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giovedì 24 dicembre 2009

AUGURI DI BUONE FESTE


Anche questo difficile anno sta per giungere al termine, vogliamo quindi ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito ed hanno creduto nei nostri progetti.

Affronteremo il 2010 con un nuovo e sempre più intenso impegno, inaugurando servizi sempre più completi.

Con la speranza di averVi ancora come lettori o come nostri assistiti, Vi auguriamo
Un felice Natale e un prospero 2010

Lo staff di Legal, i consulenti, lo staff di Amministrazioni AC

Le pubblicazioni dei post inizieranno il giorno Lunedì 4 gennaio 2010

lunedì 14 dicembre 2009

Disabili e Fisco

Carichi di famiglia
La Finanziaria 2007, nel sosti­tuire le deduzioni dal reddi­to imponibile per i figli a cari­co con una detrazione d'im­posta, ha previsto, a partire dal 2007. per il figlio portato­re di handicap una maggiora­zione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. ^articolo 12. comma i, lettera a
Imposte sui redditi di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), stabilisce che dall'im­posta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i fìgli naturali riconosciuti, i fi­di adottivi e gli affidati o affi­liati, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciacun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia, la detrazione teorica è aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'ar­icelo 3 della legge 5 febbraio 992, n. 104 e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, pertanto, per un figlio minore di tre anni, portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un figlio minore di tre anni portaore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione teorica è di 1.320 euro. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo pos­seduto nel periodo d'impo­sta e il loro importo diminui­sce con l'aumentare del red­dito fino ad annullarsi quan­do il reddito complessivo dell'avente diritto al benefi­cio arriva a 95.000 euro.
Successione e donazione
Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i lega-tari che beneficiano di un pa­trimonio loro trasmesso dal de cuius per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrjce di handicap gra­ve, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1^2, l'im­posta si applica sulla parte del valore della quota che su­pera l'importo di 1.500,000 euro. Un analogo beneficio è previsto in materia di impo­sta sulle donazioni.

L'acquisto di veicoli
Ecco i benefici sull'acquisto dell'autovettura: detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; Iva al 4% sull'acquisto; esenzio­ne dal bollo auto e dall'impo­sta di trascrizione sui passag­gi di proprietà. Ne beneficiano: i) non ve­denti e sordomuti; 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indenni­tà di accompagnamento; 3) disabili con grave limitazio­ne della capacità di deambu­lazione o affetti da pluriamputazioni; 4) disabili con ri­dotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili di cui ai punti 2 e 3 la situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/92) deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap presso la Asl. I disabili di cui al pun­to 4 sono coloro che presen­tano ridotte o impedite capa­cità motorie ma che non ri­sultano, contemporanea­mente, «affetti da grave limi­tazione della capacità di de­ambulazione», per cui nei lo­ro confronti il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo acquistato. È opportuno ri­cordare che la Finanziaria 2007 ha stabilito che le age­volazioni previste sui veico­li utilizzati per la locomozio­ne dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano uti­lizzati in via esclusiva o pre­valente dai beneficiari degli sconti fiscali.

Le spese sanitàrie
Per i soggetti in questione l'articolo io del Tuir prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese medi­che generiche e di assistenza specifica. Tali spese sono de­ducibili dal reddito comples­sivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disa­bili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Si considerano di «as­sistenza specifica», tra le al­tre, le spese relative all'assi­stenza infermieristica e riabi­litativa e quelle sostenute dal personale in possesso del­la qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assi­stenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l'intera retta pagata ma solo laparte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assi­stenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella do­cumentazione rilasciata dal­l'istituto di assistenza. Le spe.se sanitarie specialisti-che (analisi, prestazioni chi-rurgiche e specialistiche), in­vece, danno diritto ad una de­trazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; in questo caso, la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscal­mente a carico.

I mezzi di ausilio
Trale agevolazioni di carat­tere più specifico, ricordia­mo: la possibilità di detrar­re dall'Irpef il 19% della spe­sa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acqui­sto dei sussidi tecnici e in­formatici, cioè apparecchia­ture e dispositivi meccani­ci, elettronici o informatici. anche appositamente fab-" bricati per le persone limita­te da menomazioni perma­nenti di natura motoria, visi­va, uditiva o del linguaggio; la possibilità di detrarre le spese mantenimento (calco­lando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a 516,46 euro) del cane guidaperinon vedenti. Si ri­corda che spetta inoltre la detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane gui­da. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta perun solo cane e può esse­re calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acqui­sto degli autoveicoli utiliz­zati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente. Risulta a carico.

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mercoledì 9 dicembre 2009

Fotovoltaico ... ultimo capitolo

La produzione di energia da fonti fotovoltaiche può essere effettuata anche da persone fisiche?

Sì, la fattispecie è affron­tata dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 (paragra­fo 9.1 e 9.2). L'utilizzo dell'energia prodotta da un privato per autoconsu­mo non rileva né ai fini Iva, né ai fini delle imposte di­rette, qualora l'impianto sia di potenza nominale in­feriore o pari a 20 kW e sia utilizzato al solo scopo di soddisfare i consumi ener­getici dell'abitazione.
La tariffa incentivante corri­sposta non ha rilevanza fi­scale avendo natura di con­tributo a fondo perduto. Qualora il privato venda l'energia prodotta in ecces­so, può scegliere fra due opzioni, che hanno anche diverse conseguenze fisca­li: lo scambio sul posto o la cessione dell'energia esu­berante alla rete. Se l'ener­gia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW supe­ra Ì propri consumi e si sce­glie lo scambio sul posto, l'energia esuberante non costituisce reddito imponi­bile, perché, immessa nel­la rete, genera a favore del privato un credito in termi­ni di energia verso l'ente gestore (Gse), prelevabìle nei tre anni successivi.
Se si opta per la vendita dell'energia e l'impianto è installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, i proventi per la vendita dell'energia in eccesso so­no considerati redditi diversi. La circolare n. 4Ó/E/2OO7 precisa che tali redditi derivano da attivi­tà commerciali non eserci­tate abitualmente (ai sensi dell'artìcolo 67, comma i, lettera i), del Tuir). Stesse considerazioni valgono an­che nel caso dell'impianto realizzato da un condomi­nio. In tale ipotesi, i pro­venti costituiscono reddi­to da imputare direttamen­te in capo ai singoli condo­mini in proporzione ai mil­lesimi di proprietà.

Si ringrazia per la collaborazione AmministrazioniAC

Consulenza tecnica ed esecutiva
General Group Italia S.r.l.

venerdì 4 dicembre 2009

Fotovoltaico e condominio

E' possibile?
Il condominio ha la possibilità di installare un impianto fotovoltaico. Si possono seguire due differenti percorsi: o un singolo inquilino decide di costruire un proprio allestimento nelle parti comuni, o vi provvede unanimemente la totalità dei condomini. In entrambi i casi è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea. E’ importante sottolineare che, oltre al risparmio sulla bolletta elettrica, il nuovo sistema offre una considerevole opportunità di guadagno. Infatti un impianto di circa 50KW produce un guadagno medio di 3000/3500 euro al mese: questo budget una volta trascorso il tempo di restituzione del prestito potrà essere utilizzato per ridurre ulteriori costi di gestione del condominio oppure suddiviso tra i condomini.

Dove collocare l'impianto?
L'impianto potrà essere collocato sul tetto/copertura dell'edificio, oppure una soluzione conveniente potrebbe essere l'installazione di pannelli a tettoia, ad esempio sfruttando i posti macchina scoperti, con l'indubbio vantaggio di portare un secondo concreto miglioramento alle strutture del condominio.

Di che taglia?
Un impianto fotovoltaico da 10/20 kWp è in grado di generare l'energia elettrica sufficiente a coprire i consumi condivisi di un condominio di 20/60 famiglie o comunque grandi condomini.
Ovviamente verranno valutati i budget di spesa disponibili, la superficie disponibile per l'installazione e le richieste di energia del condominio

I vantaggi:
Il conto energia:
Nel settore fotovoltaico, i contributi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sono erogati col “Conto Energia”. Il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che eroga del denaro in base all’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico.
Quindi col conto energia si ricevono contributi in denaro per ogni Kw prodotto.
I finanziamenti:
La finanziaria 2007 prevede contributi economici e fiscali per case e condomini che si dotano di impianto fotovoltaico, mentre per la nuova costruzione l`installazione dell`impianto fotovoltaico è obbligatoria.

Come fare?
Per gli impianti fotovoltaici è necessaria l`autorizzazione dell`assemblea condominiale e dell`ufficio tecnico comunale, in quanto l`installazione di un impianto fotovoltaico è considerato come ogni altro intervento di manutenzione straordinaria.
Come dicevamo, i moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertineza di immobile (tetto, facciata, terrazzo o su un terreno).

Vuoi saperne di più, senza alcun impegno?
visita il sito di AmministrazioniAC



Il servizio viene reso da
GeneralGroupItalia S.r.l