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venerdì 31 luglio 2009

Civile: Responsabilità del mediatore . Cass. 16382/2009

CONTRATTI - MEDIAZIONE - MANDATO - RISARCIMENTO DANNI Con la sentenza n. 16382 del 14 luglio 2009 la Suprema Corte ha affermato che il mediatore, nel caso in cui agisca come mandatario, assume su di sé i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente arrecando danni a terzi, é tenuto, a favore di questi ultimi, al risarcimento dei danni.

Cass. Sent. 16102/2009: Testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 9 luglio 2009, n. 16102

(Presidente G. B. Petti, Relatore B. Spagna Musso)

Svolgimento del processo 1. - Con sentenza del 24 giugno 2004 la Corte d'appello di Messina, respingendo il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha confermato la decisione di primo grado con cui il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di S. A., docente di scuola elementare, diretta alla declaratoria di illegittimità del proprio trasferimento dal Circolo didattico di Tortorici a quello di Galati Mamertino, disposto - per incompatibilità ambientale - per 1'anno scolastico 1998-1999.

1.1. - La Corte territoriale ha ritenuto che la A., asssistendo un familiare handicappato con lei convivente, ai sensi dell' art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non potesse essere trasferita senza il proprio consenso, non prevedendo la legge, in tale ipotesi, alcun bilanciamento degli interessi familiari del lavoratore con quelli tecnico-produttivi del datore di lavoro, così come invece previsto dal Legislatore per l'ipotesi di prima assegnazione della sede di lavoro, in cui 1'interesse del lavoratore è tutelato "ove possibile". Ha aggiunto che, nel caso di specie, si era verificata, a causa di comportamenti dell'insegnante, una situazione di acuta conflittualità con i colleghi, nonché con gli alunni e le loro famiglie, sì che il trasferimento non garantiva, comunque, l'interesse dell'Amministrazione, non potendosi escludere che una analoga situazione si ripetesse anche in altra sede.

2.- Avverso questa sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione.

3.- La lavoratrice non ha svolto attività difensive in questa sede.

4 - Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite, ai sensi dell' art. 374, secondo comma, c.p.c., a seguito di ordinanza di rimessione della Sezione lavoro che ha segnalato la particolare importanza della questione sottoposta alla Corte di cassazione.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell' art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 e dell'art. 468 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si addebita alla sentenza impugnata di avere introdotto una netta distinzione fra 1'ipotesi dì prima assegnazione della sede di servizio, nella quale avrebbero rilievo anche le esigenze organizzative dell'Amministrazione, e quella del trasferimento, ove sarebbe indispensabile il consenso del lavoratore, finendo così per trascurare la ratio delle disposizioni in esame e per comprimere eccessivamente i poteri della Amministrazione datrice di lavoro, specialmente in relazione alle ipotesi di trasferimento d'ufficio previste dalla legge.

2. - Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell' art. 468, sopra richiamato, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si censura la decisione della Corte d'appello per avere ritenuto illegittimo il trasferimento in base al rilievo che la situazione di incompatibilità, che vi aveva dato causa, si sarebbe potuta verificare anche in una sede diversa, sì che la misura adottata non fosse quindi quella più idonea a risolvere i problemi ambientali creatisi presso la scuola di assegnazione.

3. - L'esame del primo motivo presuppone l'interpretazione dell' art. 33, comma 5, sopra richiamato, e, in particolare, pone la questione dell' ammissibilità del trasferimento d'ufficio del lavoratore, che si trovi nella situazione familiare prevista dalla norma, in ipotesi di accertata incompatibilità ambientale.

4 . - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede, all' art. 33, agevolazioni per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap.

In particolare, il quinto comma, così come modificato dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dispone che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede.

La norma prevedeva, originariamente, che il lavoratore fosse convivente con la persona handicappata, ma tale requisito è stato eliminato dal richiamato art. 19 della legge n. 53 del 2000; l'art. 20 di tale legge ha precisato che l'assistenza deve essere prestata con continuità e in via esclusiva.

Inoltre, la fruizione di tali agevolazioni presuppone che la condizione di portatore di handicap deve essere accertata mediante le commissioni mediche previste dall' art. 4 della stessa legge n. 104 del 1992 (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8436 del 2003).

4.1. - Sul piano sistematico, la configurazione giuridica delle posizioni soggettive riconosciute dalla norma, e i limiti del relativo esercizio all' interno del rapporto di lavoro, devono essere individuati alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale, che - collocando le agevolazioni in esame all' interno di un'ampia sfera di applicazione della legge n. 104 del 1992, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacente, la tutela dei soggetti portatori di handicap, destinata a incidere sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica - ha tuttavia precisato la discrezionalità del Legislatore nell'individuare le diverse misure operative finalizzate a garantire la condizione del portatore di handicap mediante la interrelazione e la integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale (cfr. Corte cost. n. 406 del 1992; id., n. 325 del 1996).

In questa ottica, le misure previste dall' art. 33, comma 5, devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dall' art. 3, secondo comma, della Costituzione - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con 1'assistenza familiare e, dall' altro, devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali.

Può osservarsi, al riguardo, che la tutela è riconosciuta - come s'è visto, a seguito della richiamata legge n. 53 del 2000 - al lavoratore che provveda all' assistenza della persona handicappata pur non essendo con essa convivente, sì che l'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che la assiste, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività (cfr. Corte cost. n. 19 del 2009) ; e, d'altra parte, un'uguale agevolazione, quanto alla scelta della sede di lavoro e alla inamovibilità, è prevista dal comma sesto dello stesso art. 33 in favore della persona handicappata in situazione di gravità, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non è il nucleo familiare in sé, bensì la persona portatrice dì handicap.

Una configurazione siffatta, d'altronde, è in linea con la definizione contenuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 200 6, là dove la finalità comune dei diversi ordinamenti viene identificata nella piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri, nonché con la nuova classificazione adottata nel 1999 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sostituito il termine "disabilità" con "attività personali" e i termini "handicap" e "svantaggio esistenziale" con il termine "partecipazione sociale".

L'efficacia di questa tutela si realizza, per quanto qui interessa, anche mediante una regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, là dove il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del portatore dì handicap a ricevere assistenza.

4.2. - In considerazione dei richiamati orientamenti della Corte costituzionale, queste Sezioni unite, occupandosi del diritto dì scelta della sede di lavoro a conclusione di una procedura concorsuale pubblica, hanno già avuto modo di rilevare che 1 ' art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 non configura in generale, in capo ai soggetti ivi individuati, un diritto assoluto e illimitato, poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi relativi a rapporti di lavoro pubblico - in un danno per 1'interesse della collettività (cfr. Cass., sez. un., n. 7945 del 2008) .

Quest'ultimo rilievo, inerente all'esigenza di una compatibilità di ogni interesse individuale quantunque garantito dalla Costituzione - con il principio di buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici, viene sottolineato nell'ordinanza di rimessione della Sezione lavoro e, d'altra parte, trova un significativo riscontro nella legge-delega 3 marzo 2009f n. 15, finalizzata alla attuazione del principio costituzionale mediante 1'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e la determinazione di precisi livelli di efficienza per ciascuna struttura della pubblica amministrazione.

4.3. - Mette conto rilevare che il bilanciamento degli indicati interessi avviene a livelli diversi in relazione alle distinte posizioni soggettive contemplate dalla disposizione in esame.

La limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dall'art. 97 e dall' art. 41 Cost., si esplicita nella norma, con riguardo alla scelta della sede di lavoro all' atto dell'assunzione (od anche in via di successivo trasferimento a domanda : cfr., da ultimo, con riferimento all' ipotesi dell'art. 33, comma 6, Cass. n. 3896 del 2009), con 1'inciso "ove possibile", che vale a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, ovvero non determini un danno per la collettività compromettendo il buon andamento e 1'efficienza della pubblica amministrazione (cf r. Corte cost. n. 372 del 2 002 ; Cass., sez. un., n. 7945 del 2008, cit.; Cass. n. 1396 del 2006; id., n. 8436 del 2003; id., n. 12692 del 2002).

La mancanza di tale esplicitazione per l'ipotesi del trasferimento, per il quale la seconda parte della disposizione prevede semplicemente che il lavoratore non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, esprime una diversa scelta di valori che è collegata alla diversità delle due situazioni, e specificamente ai riflessi negativi per il portatore di handicap di un trasferimento di sede del congiunto a fronte di una situazione assistenziale già consolidata.

Tuttavia, la scelta operata dal Legislatore significa soltanto che in questa ipotesi 1'interesse della persona handicappata, ponendosi come limite esterno del potere datoriale di trasferimento, quale disciplinato in via generale dall' art. 2103 c. c., prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore dì lavoro; ma non esclude che il medesimo interesse, pure prevalente rispetto alle predette esigenze, debba conciliarsi con altri rilevanti interessi, diversi da quelli sottesi alla ordinaria mobilità, che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro, pubblico o privato, così come avviene in altre ipotesi di divieto di trasferimento previste dall' ordinamento per le quali la considerazione dei princìpi costituzionali coinvolti può determinare, concretamente, un limite alla prescrizione di inamovibilità (cfr. art. 22, secondo comma, della legge n. 300 del 1970; art. 78, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000; art. 2, sesto comma, della legge n. 1264 del 1971, introdotto dall'art. 17, comma 1, della legge n. 53 del 2000).

4.4. - La ricognizione di siffatti interessi è presente nella evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che ha individuato situazioni di fatto, di incompatibilità ambientale, che, se pure prescindono da ragioni punitive o disciplinari e sono riconducibili in via sistematica all'art. 2103 ce, si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo in quanto costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sé, un'obiettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro (cfr. Cass. n. 4265 del 2007; id., 10252 del 1995).

Si tratta, a ben vedere, di situazioni che possono essere accomunate alla soppressione del posto, per il fatto che in entrambi i casi il mutamento della sede

corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente anche in sede giurisdizionale, di conservare al lavoratore il posto di lavoro, ove risulti 1'impossibilità della prosecuzione del rapporto nella precedente sede. E, peraltro, la eadem ratio delle due ipotesi si rinviene proprio nella previsione normativa applicabile nella controversia in esame, che l'art. 467 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - inserito in un testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione che prevede, all' art. 601, l'applicazione, anche per la mobilità, delle agevolazioni della legge n. 104 del 1992 dispone che si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre, ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.

Proprio nell'ottica di considerare ciascun principio e ciascun valore "senza perdere di vista, comunque, l'insieme normativo" (cfr. Corte cost. n. 325 del 1996, cit.), occorre anche osservare come l'accertata esistenza di tali situazioni comporti in realtà una pluralità di esigenze - ognuna diversa dalla mera mobilità del personale - che si identificano non

soltanto con il funzionamento dell'azienda, ovvero dell' ente pubblico, ma anche con la necessità di conservare il posto al lavoratore: necessità che si riflette, d'altronde, sulla stessa persona handicappata, poiché la perdita del lavoro comporterebbe per il familiare uno squilibrio di assetti destinato a mettere a rischio la stessa possibilità dell'assistenza.

Pertanto, la particolarità delle esigenze sottese a tali situazioni, riconducibili a valori di rilievo costituzionale e allo stesso mantenimento dell' assistenza alle persone handicappate, determina la inapplicabilità, in caso di soppressione del posto o di incompatibilità ambientale, della tutela di cui all'art. 33, comma 5, seconda parte, della legge n. 104 del 1992, che riguarda invece le ipotesi di mobilità dei lavoratori per ordinarie ragioni tecnico-produttive .

4.5. - In conclusione, si deve affermare che, alla luce di una interpretazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 orientata alla complessiva considerazione dei principi e dei valori costituzionali coinvolti, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato,

che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell' azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.

4.6. - Alla stregua dell' enunciato principio di diritto, si rivela fondato il primo motivo di ricorso poiché la sentenza impugnata ha affermato la illegittimità del trasferimento della docente, odierna intimata, pure in presenza di una accertata, gravissima situazione di incompatibilità ambientale nella sede di assegnazione.

5. - Fondato è anche il secondo motivo.

La concorrente ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sull'affermazione che la misura del trasferimento non era comunque quella più idonea, in quanto la conflittualità dei rapporti personali, addebitabili alla docente, si sarebbe ripresentata in una sede diversa.

Orbene, tale affermazione si rivela in netto contrasto con i principi di diritto sopra enunciati, secondo cui il trasferimento d'ufficio del lavoratore per incompatibilità ambientale, evitando la cessazione del rapporto di lavoro, concorre a realizzare le finalità dell'assistenza alla persona handicappata.

Nella specie, il provvedimento di trasferimento si configura come misura necessaria a contemperare i diversi interessi coinvolti - della scuola, della lavoratrice e del familiare assistito - , non essendo consentito, d'altra parte, sopperire a tale oggettiva incompatibilità con il licenziamento, che presuppone comunque l'accertamento di autonome ragioni, del tutto estranee all'oggetto della presente controversia.

6. - Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

7. - La causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' art. 38 4, secondo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dalla A..

8. - La difficoltà delle questioni giuridiche trattate induce a compensare fra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009

Il Consigliere estensore

Lavoro: Assistenza familiare handicappato - Cass. 16102/2009

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Le Sezioni Unite civili, in tema di assistenza alle persone handicappate, hanno ritenuto che il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un familiare od affine portatore di handicap, a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non possa essere invocato ove il lavoratore versi in una situazione di incompatibilità ambientale.

Locazioni: Vizi - Cass. 11409/2009

Il conduttore non ha diritto ad una riduzione del canone se conosceva le manchevolezze e i vizi dell'appartamento ed era, perCIò,perfettamente in grado di valutare la congruità del canone stesso in relazione allo stato dell'immobile.

mercoledì 29 luglio 2009

Condominio: Graffiti

Graffiti

Il problema dei graffiti è sempre più sentito e non solamente nelle zone periferiche o nelle grandi città.

E' anche un problema costoso e quasi sempre a carico del danneggiato, poiché si può calcolare per un intervento di ripristino di circa 50mq una spesa in centro/nord Italia pari a 1600 euro, di cui 1000 per la pulizia con particolari prodotti chimici e circa 500/600 euro per la tinteggiatura con vernice protettiva.

Questa spesa sarà divisa in base ai millesimi.

Ovviamente l'alternativa sarebbe quella di richiedere i danni all'autore materiale del fatto, malgrado la difficoltà di individuarlo, è poi bene ricordare che il deturpamento e imbrattamento di cose altrui è reato penale previsto dall'art. 639 Cod. Pen. Che prevede la multa fino ad euro 103 e nel caso che l'azione venga svolta su immobili di interesse artistico o situati in centri storici è prevista la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1032 euro.

Buona lettura con AmministrazioniAC

lunedì 27 luglio 2009

Immobili: ACE: Attestato di certificazione energetica

Da Sabato 25 luglio 2009 è entrato in vigore l'obbligo di allegare ad ogni compravendita immobiliare il così detto ACE - ossia l'attestato della certificazione energetica.

AmministrazioniAC ha steso una piccola guida
Clicca qui per leggerla in formato Pdf.

Per ogni informazione e chiarimento
AmministrazioniAC

Buona lettura!

Affinati Consulting Agosto 2009

In Agosto, tempo di ferie, AffinatiConsulting, propone in collaborazione con i professionisti partners 3 piccoli Post per riflettere sulla situazione attuale e sulle prospettive di sviluppo per gli studi professionali e per le PMI.

Il 30 luglio il post tratterà del rapporto fra sapere e saper fare

Il 06 agosto l'argomento sarà la collaborazione creativa

Il 18 agosto invece il post sarà dedicato alla prosperità digitale.

Ricordiamo che tutti gli articoli potranno essere letti sul blog

o alla pagina del sito dedicata agli approfondimenti e alle collaborazioni.

Buona lettura!

mercoledì 22 luglio 2009

Condominio: Terrazzi

Terrazzi
Cerchiamo di chiarire i diritti ed i doveri
I balconi aggettanti: costituiscono parte integrante dell'appartamento da cui propendono e pertanto sono di proprietà esclusiva, essi non possono essere utilizzati per l'aggancio di tende solari, lampade o qualsiasi altra struttura da parte dell'inquilino del piano sottostante
Le solette che dividono le terrazze non aggettanti per la loro stessa natura sono di proprietà comune.
Le solette sarà di proprietà comune solo ove la stessa svolga funzione di separazione , copertura e sostegno, e ciò avviene solamente nel caso di balconi incassati nella struttura condominiale.
Al contrario nel caso per primo prospettato, il balcone aggettante ha esclusivamente la funzione di copertura e non anche di sostegno e pertanto non rileverà ai fini della presunzione di comproprietà di cui all'art. 1125 del Codice Civile.

Per maggiori approfondimenti clicca su AmministrazioniAC

lunedì 20 luglio 2009

Consumatore: Maggiorazione delle sanzioni nelle ingiunzioni di pagamento

Dal sito Legal

Sono legittime le maggiorazioni in ragione del 10% semestrale inserite nelle ingiunzioni di pagamento a seguito di omesso o tardivo pagamento di sanzioni per violazioni al Codice della Strada?

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il servizio proposto è di mera consultazione, per informazioni e consulenza consulta i professionisti di Legal

venerdì 17 luglio 2009

Civile: Affissione abusiva di manifesti

SANZIONI AMMINISTRATIVE - AFFISSIONE ABUSIVA DI MANIFESTI PUBBLICITARI – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELLA PERSONA GIURIDICA – CONDIZIONI
In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica - o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i casi in cui il soggetto sia legato alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta), a condizione, però, che l'attività pubblicitaria sia sicuramente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione (rimasto ignoto nella specie) ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne tratto giovamento.
Cass. Sent 13770/2009

Civile: Appello opposizione sanzione amministrativa, solamente con legale

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – APPELLO – NECESSITA’ DELL’ASSISTENZA DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - SUSSISTENZA
In tema di opposizione a sanzione amministrativa disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la difesa personale della parte consentita dall'art. 23, comma quarto, della stessa legge è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il giudizio di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, si applica la regola generale di cui al terzo comma dell'art. 82 cod. proc. civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Cassazione Sent. 14520/2009

Contratti Bancari - Cass. sent. 12138/2009

CONTRATTI BANCARI - INTERMEDIAZIONE MOBILIARE – “OPERATORI QUALIFICATI” SECONDO IL REGOLAMENTO CONSOB – CONSEGUENZE
L'art. 13 del Regolamento Consob (delibera 2 luglio 1991, n. 5387), il quale esclude l'applicabilità di alcune norme di protezione (contenute nell'art. 6 della legge n. 1 del 1991), nei confronti di operatori qualificati, tra i quali "ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto nel contratto", non contrasta con la legge, atteso che, pur mancando l'espressa previsione della possibilità di tale esclusione, esigenze di tutela differenziata degli investitori sono presenti nel sistema della legge e hanno trovato espressa conferma nella legislazione successiva (art. 6 d.lgs. n. 58 del 1998 e art. 31 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998). CONTRATTI BANCARI - INTERMEDIAZIONE MOBILIARE – “OPERATORE QUALIFICATO” – CONSEGUENZE SUL PIANO PROBATORIO
Ai fini dell'appartenenza del soggetto che stipula il contratto con l'intermediario finanziario alla categoria di operatore qualificato, l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica), di disporre della competenza ed esperienza richieste nel settore dei valori mobiliari, - ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 5387 del 1991 - esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso; inoltre, salvo allegazioni contrarie in ordine alla discordanza tra contenuto della dichiarazione e situazione reale, da provarsi dalla parte interessata, la dichiarazione in argomento può costituire argomento di prova che il giudice, ex art. 116 cod. proc. civ., pone alla base della propria decisione, anche come unica fonte di prova.

Condominio: Obbligo di contribuire alle spese

L'obbligo dei singoli partecipanti alla comunione di un edificio di contribuire al pagamento delle spese effettuate nel comune interesse "sorge" per effetto della deliberazione con la quale l'assemblea approva le spese stesse e non da quella di approvazione del piano di riparto che può anche mancare.

mercoledì 15 luglio 2009

Condominio: ripartizione delle spese e delibere annullabili

Come il singolo condomino ha diritto di proprietà sulle cose comuni proporzionato al valore di piano o alla porzione di piano espresso in millesimi, così ha il dovere di concorrere pro quota, espressa in millesimi, alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni.
Il criterio di ripartizione delle spese si basa sui millesimi di proprietà.
Una delibera dell'assemblea di condominio che modifichi detti criteri si traduce in una lesione dei diritti del singolo condomino ed è inefficace nonché affetta da nullità radicale.
Ma non tutte le delibere che modificano i criteri di riparto sono nulle, ma solo quelle non assunte consapevolmente all'unanimità dei condomini.
Le deliberazioni che violano i criteri di ripartizione stabiliti o il criterio di attribuzione sono invece annullabili nei termini dell'art 1137 Cod. Civ.

Si ringrazia per la collaborazione
AmministrazioniAC

lunedì 13 luglio 2009

Professionale: Tutela dei consumatori

I professionisti del sito Legal, ci mettono a disposizione la loro consolidata esperienza per un primo sguardo sul Codice del Consumo, che troverete in formato PDF e sulla tutela del consumatore in generale.

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Buona lettura

venerdì 10 luglio 2009

Lavoro: Tribunale di Milano - CIG Rotazione

La sola norma che stabilisce l'obbligo di rotazione dei lavoratori sospesi in cassa integrazione è contenuta nell'art. 1, comma 7 e 8, L. n. 223/1991 che disciplina la CIGS, deve tuttavia ritenersi che tale disciplina sia direttamente applicabile anche in materia di CIGO, trattandosi di fattispecie analoga e in quanto tale regola è espressione del generale principio di buona fede e correttezza. Ne consegue che è illegittima la sospensione di CIGO per mancata rotazione ove il datore di lavoro non assolva l'obbligo di escludere che le ragioni di selezione abbiano mera natura discriminatoria.

Condominio: uso illegittimo cosa comune - apposizione cavo TV

L’apposizione di un cavo per la televisione satellitare entro i confini della unità abitativa di proprietà esclusiva del singolo condomino, non costituisce un uso legittimo di bene comune. Difatti, in tal caso, per la sua apposizione e per le modalità di esecuzione e di godimento a solo svantaggio del singolo condomino, si configura una ipotesi di abusiva costituzione di una negatoria servitutis.

(Nel caso di specie, il primo giudice, richiamando la relazione di consulenza ("..... il cavidotto è adagiato sulla copertura del vano veranda ...") ha ben evidenziato, indicando una soluzione diversa per l'installazione in questione, che "il cavidotto non è stato collocato in aderenza al prospetto dell'edificio bensì è venuto ad occupare l'area soprastante il ballatoio, bene di pertinenza esclusiva dell'appartamento al quarto piano, così di fatto gravando senza titolo alcuno l'immobile del Pa. di un peso fonte di limitazione del proprio godimento")

Cassazione Sent 13777/2009 - affissione abusiva

SANZIONI AMMINISTRATIVE - AFFISSIONE ABUSIVA DI MANIFESTI PUBBLICITARI – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELLA PERSONA GIURIDICA – CONDIZIONI In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica - o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i casi in cui il soggetto sia legato alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta), a condizione, però, che l'attività pubblicitaria sia sicuramente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione (rimasto ignoto nella specie) ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne tratto giovamento.

Cassazione sent. 13303/2009 - termine complessivo per l'emissione dell'ordinanza da parte del prefetto

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – TERMINE COMPLESSIVO PER L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA-INGIUNZIONE DA PARTE DEL PREFETTO – CUMULO DEI TERMINI PREVISTO DAL COMMA 1 BIS DELL’ART. 204 C.D.S. – SIGNIFICATO In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada cui sia applicabile la nuova disciplina procedimentale conseguente alle innovazioni normative introdotte dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dal comma 1 bis dell'art. 204 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui i termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 dello stesso articolo 204 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore.

mercoledì 8 luglio 2009

Condominio: Sicurezza e graffiti

Telecamere installate in condominio pongono seri problemi di privacy.

Se è il singolo condomino a installare un impianto di video sorveglianza, l'amministratore potrà ben poco, sia in caso di autorizzazione che in caso di divieto.

Sarà il condomino che risponderà di eventuali violazioni della legge sulla privacy o di utilizzo non corretto delle immagini raccolte.

Recenti pronunce infatti hanno sottolineato come per avere violazioni della normativa sula privacy, le telecamere dovranno essere poste con particolari angolazioni e soprattutto dovranno aver registrato immagini in modo clandestino o fraudolento, non ultima un Giudice di legittimità ha considerato utilizzabili le registrazioni effettuate contro alcuni vandali che eseguivano graffiti sulle pareti esterne dell'immobile



A cura di amministrazioniAC

lunedì 6 luglio 2009

Professionale: Infortunistica stradale

Una breve guida all'infortunistica stradale, l'art. 2054
Clicca qui

Buona lettura da Legal.affinati.com

venerdì 3 luglio 2009

Fiscale: adempimenti - 770 semplificato

Guida dal sito dell'Agenzia delle Entrate:
Adempimenti - 770 semplificato, clicca QUI

Civile: aggiudicazione di immobile all'asta

Cass. Sent 14445 del 22/06/2009


AGGIUDICAZIONE DI BENE IMMOBILIARE A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA – PRODUZIONE IMMEDIATA DELL’EFFETTO TRASLATIVO - CONDIZIONI
Il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata indetta da una P.A., è idoneo a produrre in via immediata l'effetto traslativo del cespite immobiliare oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente individuato nel verbale stesso.

Privacy: raccolta dati per carte fedeltà

Non è possibile raccogliere dati personali non pertinenti ai fini della concessione ai propri clienti di carte di fidelizzazione.

Clicca QUI per leggere la sentenza
Dal sito Altalex

Locazioni: Obblighi del conduttore al momento della restituzione dell'immobile

Cass.Civ., Sez. III, 2 aprile 2009 n. 7992

"Il conduttore ha l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta.

E conclude che, risultando provata la circostanza delle modifiche apportate all'immobile e la mancata remissione in pristino dello stesso, le doglianze a suo tempo formulate sul punto erano senz'altro fondate, in quanto tale situazione di fatto, da un lato legittimava la mancata restituzione del deposito cauzionale; dall'altro doveva portare a ritenere priva di efficacia l'offerta di restituzione dell'immobile effettuata ex art. 1216 c.c., in quanto sarebbe stato cosi' restituito un immobile non rimesso in pristino stato.

La persistenza delle modifiche in discussione costituiva un danno risarcibile, se non altro per il fatto di avere costretto il proprietario a provvedere lui stesso alla rimessione in pristino, con le relative spese.

La tesi del ricorrente e' fondata e trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che considera legittimo il rifiuto del locatore, ai sensi degli art. 1176 e 1218 c.c., di accettare la restituzione della cosa locata sino a quando il conduttore non l'abbia rimessa in pristino stato, rendendosi altrimenti inadempiente all'obbligazione di cui all'art. 1590 c.c.."

mercoledì 1 luglio 2009

Condominio: PRIVACY

Una questione piuttosto complessa, quella della Privacy.
I nostri consulenti hanno cercato di riassumere i punti fondamentali.
clicca qui per la pagina dei documenti di AmministrazioniAC
Buona lettura



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