio è quella relativa alla ripartizione tra di loro degli oneri condominiali succedutisi nel tempo, con particolare riferimento alle spese straordinarie. Quanto alle ordinarie infatti, sembra pacifico che esse siano connesse al possesso dell'immobile e che pertanto si debbano suddividere in base alla data di trasmissione del medesimo, con calcolo proporzionale ai mesi di gestione annuale, indipendentemente dalle scadenze delle varie rate deliberate dall'assemblea. Ricordiamo tra l'altro l'importanza di conoscere la situazione eventualmente debitoria del venditore nei rapporti con il condominio, posto che l'acquirente è tenuto a farvi fronte, quantomeno nell'ambito temporale dell'art. 63 disp. att. c.c. (cioè con riferimento all'anno di gestione in corso ed a quello precedente). Altro discorso per le spese straordinarie, che possono anche essere di importo piuttosto rilevante. Anche in questo caso va a nostro avviso assolutamente evitato il contenzioso con una regolamentazione esplicita del problema già in sede di contratto preliminare.  L'acquirente potrebbe peraltro avere delle difficoltà ad ottenere questo genere di informazioni dall'amministratore per un problema comprensibile e condivisibile di “privacy”, ma ha certamente pieno diritto ad avere tali informazioni dal venditore, dal quale sarà possibile pretendere l'autorizzazione all'amministratore a comunicare la situazione.
Riteniamo peraltro che anche il venditore abbia interesse alla chiarezza contrattuale, e quindi non convenga nemmeno a lui la reticenza, sia per prevenire un contenzioso che potrebbe volgere al peggio, per di più con consistenti costi aggiuntivi per spese legali, sia perché, finchè è nell'ambito delle trattative contrattuali ha ancora la possibilità di addossare all'acquirente tali spese in tutto o in parte.
La giurisprudenza sembra infatti sempre più compattamente orientata ad attribuire tali oneri straordinari al venditore, indipendentemente dal periodo di effettuazione dei lavori ovvero dalle scadenze delle varie rate previste dall'assemblea. Infatti prevalente il rilievo che tali spese tocchino a chi era proprietario al momento della delibera, quindi il venditore, anche se, in ipotesi, avesse già fatto il contratto preliminare ed eventualmente anche immesso l'acquirente nel possesso ed addirittura lo avesse già delegato a deliberare in vece sua proprio quelle opere.
Al contrario però una  sentenza di Cassazione (la 1/4/04, n. 6323) ha precisato che “l'obbligo di ciascun condomino insorge al momento stesso in cui si rende necessario provvedere alla conservazione della cosa e, per conseguenza, si eseguono i lavori che giustificano le relative spese”.
Pertanto la Suprema Corte “ha confermato la sentenza di merito che aveva posto a carico dell'acquirente di un appartamento la quota della spesa per la manutenzione di una parte comune dell'edificio, considerando irrilevante la circostanza che la deliberazione dell'assemblea di approvazione della spesa fosse stata assunta in data anteriore alla vendita”.
Con che resta ancora una volta dimostrato che certezze giuridiche non ve ne sono mai, da cui l'assoluta necessità di stipulare un buon contratto.

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venerdì 7 giugno 2013

D.L. 63 del 4 giugno 2013


Il DL n. 63 del 4 giugno è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 130 del 5 giugno proroga gli incentivi fiscali al recupero edilizio e al risparmio energetico negli edifici e recepisce la direttiva europea 2010/31 sulla prestazione energetica degli edifici.

Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica (55%-65%).
La principale novità, rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, è l'immediata entrata in vigore del nuovo regime maggiorato degli sconti fiscali per gli interventi energetici negli edifici. Il testo finale dell'articolo 14 recita infatti che «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, (le detrazioni del 55%, ndr) si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013...».

Confermata invece l'esclusione del "nuovo 65%" per «le spese per gli interventi di sostituzione di
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonche' delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria».

Confermato anche che il nuovo regime di detrazioni al 65% sarà valido per sei mesi in più, fino al 30 giugno 2014, per «interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

Detrazioni per interventi di sostituzione edilizia (41-36-50%).
Confermato anche qui il testo anticipato da «Edilizia e Territorio»: le detrazioni Irpef sugli interventi di recupero edilizio vengono prorogati nella misura "super" del 50% dal 30 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014. Poi torneranno nella misura "a regime" del 36% (come da articolo 16-bis del Tuir).
Confermata anche l'estensione del 50%, fino al 31 dicembre 2013, alle spese per acquisto di mobili «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione», per una spesa (per i mobili) non superiore a 10mila euro.

Recepimento direttiva.
Attestato di prestazione energetica obbligatorio, edifici a "energia quasi zero" a partire dal 2018, multe salate per cittadini e professionisti inadempienti. In risposta alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/Ue il decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale rende ancora più stringente l'obbligo di certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici, indicando i requisiti minimi in materia di prestazione energetica del patrimonio edilizio e criteri di calcolo dell'efficienza, oltre a fissare pesanti sanzioni in caso di inadempienze.

L'attestato di certificazione energetica diventa quindi attestato di prestazione: dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, sarà obbligatorio per le nuove costruzioni e per quelle esistenti solo nel caso di vendita o nuovo affitto. Il documento avrà una durata di 10 anni dalla data di rilascio e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'immobile. Per chi non rispetterà le nuove regole sono in arrivo multe salate: da 700 a 4.200 euro per il professionista abilitato che rilascia un attestato non conforme al Dl, da 1.000 a 6mila euro per il direttore dei lavori che non presenta al Comune l'asseverazione di conformità delle opere con la certificazione energetica, da 300 a 1.800 euro per il proprietario dell'immobile che non fornisce l'attestato energetico all'inquilino.

I nuovi edifici, poi, dovranno essere a "energia quasi zero", cioè ad altissima prestazione energetica: l'obbligo scatterà dal 31 dicembre 2018 per tutte le strutture della Pubblica amministrazione (compresi gli edifici scolastici) e dal 2021 anche per i privati.

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giovedì 6 giugno 2013

Tutti i bonus casa - Il Sole 24 Ore


Tutti i bonus casa subito in vigore. E' in Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre l'incentivo fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie; proroga e rafforza dal 55% al 65% gli interventi di efficientamento energetico; introduce fino a a fine 2013 un bonus del 50% sull'acquisto di mobili collegato a ristrutturazioni.
Fin da domani sarà dunque possibile accedere a tutti i bonus. A tutte le novità Il Sole 24 Ore in edicola oggi dedica una guida pratica di quattro pagine da conservare: il testo e l'analisi delle norme, le scadenze aggiornate, le indicazioni sulle procedure per accedere ai bonus senza problemi, i commenti e consigli degli esperti, le risposte alle domande più frequenti.
Decreto debiti PA
Dopo l'approvazione definitiva alla Camera - all'unanimità – del decreto pagamenti, lo sblocco dei crediti vantati dalle imprese verso la Pa entra in fase operativa. In attesa che si sciolga il nodo della compensazione fra crediti e debiti fiscali (cartelle già emesse), dopo la pubblicazione della regolamentazione in Gazzetta Ufficiale, Regioni, Province e Comuni potranno liberare risorse finanziarie fino a 40 miliardi entro il 2013 (prima tranche di un monte stimato in oltre 90 miliardi). Sul Sole 24 Ore di giovedì 6 giugno gli ultimi dettagli sul provvedimento e un crono-programma con tutte le scadenze utili per enti locali e imprese da ora al 31 dicembre.
 Casa24 Plus: Arredi di design come traino per le vendite immobiliari
Potrebbe essere una formula vincente, in un momento di contrazione del mattone. Il modello è quello anglosassone, dove gli alloggi dei complessi residenziali nuovi o di recente ristrutturazione sono messi sul mercato degli arredi - completi o parziali. In genere si tratta di appartamenti di livello medio-alto, o addirittura di pregio, dotati sempre di cucine e spesso di altri mobili: tutti di qualità, forniti in serie da importanti aziende del design. Ancora poco diffuso in Italia, questo modello di "contract residenziale" è quasi la norma in Paesi come Regno Unito, Usa, Canada, o nei mercati emergenti del medio ed Estremo Oriente. E ora sta cominciando a prendere piede anche da noi: Casa24 Plus in edicola giovedì 6 giugno ragiona con esperti del mattone e imprenditori dell'arredo dei vantaggi che questo modello può offrire: ai consumatori, che possono risparmiare tempo e denaro in cambio di prodotti di qualità; ai costruttori, che trovano in questa formula un utile strumento di promozione e marketing per incentivare le transazioni immobiliari; alle aziende di design, che grazie al contract siglano contratti di valore molto alto e hanno l'opportunità di inserirsi e farsi conoscere sui nuovi mercati.

Fonte "Il Sole 24 Ore"