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lunedì 19 aprile 2010

Legal: TIA dopo la pronuncia della CTR Toscana

La commissione tributaria della Toscana è tornata sulla questione dell'applicabilità dell'Iva sulla tariffa rifiuti sostenendo che l'imposta può essere richiesta se a gestire il servìzio è un organismo societario. La pronuncia ha di nuovo mescolato le carte, ma difficilmente una Ctr può mettere in crisi l'impianto delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 238/2009: la Tia, hanno chiarito i giudici delle leggi, è un tributo, e la sua riscossione dà luogo all'applicazione di una entrata che non è mai corrispettiva di un servizio reso. Ne consegue che la stessa non può essere assoggettata a Iva, per difetto del presupposto oggettivo dell'imposta (corrispettivo per cessione di beni o prestazione di servizi), a prescindere dalla sussistenza del requisito soggettivo (esercizio dì imprese arti e professioni).
L'unica motivazione offerta dalla sentenza della Ctr è l'affermazione secondo cui «quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime di impresa sul corrispettivo dovuto si applica l'Iva». Il richiamo all'articolo 6, comma 13, della legge 133/1999, nel ragionamento dei giudici serve a confermare questo assunto. Come a dire che l'assoggettamento a Iva di un tributo dipende dalla sussistenza del requisito soggettivo e non dal presupposto oggettivo dell'imposta. L'affermazione appare doppiamente infondata. Da un lato, la tassa si applica non perché esiste un rapporto contrattuale con l'utenza ma perché si verifica il presupposto previsto dalla legge. Nel caso della Tia, questo è rappresentato dall'occupazione o detersione dilocali, che ha un collegamento molto mediato con la produzione di rifiuti. Per questo i tributi non

possono mai qualificarsi come corrispettivi di un servizio. Ciò appare già sufficiente aescludere l'applicazione dell'Iva, senza indagare ulteriormente sulla natura del soggetto che percepisce l'entrata tributaria. Il tutto senza scomodare l'articolo 13 della direttiva 112/2oo6, secondo cui gli enti pubblici e iprivati concessionari di un servizio pubblico, quando agiscono investe autoritativa, sono esclusi dal campo Iva. In realtà, la tesi della correlazione tra esercizio d'impresa e applicazione dell'Iva sulle entrate tributarie è stata da tempo abbandonata dalla stessa agenzia delle Entrate: già con la risoluzione 25/E del 2003, l'Agenzia aveva valorizzato il solo presupposto oggettivo per rilevare
La commissione toscana autorizza l'imposta per le società ma contrasta con gli orientamenti comunitari e delle Entrate
l'esclusione da imposta dei diritti sulle pubbliche affissioni. Anche sui rapporti tragestori e comuni occorre fare chiarezza. Accertata la natura tributaria della Tia, questa è oggetto dì un'obbligazione indisponibile, in quanto retta dalla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione. I tributi non possono quindi "scomparire" dal bilancio comunale e la Tia deve trovare posto tra le entrate, come accade per la Tarsu. Ne consegue che il gestore incassa la tariffa e la riversa al comune, così come accade per un qualsiasi concessionario di tributi locali, e il comune gira al gestore le somme dovute a titolo di compenso per l'attività prestata, a fronte della emissione di una fattura regolarmente assoggettata a Iva da parte del gestore stesso.

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I post sono informazione non periodica divulgativa e non possono sostituire la consulenza del professionista per il caso spefico.

giovedì 15 aprile 2010

Speciale Condominio: IL BILANCIO

AmministrazioniAC, questo mese offre una guida al bilancio del condominio.

Le problematiche:
L’art. 1129 del Codice Civile -che si limita a sanzionare con la revoca il mancato deposito del conto della gestione per due esercizi – appare non più sufficiente a governare le complesse problematiche delle gestioni condominiali e tanto meno a costituire un realistico deterrente per quegli amministratori che delle maglie larghe della legge approfittano.

Posizione aggravata poi dall’ orientamento giurisprudenziale, tuttora non contrastato, per il quale l'amministratore non è obbligato a tenere la contabilità condominiale, «previste per il bilancio delle società, essendo invece sufficien¬te che tale contabilità sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci dì entrata e di uscita, con le quote di ripartizione. Né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame, alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente alla approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'am¬ministratore. (Cass. 3231/1984)

Anche se in un remoto passato la stessa Suprema Corte di Cassazione aveva fatto dei distinguo: tra gestioni di rilevante entità e gestioni di modeste proporzioni, per le quali l'amministratore non è tenuto all'osservanza di particolari formalità, essendo sufficiente - nei casi in cui il conto si riferisca ai condomini di modeste proporzioni -che il rendiconto contenga gli eleménti essenziali occorrenti per rendere intellegibili,ai singoli condomini, le modalità di impiego dei fondi anticipati dai medesimi per la gestione del condominio, con l'enunciazione delle spese, suddivise per categorie (Cassazione, 25 novembre 1975-n. 3930).

Malgrado tutto nella maggior parte dei casi, si continua a ritenere, anche per le gestioni di consistente valore patrimoniale, che l'amministratore è solo tenuto al rispetto delle norme di cui agli articoli. 1129 e 1135 del Codice civile, in tema di rendiconto, senza alcun obbligo di rigorosa contabilità, di libri contabili obbligatori, di piani dei conti o di conservazione dei documenti, anche dopo le direttive CEE 78/660 e 85/349, recepite dal Dlgs 127/1991,


Ci si è,poi, domandato se l'amministratore, in occasione dell'assemblea di rendiconto, sia tenuto solo all'invio del prospetto di rendiconto o anche a mettere a disposizione dei condomini la documentazione giustificativa. La giurisprudenza ha puntualizzato che "benché 1 "amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio, egli è tuttavia tenuto a permettere, ai condomini che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà" (Cass. 28 gennaio 2004, n. 1544).
Rilevante è infine la Sentenza 13350/2003 con cui la Cassazione ha in particolare statuito l'annullabilità delle deliberazioni che riguardino o possano riguardare la conoscenza della documentazione contabile nell'ipotesi, non solo di rifiuto, ma anche di una eccessivamente gravosa consultazione "imposta" dall'amministratore, per l'incongruo tempo accordato.

La forma del bilancio
In assenza di una precisa indicazione normativa - la prassi ha sempre optato per il rendiconto di cassa e quindi per una contabilità elementare, in cui figurano tutte le spese e le entrate, effettivamente sostenute o acquisite nel periodo di riferimento. Un tale sistema dì contabilizzazione comporta che, per esempio, le fatture relative ad un esercizio, se non pagate, siano riportate negli esercizi successivi, riguardando -il rendiconto di cassa - i soli movimenti di cassa. Per determinare la situazione di cassa alla fine di un qualsìasi periodo contabile (da inserire poi in situazione patrimoniale) occorre far riferimento al corrispondente risultato della precedente gestione ed effettuare la somma algebrica di introiti ed esborsi che hanno modificato disponibilità in contanti e conti correnti bancario postali.

Il rinvio alla nozione di bilancio e ai fondamentali canoni contabili consentono quindi di recuperare il principio relativo alla contabilizzazione dell'attivo e del passivo dell'esercizio e, quindi, dello stato patrimoniale. Tanto più che il richiamato articolo 1135 parla testualmente dì «residuo attivo della gestione».
Lo stato patrimoniale può peraltro essere sostituito da una relazione relativa ai debiti e crediti dell'esercìzio, che renderebbe certamente più intellegibile ai condomini la realtà contabile del condominio.

L'attività di AmministrazioniAC
Preventivo
Anche il preventivo e la ripartizione delle spese devono essere redatti dall'amministratore e approvati dall'assemblea(articolo 1135, n. 2 codice civile). I quorum sono gli stessi previsti per il rendiconto

Stato di ripartizione
Secondo l'articolo 63,comma 1,delle disposizioni di attuazione al codice civile, va redatto dall'amministratore e approvato dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea. I quorum sono gli stessi previsti per il rendiconto

Accesso ai documenti
Secondo la giurisprudenza della Cassazione,l’amministratore ha il dovere di mostrare ai condomini la documentazione contabile. È un dovere la cui violazione determina l'invalidità della delibera di approvazione del rendiconto

Rendiconto annuale
È redatto dall'amministratore e deve essere approvato con delibera assunta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresenti i seguenti quorum (articolo 1136 commi le2 del codice civile): «in prima convocazione "un terzo più uno dei condomini" in seconda convocazione "un terzo dei condomini" e almeno "un terzo del valore dell'edificio"

Contributi e ritardi
Attivarsi per riscuotere i contributi è compito dell'amministratore, così come previsto dall'articolo 1130, n. 3 del codice civile. Allo stesso modo, è suo compito agire legalmente per riscuotere le morosità (articolo 63, comma l, delle disposizioni di attuazione). Per la riscossione non serve, quindi, una delibera dell'assemblea.

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martedì 6 aprile 2010

Eco Bonus sulle abitazioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto attuativo sugli incentivi previsti dal DL 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2010.

Gli incentivi, lo ricordiamo, riguardano case ecosostenibili, ciclomotori, cucine ed elettrodomestici, prodotti industriali come inverter, motori elettrici, gru a torre, rimorchi e macchine agricole, ma anche abbonamenti a internet veloce per i giovani fino a 30 anni. I requisiti per beneficiare delle agevolazioni sono consultabili in una scheda pubblicata dal ministero dello Sviluppo economico.

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venerdì 2 aprile 2010

Buona Pasqua


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