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domenica 30 gennaio 2011

Fotovoltaico e Agricoltura - vol. 2

La produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche è considerata un'attività agricola connessa e quindi il reddito è ricompreso in quello agrario. Questo regime si applica anche alle società agricole indicate all'articolo 2 del Dlgs 99/2004, che determinano il reddito su base catastale per opzione (articolo 1, comma 1093, legge 296/2006).

La produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche è una attività per la quale la connessione con il terreno non è naturale,pertanto l'agenzia delle Entrate ha individuato alcuni parametri necessari per poterla considerare ricompresa nel reddito agrario (circolare 32/11/2009):
In primo luogo, occorre soddisfare il requisito soggettivo e la produzione energetica deve essere realizzata nel contesto di un'azienda agricola.
Oltre al possesso dei terreni agricoli viene presa in considerazione, ai fini del rispetto della prevalenza, anche la potenza dell'impianto installato. Per gli impianti con potenza non superiore ai 200 kW l'energia generata è sempre considerata produttiva di reddito agrario.
Per gli impianti di potenza superiore, l'attività energetica viene considerata agrìcola se rispetta almeno uno dei tre requisiti seguenti:
1) l'impianto è integrato architettonicamente (integrazione parziale o totale) su strutture aziendali esistenti (per "esistente" s'intende una costruzione con mura perimetrali e copertura, iscritta in catasto);
2)il volume di affari derivante dall'attività agricola (al netto della produzione di energia)è prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia eccedente la franchigia (esclusa anche la tariffa incentivante);
3)il titolare dell'impresa agricola, entro il lìmite di 1 MW, deve dimostrare di coltivare almeno un ettaro di terreno (utilizzato per l'attività agricola) per ogni 10 kW di potenza nominale installata eccedente i primi 200 kW.

Se l'imprenditore agricolo individuale o la società semplice non rispettano almeno uno dì questi requisiti, la produzione di energia eccedente viene considerata produttiva di reddito d'impresa. Nel caso delle altre società agricole di persone e a responsabilità limitata, invece, il mancato rispetto di questi parametri comporta la tassazione a reddito d'impresa di tutta l'attività di produzione d'energia e la decadenza dell'opzione per la determinazione del reddito agrario. Questo perché tali soggetti, se svolgono anche parzialmente un'attività commerciale, decadono dal diritto di optare per la tassazione catastale.

Ai fini dell'Iva, per le aziende agricole in regime speciale (articolo 34 delDpr 633/72), la cessione dell'energia comportala separazione delle attività secondo quanto previsto dall'articolo 36 del Dpr 633/72. Questo obbligo di separazióne non sussiste se il produttore agricolo ha optato per l'applicazione dell'Iva con metodo normale. La cessione dell'energia sconta l'applicazione dell'Iva con aliquota ridotta al 10% (se ceduta al Gse o agli altri soggetti grossisti al n. 103 della Tabella A, parte III). Va assoggettata a imposta con aliquota ridotta anche l'eventuale quota di energia fatturata internamente alla gestione agricola.

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lunedì 24 gennaio 2011

Fotovoltaico Incentivi e vantaggi

Con il 2011, il panorama del fotovoltaico italiano subirà delle modifiche?
Ecco le risposte categoria per categoria:

Impresa:
Attività
Imprèsa, oppure privato con impianto non al servizio dell'abitazione o oltre i 20 kW
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile da Irpef/Ires con quote di ammortamento del 9% annuo. Lo stesso per l'Irap
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile, dato che si tratta di un costo inerente l'impresa
Tariffa incentivante
È assoggettata a Irpef/Ires e all'Irap- È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetto a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetta a Iva

Professionista
Attività
Professionista con impianto al servizio dello studio
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile da Irpef/Ires con quote del 9% annuo. Lo stesso per l'Irap. Se l'impianto è a uso promiscuo con l'abitazione, si deduce il 50%
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile, dato che si tratta di un costo inerente l'attività professionale
Tariffa incentivante
E' assoggettata a Irpef/ires e all'Irap. È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Corrispettivo da cessione
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva

Famiglia
Attività
Privato con impianto al servizio dell'abitazione e non oltre i 20 kW
Costo di acquisto dell'impianto
Il privato non ha scritture contabili e non effettua deduzione, né ammortamento
Iva sul costo d'acquisto
II privato non è titolare di partita Iva e non effettua alcuna detrazione
Tariffa incentivante
Non costituisce componente di reddito. Non è soggetta a ritenuta d'acconto, né a Iva
Contributo in conto scambio
Non costituisce componente di reddito, non è soggetto a ritenuta d'acconto, né a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Rientra tra i redditi diversi disciplinati dall'articolo 67 del Tuir. Non è soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
II corrispettivo da ritiro del Gse rientra tra i redditi diversi disciplinati dall'articolo 67 del Tuir. Non è soggetta a Iva

Agricoltore
Attività
Produttori e società agricole in opzione con attività salare connessa a quella agricola
Costo di acquisto dell'impianto
Non è deducibile, ma le società agricole in opzione devono comunque rilevarlo in contabilità ed effettuare l'ammortamento
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile con contabilità separata se in regime speciale Iva. Autoconsumo: detraibile se in regime ordinario Iva
Tariffa incentivante
Non costituisce componente di reddito. È soggetta a ritenuta del 4% per le società agricole in opzipne, ma non a Iva
Contributo in conto scambio
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva con aliquota del 10%

Agricoltore ( secondo esempio)
Attività
Produttori e società agricole in opzione con attività solare oltre i limiti della C. 32/E/09
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile ai finì Ires con quote del 9%annuo, dato che si tratta di reddito d'impresa determinato analiticamente. Lo stesso ai fini Irap
Iva sul costo d'acquisto
L'Iva sull'acquisto è detraibile, ma se in regime speciale occorre separare le attività
Tariffa incentivante
E' rilevante ai fini Ires ed Irap. È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
Non configurabile perché oltre i 200 kW non si può fare scambio sul posto
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Non configurabile perché oltre i 200 kW non si può fare scambio sul posto
Corrispettivo da cessione
È rilevante ai fini Ires ed Irap '(aliquota al 3,9%). È soggetta a Iva con aliquota del 10%

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lunedì 17 gennaio 2011

Condominio: Interpretazione regolamento (Cassazione 22596/2010)

L'interpretazione del rego­lamento condominiale è com­pito spettante al giudice chia­mato a decidere della causa ed è insindacabile in sede di legitti­mità. Questo il principio di di­ritto applicato di recente dalla Cassazione per giudicare la corretta interpretazione di una clausola d'un regolamento con­dominiale d'origine contrattua­le (sentenza 22596/2010).

Il caso concreto:
Un condomino, al momento della ristrutturazione di alcu­ne soffitte, di cui era proprieta­rio, inglobava, nelle stesse, un corridoio che un altro condo­mino sosteneva essere bene co­mune ed eccepiva, sempre quest'ultimo, che tali ristruttu­razioni erano state eseguite in violazione di un articolo del re­golamento condominiale con­trattuale, che sottoponeva qualsiasi intervento modificati­vo dell'edificio all'ottenimen­to di una preventiva autorizza­zione dell'amministratore; chiedeva, quindi, accertarsi rii-legittimità di tale incorporazio­ne e la condanna alla rimessio­ne hi pristino e al risarcimento di danni subiti.
Sia il tribunale (che dichiara­va illegittima l'incorporazione del corridoio e condannava l'esecutore delle ristrutturazio­ni alla rimozione della porzio­ne di corridoio occupata) sia la corte territoriale, rilevavano l'esistenza di un corridoio co­mune coerente con le soffitte medesime. Presentato il ricorso, la Cassazione annullava la sentenza della Corte d'appello e statuiva la non condominialità di quel corridoio posto che lo stesso serviva solamente al­cune unità immobiliari senza assumere alcuna utilità per la collettività.
Nel giudizio di rinvio, la cor­te d'appello chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione del­l'articolo del regolamento con­tenente l'obbligo del permesso dell'amministratore per ogni variante allo stato dell'immobi­le, precisava che «il citato per­messo doveva (...) essere rila­sciato dall'amministratore e non dall'assemblea il che evi­denziava che non si verteva in tema di diritti soggettivi all'ese­cuzione, ma solo di una norma procedimentale destinata a re­golare l'armonico contempera­mento delle facoltà di godimen­to dei condomini dello stabile; che inoltre l'amministratore, una volta informato al pari dell'assemblea, non aveva rite­nuto di proporre alcuna reazione»
Ritengono i supremi giudici che la corte d'appello, nell'interpretare l'articolo citato, non sia incorsa nei denunciati vizi di violazione di legge e di moti­vazione. E invero, all'esito di ta­le analisi, il giudice di appello è coerentemente giunto alla con­clusione che dalla omessa ri­chiesta di preventiva autorizza­zione dell'arnministratore , per l'esecuzione di va­riante allo stato dell'immobile di proprietà esclusiva del singo­lo condomino, deriva - nel ca­so di opere non vietate e co­munque legittime - non la rimozione dell'opera realizzata e il ripristino della situazione precedente, bensì solo even­tualmente il diritto (del condo­minio o, per esso, del sìngolo condomino) al risarcimento del danno per il pregiudizio de­rivante dalla violazione di una norma procedimentale volta a disciplinare in modo armoni­co le facoltà di godimento spet­tanti ai singoli condomini con riferimento alla proprietà esclusiva di ciascuno.

«Il procedimento logico-giu­ridico sviluppato - sostiene la Cassazione - è ineccepibile, hi quanto coerente e razionale, e il giudizio di fatto in cui si è con­cretato il risultato dell'interpre-tazione della norma regola­mentare hi questione è fonda­to sii un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da moti­vazione, adeguata ed immune dai vizi denunciati».
Prosegue, inoltre, precisan­do che «tale interpretazione del giudice di merito è insinda­cabile hi sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica op­pure vizi logici per mancanza, insufficienzao contraddittorie­tà della motivazione».

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